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Sulle responsabilità se c’è assenza di ingerenza del committente

Sulle responsabilità se c’è assenza di ingerenza del committente

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Categoria: Sentenze commentate

02/02/2024

Cosa succede quando in caso di infortunio si è di fronte ad un committente “non ingerente”? La nota di commento ad una sentenza della Corte di appello di Bologna. A cura degli Avv.ti Claudio Maruzzi e Giulia Gioachin.

La sentenza in commento tratta il caso del legale rappresentante di un’impresa committente, accusato, in cooperazione colposa con altri, del reato di cui all’articolo 590 commi 1, 2, 3 e 5 c.p., in relazione alle lesioni gravissime, consistite nell’amputazione del piede sinistro, subite da un lavoratore autonomo nell’ambito di un cantiere ove era in corso la costruzione di una centrale idroelettrica.

 

In particolare l’infortunio, provocato dalla ricaduta improvvisa di una paratia, si era verificato mentre la vittima stava posizionando delle grate pesanti in prossimità del punto di appoggio della paratia stessa, la quale, verosimilmente per agevolare la posa dei grigliati, era stata alzata su iniziativa di uno dei dipendenti della ditta incaricata della realizzazione dell’impianto elettrico.

 

All’imputato era contestato di aver concorso, quale committente dei lavori, a cagionare le lesioni subite dalla vittima, per non aver coordinato la prevenzione.

 

Inoltre, gli era addebitata la violazione dell’art. 97 comma 3 lett. a) del d.lgs. 81/2008 in relazione all’art. 96 comma 1 lett. g) del medesimo decreto perché, in qualità di datore di lavoro dell’impresa affidataria, aveva omesso di predisporre il piano operativo di sicurezza.


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Il Tribunale di Ravenna, nel processo di primo grado, ne aveva affermato la responsabilità, per entrambi i capi di imputazione, condividendo l’impostazione accusatoria secondo cui, nonostante il ruolo formale di committente, l’imputato si era ingerito nell’organizzazione dei lavori, programmandone le varie fasi di svolgimento, cercando le imprese esecutrici e fornitrici “divenendo così datore di lavoro delle imprese affidatarie”, tanto da essere investito, in via di fatto, dell’obbligo di occuparsi della cooperazione e coordinamento tra le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, obbligo che non aveva assolto al punto che proprio “il mancato coordinamento aveva comportato una sovrapposizione, nello stesso luogo, dell’esecuzione di interventi richiedenti differenti specificità e professionalità e determinato il verificarsi dell’infortunio; inoltre aveva omesso di predisporre il POS”.

 

Avverso la sentenza di condanna ha proposto appello l’imputato, sostenendo di non poter essere destinatario dell’onere di prevenzione attribuitogli, considerato che, quale legale rappresentante della società committente, aveva delegato gli obblighi di sicurezza mediante appositi e dettagliati contratti, presenti agli atti.

 

In particolare, nei motivi di appello si è sostenuto che:

  • il lavoratore infortunato stava eseguendo un lavoro (la posa dei grigliati) estraneo alla fornitura, installazione e messa in funzione dell’opera commissionata;
  • l’imputato aveva nominato un direttore dei lavori, oltre al Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ed un preposto con mansioni di sovrintendere all’attività lavorativa e poteri di iniziativa e controllo sulla corretta esecuzione delle mansioni;
  • non gli si poteva attribuire il ruolo di legale rappresentante dell’impresa affidataria, stante l’assenza di ingerenze nello svolgimento dei lavori, come era emerso dall’istruttoria dibattimentale, ove i testimoni ne avevano confermato un ruolo meramente organizzativo, e non operativo o di gestione della sicurezza;
  • infatti, la presenza in cantiere dell’imputato era giustificata dal suo interesse, quale investitore, alla tempistica delle lavorazioni ed alla necessità di monitorarne l’andamento per verificare quando l’impianto sarebbe entrato in funzione, il corretto svolgimento delle operazioni ed il pagamento di fornitori ed operai;
  • in ogni caso non era presente in cantiere il giorno del sinistro e dunque era impossibilitato a percepire il rischio connesso all’improvvido sollevamento della paratia.

 

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 6749 del 3 ottobre 2023, ha riformato la sentenza impugnata assolvendo l’imputato da entrambi i capi di imputazione, perché il fatto non sussiste.

 

In particolare, il Collegio Felsineo, dissentendo dalla ricostruzione del Giudice di Primo Grado, ha ritenuto che l’istruttoria dibattimentale non avesse affatto riscontrato il ruolo “gestorio” contestato all’imputato, il quale, piuttosto, si era limitato a recarsi in cantiere per sincerarsi del progredire dei lavori, non già per dirigerne l’esecuzione.

 

Con la conseguenza che allo stesso dovevano attribuirsi esclusivamente gli obblighi propri del committente, “dal quale non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte della capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alle specificità degli stessi, ai criteri seguiti per la selezione delle imprese esecutrici, alla agevole ed immediata percepibilità di situazioni di pericolo”.

 

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto assolti, da parte dell’imputato, gli obblighi previsti dal T.U.S a carico del committente (e segnatamente l’elaborazione del DUVRI, la nomina di CSP e CSE, la redazione del PSC), sottolineando come lo stesso si fosse rivolto, per l’esecuzione delle opere, a ditte specializzate ed avesse incaricato un Ingegnere del ruolo di CSP e CSE.

 

Inoltre il Secondo Giudice ha valorizzato l’assenza di ingerenza, da parte dell’imputato, rispetto alle direttive impartite da altri al lavoratore infortunato.

 

L’esito positivo della vicenda processuale, pur se giunto a distanza di 8 anni dal fatto, ha confermato l’importanza, per le imprese, di programmare in maniera puntuale ed esaustiva le attività prodromiche all’inizio dei lavori appaltati: dai criteri di scelta delle aziende esecutrici, alla redazione dei contratti di appalto, alla selezione dei consulenti per la redazione dei documenti obbligatori (DUVRI e PSC), al conferimento delle deleghe di funzioni in materia di sicurezza.

 

 

Avvocati Claudio Maruzzi e Giulia Gioachin

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte d’appello di Bologna - Sentenza n. 6749 del 3 ottobre 2023.

 

 



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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
02/02/2024 (06:44:55)
Se un Tribunale, in primo grado, aveva anche contestato in un appalto in regime di titolo IV, dove il documento programmatico per la gestione della sicurezza è il PSC, la mancanza di un DUVRI, mi sa che abbiamo ancora un grosso problema con chi deve giudicare, visto che si ignora anche il principio di specialità.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
02/02/2024 (07:43:38)
Purtroppo, soprattutto i giudici di "prime cure" conoscono solo il diritto penale o civile, ma non tutta la legislazione (d'altronde, sarebbe impossibile); a questo, aggiungo l'errore di considerarsi "peritus peritorum".
Ecco quindi che si generano questi errori: ci vorrebbe una specializzazione, ma la casta giudiziaria non lo vuole, purtroppo, e, spesso, ci si trova per anni e anni con una condanna non dovuta.
Sarà un percorso lungo, ma le leggi, almeno nel nostro campo dei lavori, sono abbastanza chiare.

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