L’art. 136 del D.Lgs. 81/08 sul montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi
L'art. 136 del d. lgs. n. 81/08, che mira a garantire la stabilità dei ponteggi destinati allo svolgimento di lavori in quota, non smette di essere applicabile se il lavoratore opera nella parte più bassa del ponte ad una altezza inferiore ai due metri.