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Interpello: la comunicazione dei dati sulla sorveglianza sanitaria

Interpello: la comunicazione dei dati sulla sorveglianza sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

18/12/2019

La Commissione Interpelli risponde a due quesiti sulla comunicazione del medico competente dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria. Cosa succede nel caso di avvicendamento tra medici o nel caso non sia stata effettuata alcuna sorveglianza?

Roma, 18 Dic – Come abbiamo ricordato anche in relazione all’ultimo documento pubblicato dalla Commissione Interpelli (articolo 12, comma 2, D.Lgs. 81/2008), sono sempre di più gli interpelli che rispondono a dubbi e quesiti che riguardano il lavoro del medico competente.

 

Ricordiamo brevemente i più recenti:

  • Interpello n. 4/2019 sull’obbligo del medico riguardo alla custodia della cartella e dei dati sanitari;
  • Interpello n. 7/2019 sulla nomina, requisiti e titoli autorizzativi dei medici competenti della Polizia di Stato.

E al di là dei pareri forniti nel 2019, come ricordato anche in un articolo di presentazione dell’interpello 4/2019, sono numerosi gli interpelli sui medici competenti pubblicati in questi ultimi anni.

 

L’interpello che presentiamo oggi affronta, in particolare, il tema relativo ai dati che i medici competenti inseriscono ogni anno e che contengono le informazioni relative alla sorveglianza sanitaria svolta. E ha per oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni ‘anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria’”.

 

Cosa succede, insomma, nel caso di avvicendamento tra medici competenti o nel caso non sia stata svolta alcuna sorveglianza sanitaria?

 

Nell’articolo ci soffermiamo su:



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I quesiti dell’interpello sui dati forniti dai medici competenti

L’Interpello n. 8/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 2 dicembre 2019 (pubblicato il 16 dicembre), risponde ad una istanza di interpello dell’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici).

 

Nella istanza si chiede di conoscere il parere della Commissione in merito ad alcuni quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare:

  • a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”;
  • l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.

 

Riportiamo integralmente l’articolo 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) del D.Lgs. 81/2008:

 

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo

 

Le premesse della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli, prima di rispondere, fornisce alcune premesse normative:

 

  • “l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obblighi del medico competente’ prevede gli obblighi gravanti sul medico competente;
  • l’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale’, al comma 1, stabilisce che ‘Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B’;
  • l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Sorveglianza sanitaria’ prevede i casi di effettuazione della sorveglianza sanitaria e ne definisce i contenuti;
  • il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012 riguardante: ‘Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 173 del 26 luglio 2012, all’articolo 3, prevede i ‘Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori’ ed all’articolo 4 statuisce ‘Disposizioni transitorie e entrata in vigore’;
  • il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, concernente: Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013, all’articolo 1, prevede la sostituzione dei commi da 1 a 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012;
  • in sede di Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 è stata sancita ‘l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012’;
  • è stato emanato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2016, riguardante ‘Modifiche relative agli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 dell’8 agosto 2016”.

 

 

La risposta della Commissione Interpelli

In definitiva la Commissione Interpelli, per quanto attiene il primo quesito, “rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”.

 

Tuttavia – continua la Commissione - in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’Inail “ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: ‘L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo’”.

 

Per quanto attiene poi al secondo quesito – se cioè l’invio dei dati deve essere effettuato anche se non sia stata svolta attività di sorveglianza sanitaria – si indica che “in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale”.

 

E, anche in questo caso, sul punto specifico l’Inail si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: “Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitarial’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativaanche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 8/2019 del 2 dicembre 2019, pubblicato il 16 dicembre 2019 con risposta al quesito della Associazione sindacale CIMO – Prot. n. 22564 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni ‘anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria. Seduta della Commissione del 2 dicembre 2019.

 



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