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Interpello: un quesito sull’obbligo e i limiti della sorveglianza sanitaria

Interpello: un quesito sull’obbligo e i limiti della sorveglianza sanitaria
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interpelli

02/11/2022

La Commissione Interpelli risponde in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con riferimento all’articolo 18 e 41 del D.Lgs. 81/2008. Il quesito, gli obblighi e le risposte della Commissione.

Roma, 2 Nov – La Commissione Interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 – dopo due anni di assenza 2020/2022, è tornata finalmente a fornire nuove risposte ai quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Lo ha fatto il 19 luglio 2022 con la pubblicazione dell’ Interpello 1/2022 sulla partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica (“ Interpello 1/2022: il medico competente coordinato e la riunione periodica”) ed è tornata a farlo qualche giorno fa con la pubblicazione, avvenuta il 26 ottobre 2022, dell’Interpello 2/2022 in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi. Interpello approvato nella seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.

 

Un nuovo interpello che si sofferma, dunque, come altri interpelli precedenti, sui temi della sorveglianza sanitaria e degli obblighi in capo, oltre che al datore di lavoro, al medico competente.

 

In particolare il nuovo interpello si sofferma sul tema dell’obbligo di sorveglianza sanitaria cercando di chiarire se questo adempimento ‘sia da collegarsi rigidamente’ all'interno degli obblighi che il D.Lgs. 81/2008  stabilisce connessi con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente, oppure se, il datore di lavoro debba, in generale, ‘tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica’ (il virgolettato fa riferimento al quesito posto alla Commissione interpelli).

 

Nell’articolo ci soffermiamo su:

 


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Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Il quesito dell’interpello 2/2022 sulla sorveglianza sanitaria

L’Interpello n. 2/2022 risponde ad una istanza di interpello della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali che ha chiesto il parere della Commissione, in merito alla problematica già in parte preannunciata in premessa:

 

Si chiede “(…) se l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

  1. sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute,
  2. ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41”.

 

Le premesse della Commissione Interpelli: gli obblighi e la valutazione

Per fornire il suo parere la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81.

 

Si indica, innanzitutto, che l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Definizioni», al comma 1, lettera m), “definisce la ‘sorveglianza sanitaria’ come: ‘insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa’;

 

Riguardo agli obblighi del datore di lavoro si segnala poi che:

- “l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente», al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di ‘nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo’;

- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro ‘nell’affidare i compiti ai lavoratori’ ha l’obbligo di ‘tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in  rapporto alla loro salute e alla sicurezza’, e la successiva lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: ‘vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità’, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: ‘aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione’;

 

Riguardo poi agli obblighi di lavoratori e medici competenti si segnalano altri articoli:

- “l’articolo 20, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi dei lavoratori», secondo il quale: ‘I lavoratori devono in particolare: (…) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente’;

- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Obblighi del medico competente», al comma 1, lettera a), stabilisce che il medico competente: ‘collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di ‘promozione della salute’, secondo i principi della responsabilità sociale’, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competenteprogramma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati’.

 

La Commissione si sofferma poi sull’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Oggetto della valutazione dei rischi».

L’articolo al comma 1, stabilisce che ‘La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo’. E il medesimo articolo, al comma 2, lettera b), prevede che il conseguente documento di valutazione dei rischi deve contenere: ‘l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)’”.

 

L’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e la risposta della Commissione Interpelli

Infine, nelle premesse della Commissione Interpelli, si indica che l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato «Sorveglianza sanitaria», al comma 1, “prevede che: ‘La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi’”.

E lo stesso articolo, al comma 2, prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda, “tra l’altro, una visita medica preventivaintesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica’ e una visita medica periodicaper controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno (…)’.

 

Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli risponde alla al quesito indicando che “le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.     

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2022 del 20 ottobre 2022, pubblicato il 26 ottobre 2022 con risposta al quesito della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - oggetto Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”. Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.

 



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Rispondi Autore: Bellet - likes: 0
02/11/2022 (10:25:59)
Non so chi abbia fatto l'interpello, era già tutto esplicitamente chiarito negli articoli citati dalla Commissione nel D.L. 81

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