Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
I fanghi nei campi, le condanne e il limite della responsabilità penale
La vicenda della società bresciana dello scandalo dei fanghi tossici spacciati per fertilizzanti ha assunto rilievo per le dimensioni delle condotte contestate, per il coinvolgimento di terreni agricoli e per le conseguenze prospettate per l’ambiente e la popolazione. Ma la lettura degli atti restituisce anche un altro problema: come attribuire una responsabilità individuale all’interno di un’organizzazione aziendale senza trasferire automaticamente a ogni dipendente la conoscenza e le intenzioni dei suoi vertici.
Il 19 febbraio 2025 il GUP del Tribunale di Brescia, Angela Corvi, ha adottato decisioni diverse. Nel rito abbreviato è intervenuta la condanna dell’amministratore G.C. e della società bresciana nei rispettivi ambiti di responsabilità.
Con la distinta sentenza n. 239/2025, depositata il 18 marzo, sono state prosciolte alcune persone e due società. Per altre posizioni è stato disposto il rinvio a giudizio.
Queste decisioni vanno lette insieme, mantenendone distinti i presupposti. La condanna di un amministratore non dimostra la colpevolezza di tutti i collaboratori; il proscioglimento di una dipendente non dimostra la regolarità dell’intera attività aziendale.
La sentenza n. 239/2025, il verbale di interrogatorio del 7 marzo 2022 e la memoria difensiva dell’8 marzo 2022 sono stati esaminati direttamente. La distinta sentenza di condanna in abbreviato non è disponibile integralmente: per il suo esito si utilizzano le cronache giudiziarie, con i limiti precisati in chiusura. I nomi dei prosciolti sono omessi anche nelle citazioni; le omissioni sono segnalate con […].
Parte prima — Il sistema contestato, le richieste dell’accusa e le decisioni
Parte seconda — La dipendente prosciolta e il ragionamento della difesa
PARTE PRIMA — IL SISTEMA CONTESTATO, LE RICHIESTE DELL’ACCUSA E LE DECISIONI
1. Il passaggio da rifiuto a prodotto: che cosa sarebbe dovuto accadere
La s.r.l. operava attraverso gli impianti di Calcinato, Calvisano e Quinzano d’Oglio. Nei primi due l’attività autorizzata riguardava il recupero di fanghi e la successiva collocazione del materiale ottenuto come «gesso di defecazione da fanghi». A Quinzano si svolgevano trattamenti chimici, fisici e biologici di rifiuti liquidi e fanghi, con produzione di residui da avviare a smaltimento o recupero.
La questione fondamentale era la cessazione della qualifica di rifiuto: il materiale poteva essere gestito come prodotto solo se sussistevano le condizioni necessarie a tale passaggio. Secondo l’accusa, quel passaggio non si realizzava.
Il capo 1 descriveva un materiale: «formalmente qualificato come “gesso di defecazione da fanghi” previsto dal D. Lgs. 75/2010, ma in realtà costituente rifiuto».
La ragione indicata nell’imputazione era la mancanza delle condizioni previste dall’art. 184-ter del testo unico ambientale e la provenienza del materiale da un recupero difforme dalla normativa e dalle autorizzazioni (sentenza n. 239/2025, p. 4).
La questione investiva dunque il processo produttivo effettivo e i requisiti del materiale risultante. Il nome commerciale o l’indicazione documentale non erano sufficienti a risolverla.
2. Le condotte descritte nell’imputazione
L’accusa individuava irregolarità distribuite lungo l’intera filiera.
All’ingresso, i fanghi sarebbero stati depositati in aree non consentite e talvolta mescolati con il materiale già lavorato. Quanto al trattamento, venivano contestati dosaggi insufficienti di reagenti, impiego di acido solforico recuperato da rifiuti e non puro, inosservanza dei tempi e della sequenza delle reazioni.
Un passaggio del capo d’imputazione descriveva l’uso di sostanze: «inidonee a sviluppare le reazioni chimiche […] ma che, pur non modificando la qualità dei rifiuti, consentivano di eludere i controlli sul materiale in uscita».
Il riferimento riguardava, in particolare, l’aggiunta di sostanze come solfato e carbonato di calcio per raggiungere formalmente i titoli minimi del prodotto (p. 5).
Anche il campionamento era contestato. Secondo l’imputazione: «i campioni venivano realizzati in modo fraudolento, così da renderli esenti da criticità».
Si ipotizzavano aggiunte ai campioni o cicli di lavorazione specificamente destinati a produrre materiale regolare da sottoporre ad analisi, senza rappresentatività rispetto alla produzione effettiva (p. 5).
Nella fase di trasporto erano contestati sovraccarichi di circa il 30% e indicazioni documentali di quantitativi inferiori. Nella fase finale, il materiale sarebbe stato distribuito ai terreni in quantità indipendenti dai bisogni agronomici, anche mediante accordi economicamente favorevoli agli agricoltori, come l’aratura gratuita.
Sono contenuti dell’imputazione. La loro esposizione non equivale a un accertamento autonomo della responsabilità di ogni persona originariamente coinvolta.
3. Le quantità e la logica economica dell’operazione
Il capo 1 indica 149.528,30 tonnellate di materiale distribuito fra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2019. Contesta inoltre il trasferimento irregolare a Calcinato di 1.732 tonnellate di fanghi di supero provenienti da Quinzano e la successiva reimmissione nel ciclo dell’impianto di Quinzano di altre 576 tonnellate (pp. 4-7).
Queste cifre definiscono l’ampiezza dell’ipotesi accusatoria. Non dimostrano, da sole, un’identica contaminazione di ogni partita o di ogni terreno.
Secondo la Procura, l’ingiusto profitto derivava sia dai corrispettivi incassati per ricevere i fanghi, sia dai risparmi ottenuti nell’attività successiva. L’imputazione menziona i ricavi di un’impresa presentatasi sul mercato come capace di effettuare un idoneo recupero, mentre il materiale: «continuava a costituire rifiuto […] proprio a causa della consapevole applicazione di un trattamento inidoneo» (p. 7).
Tra i risparmi contestati figuravano il minor consumo di reagenti, la riduzione dei tempi di lavorazione, la mancata gestione del prodotto come rifiuto, i trasporti in sovraccarico e il mancato regolare smaltimento dei fanghi di supero.
La prospettazione era quindi quella di un’organizzazione capace di abbassare i costi e aumentare i quantitativi trattati attraverso violazioni continuative. È questo il nesso fra organizzazione aziendale e finalità economica che sosteneva l’accusa di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
4. Il delitto principale e le altre contestazioni
Il fulcro penale era l’art. 452-quaterdecies c.p.: pluralità di operazioni, organizzazione continuativa di mezzi e attività, gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti e finalità di ingiusto profitto. La memoria difensiva del marzo 2022 richiamava il testo applicabile alla vicenda, riportando il requisito: «al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» (memoria, p. 4).
A questo delitto si affiancavano contestazioni diverse.
Il capo 2 riguardava le emissioni moleste ai sensi dell’art. 674 c.p.: gas e vapori provenienti dalle lavorazioni, dalla movimentazione e dallo spandimento, con ricadute descritte dall’accusa sulla vita quotidiana dei residenti.
Il capo 3 riguardava tre discariche abusive su terreni a Lonato del Garda, per una superficie complessiva di 197.045 metri quadrati. Secondo l’imputazione, quei terreni sarebbero stati utilizzati per collocare materiale non altrimenti destinabile, subordinando persino le modalità delle coltivazioni alle necessità di smaltimento.
Il capo 4 riguardava un’ipotizzata mediazione illecita a favore dell’impresa nei rapporti con le amministrazioni, ai sensi dell’art. 346-bis c.p.
Le società erano inoltre chiamate a rispondere di illeciti amministrativi dipendenti dal reato ambientale, nell’ambito del d.lgs. 231/2001. Queste contestazioni agli enti devono essere distinte dalle imputazioni penali rivolte alle persone fisiche.
5. La richiesta di quattro anni e la condanna in abbreviato
Nel procedimento definito con rito abbreviato, il pubblico ministero aveva chiesto quattro anni di reclusione per G.C., amministratore della Società incriminata. Il 19 febbraio 2025 il GUP lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per il traffico illecito di rifiuti.
Alla società è stata applicata una sanzione pecuniaria di 77.400 euro ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le cronache riferiscono inoltre la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, la conferma dei sequestri finalizzati alla confisca e un ordine di ripristino dei luoghi. Le notizie pubblicate sulle motivazioni indicano somme sequestrate per oltre 11 milioni di euro.
La pena personale, la sanzione dell’ente, le conseguenze patrimoniali e l’ordine di ripristino hanno funzioni e presupposti diversi. Il peso complessivo della decisione non si esaurisce nei sedici mesi di reclusione; d’altra parte, un sequestro finalizzato alla confisca non può essere descritto come una multa aggiuntiva o come un’acquisizione già irrevocabile dei beni.
Le cronache riportano anche provvisionali di 5.000 euro in favore di parti civili, fra cui enti territoriali e comitati. La provvisionale non significa liquidazione integrale del danno, che potrà essere determinata in sede civile.
Altri capi contro l’amministratore hanno avuto esiti differenti: prescrizione per discarica abusiva ed emissioni moleste; assoluzione per il traffico di influenze illecite. Non si è dunque trattato di una condanna estesa indistintamente a tutte le contestazioni.
6. Il proscioglimento delle persone e dei due enti: quali ragioni
La distinta sentenza n. 239/2025 contiene un dispositivo articolato.
Cinque persone sono state prosciolte dal capo di traffico illecito di rifiuti «per non avere commesso il fatto». Il GUP ha valorizzato la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare la consapevole partecipazione al sistema contestato.
Per due società agricole è stato pronunciato non luogo a procedere perché i rispettivi illeciti amministrativi non sussistono.
Per un’ulteriore persona, accusata di traffico di influenze illecite, il proscioglimento è avvenuto «perché il fatto non sussiste».
Il capo sulle molestie olfattive è stato dichiarato prescritto per nove persone comprese in quella sentenza. Il capo sulle discariche abusive è stato dichiarato prescritto per le due persone giudicate con il medesimo provvedimento. Alcune di queste persone hanno quindi ottenuto un proscioglimento solo per determinati capi, mentre altre contestazioni hanno seguito un percorso separato.
Le cronache del rito abbreviato riferiscono inoltre due assoluzioni, relative a una dipendente e a un operatore del settore agricolo. Anche i loro nomi restano omessi.
Per i due enti prosciolti, il ragionamento è particolarmente significativo. Il Tribunale del riesame aveva già rilevato insufficienze nella dimostrazione del rapporto fra le società e la persona indicata dall’accusa come amministratore di fatto. La sentenza richiama:
«il difetto di un adeguato compendio indiziario per sostenere la riferibilità delle due società all’indagato».
E precisa che i contenuti delle conversazioni captate erano «troppo labili» a quel fine, mentre emergevano imprese agricole «con un ben più vasto ambito di operatività» rispetto al solo trasporto (pp. 23-24).
Il tema non era dunque soltanto l’assenza di un modello organizzativo. Occorreva dimostrare anche il collegamento soggettivo e organizzativo necessario per attribuire il reato all’ente. La cooperazione materiale nelle attività di trasporto non bastava, secondo quel quadro probatorio, a dimostrare la posizione apicale di fatto contestata.
7. Le altre accuse cadute e il limite delle deduzioni
Sul traffico di influenze illecite il GUP ha esaminato la modifica legislativa del 2024, ma ha formulato anche una valutazione probatoria autonoma. A prescindere dalla questione normativa, le indagini non sostenevano una ragionevole previsione di condanna neppure secondo la disciplina precedente.
Le conversazioni documentavano, secondo il giudice, un’attività di lobbying; mancava però la prova dell’utilità promessa o corrisposta come prezzo della mediazione illecita. I pagamenti richiamati dall’accusa riguardavano prestazioni molto anteriori ai fatti contestati, senza elementi sufficienti per considerarne fittizie le causali.
Il GUP osserva: «Tutto ciò, però, non basta a fare assurgere rilevanza penale a simili comportamenti, in assenza della prova della promessa o dazione di una utilità» (p. 35).
Il passaggio impedisce di equiparare automaticamente relazioni, contatti e attività di interlocuzione con la pubblica amministrazione alla prova del reato contestato.
Per le discariche abusive e le molestie olfattive, il punto decisivo fu invece anche temporale. La gravità di un fenomeno precedente non dimostra che la medesima condotta sia continuata sino a una data successiva.
Quanto alle molestie, dopo aver esaminato le segnalazioni più recenti e la richiesta di un’ispezione straordinaria, il GUP scrive: «Non risulta, tuttavia, che simile ispezione straordinaria, o comunque ulteriori sopralluoghi o accertamenti, siano stati effettivamente condotti, nel periodo in considerazione» (p. 43).
La decisione di prescrizione deriva dall’analisi del periodo di consumazione dimostrabile e dei termini applicabili. Non equivale a una condanna e non coincide con un proscioglimento per insussistenza del fatto.
8. Il procedimento proseguito per altre posizioni
La sentenza documenta che nella stessa udienza venne pronunciato un separato decreto di rinvio a giudizio. Per quelle posizioni si apriva il percorso dibattimentale.
Non è possibile ricavare dalla condanna in abbreviato l’esito necessario del processo ordinario a carico di altri imputati. Ogni responsabilità deve essere accertata nel relativo giudizio.
Gli atti disponibili non comprendono un successivo provvedimento conclusivo di quel dibattimento. L’espressione corretta è quindi: alcune posizioni sono state definite nel febbraio 2025, altre sono state rinviate a giudizio; lo stato successivo di queste ultime non è documentato dalle fonti esaminate.
PARTE SECONDA — LA DIPENDENTE PROSCIOLTA E IL RAGIONAMENTO DELLA DIFESA
9. La funzione aziendale e l’assistenza degli avvocati
La assistita era un’impiegata amministrativa dello stabilimento di Calcinato. Secondo la memoria difensiva, era stata assunta l’8 gennaio 2019: un dato rilevante rispetto a una contestazione che descriveva un’attività iniziata prima del suo ingresso in azienda.
La dipendente è stata difesa dallo scrivente avv. Rolando Dubini, del Foro di Milano, e dalla collega avv. Licia Colombo, del Foro di Busto Arsizio. L’assistenza dei due difensori è attestata sia nel verbale dell’interrogatorio sia nell’intestazione della sentenza.
Nel capo d’imputazione la sua funzione era descritta come amministrativa, con il compito di: «curare gli ordini delle materie prime destinate al trattamento dei fanghi» (p. 3).
Il punto da dimostrare era se questo compito fosse stato svolto con consapevole partecipazione all’attività illecita. La presenza nell’organigramma e l’invio degli ordini individuavano un’attività lavorativa; non risolvevano automaticamente la questione della responsabilità penale.
La memoria difensiva dell’8 marzo 2022 insisteva sul carattere esecutivo del ruolo: «Il suo compito era quello di “processare” gli ordini che le venivano impartiti, sempre e solo verbalmente, dal titolare» (memoria, p. 6).
È una tesi difensiva, che trova il proprio rilievo processuale nel confronto con le risultanze delle indagini e con la successiva motivazione del GUP.
10. L’interrogatorio: ordini, pesature e dosaggi erano attività differenti
Nel verbale del 7 marzo 2022 la dipendente spiegò: «mi facevano fare gli ordini del materiale, nello specifico mi veniva dettato cosa scrivere all’interno delle email» (verbale, p. 3).
Descrisse un’attività nella quale il materiale, la data e l’ora del conferimento le venivano comunicati da altri. Precisò anche che l’invio delle email le era stato presentato come una procedura collegata alla certificazione di qualità aziendale.
Sulle pesature dichiarò: «il lavoro all’interno della ditta era molto frammentato».
E aggiunse: «Non mi sono mai resa conto di incongruenze con il peso indicato sui documenti di trasporto» (p. 3).
Alla domanda se si fosse occupata del dosaggio dei reagenti rispose negativamente, indicando il responsabile che operava mediante il sistema elettronico di dosaggio.
La rilevanza di questi passaggi sta nella distinzione fra chi decide quali sostanze utilizzare e come lavorarle, chi governa il dosaggio e chi trasmette un ordine amministrativo. Le dichiarazioni dell’indagata non sono una prova automatica della loro stessa verità; individuano però i fatti sui quali andava verificata l’ipotesi di concorso.
11. L’email del 4 giugno 2019: ciò che documentava e ciò che mancava
La memoria difensiva analizzava un’email del 4 giugno 2019, alle ore 15.03, richiamata nell’informativa di polizia giudiziaria. La comunicazione era riportata nell’atto difensivo in questi termini, con omissione dei nomi: «come da telefonata intercorsa tra […] vi chiediamo per domani 05/06 un bilico di 30 ton con le solite modalità di accesso di miscela di ossido di calce (ossido di calce al 50% e gesso al 50%) per il nostro impianto di Calcinato» (memoria, p. 10).
La citazione proviene dalla memoria che riproduce l’email; l’originale del messaggio non è fra gli allegati autonomamente esaminati.
Il documento è rilevante anche perché richiama un accordo telefonico fra altre persone. Non presenta la dipendente come ideatrice della miscela: ne documenta la trasmissione dell’ordine.
L’argomento accusatorio, nella ricostruzione della memoria, tendeva a ricavare dalla conoscenza delle materie prime la consapevolezza del loro uso fraudolento. La difesa contestava esattamente questo passaggio.
Conoscere i nomi delle sostanze ordinate non equivale a conoscere dosi effettive, tempi di reazione, condizioni autorizzative applicabili e risultato del trattamento. E conoscere un’operazione non equivale, senza ulteriori elementi, a condividere la finalità illecita con cui altri l’abbiano decisa.
La domanda probatoria era quindi concreta: quali elementi dimostravano che la dipendente sapesse di contribuire alla gestione abusiva di rifiuti? Il richiamo alla gravità dell’inchiesta non poteva sostituire la risposta.
12. Il nucleo della motivazione: la conoscenza amministrativa non bastava
Alle pagine 17-18 la sentenza richiama valutazioni già formulate nella fase cautelare per l’assistita e un’altra impiegata. La prima precisazione è significativa: il giudice non presupponeva che le due ignorassero qualsiasi aspetto dell’attività aziendale.
Il testo afferma:
«Le due erano assai verosimilmente al corrente delle materie prime utilizzate e della tipologia di trattamento posto in essere; e tuttavia, la mera conoscenza di dati contabili, disgiunta da competenze tecniche e nozioni specialistiche di chimica, fisica e biologia, non assicurava la consapevolezza della reale incidenza dell’uso di materie prime scadenti e in quantità insufficienti sul prodotto finito, soprattutto nell’ambito di un complicato processo di trasformazione di rifiuti speciali» (p. 18).
La motivazione prosegue: «non risultavano agli atti dati per ritenere che le due impiegate disponessero delle informazioni basilari per comprendere le conseguenze delle manipolazioni industriali sui fanghi effettuate nell’azienda» (p. 18).
È il punto centrale: non bastava collocare le lavoratrici vicino al processo produttivo. Occorreva dimostrare il contenuto delle informazioni a loro disposizione e la consapevolezza del contributo prestato.
Il riferimento a conoscenze specialistiche non istituisce una regola secondo cui soltanto un chimico potrebbe concorrere nel reato. Anche una persona priva di competenze tecniche può partecipare consapevolmente a un illecito. Qui, però, l’accusa ricavava quella consapevolezza da attività amministrative relative a un trattamento complesso, senza un adeguato collegamento probatorio.
13. La laurea e la lettura dell’autorizzazione: affrontare anche il controargomento
L’interrogatorio contiene due dati da considerare: la dipendente dichiarò una laurea in Scienze ambientali e riferì che le erano state fatte leggere prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale per verificare l’effettuazione di determinati campionamenti.
Perciò la difesa non può essere riassunta con la formula: non sapeva nulla di ambiente e non aveva mai visto l’autorizzazione.
La possibile obiezione è seria: quegli elementi potevano favorire una comprensione dell’attività. Ma la possibilità astratta di comprendere non dimostra la conoscenza delle concrete difformità produttive.
Occorreva verificare quali informazioni avesse ricevuto, quali lavorazioni avesse osservato, quali decisioni conoscesse e se fosse consapevole della persistente natura di rifiuto del materiale distribuito. Il titolo di studio non sostituisce questa verifica, così come la lettura di un documento non dimostra la conoscenza di ogni sua violazione.
La conclusione del GUP riguarda la mancanza di prova del dolo nella vicenda concreta. È più precisa e più solida di una generica affermazione d’incompetenza della lavoratrice.
14. Il ruolo subordinato e il profitto: elementi del quadro, non esenzioni automatiche
Nella ricostruzione delle valutazioni cautelari condivise dal GUP, la sentenza osserva che le impiegate: «svolgevano semplici incarichi esecutivi, erano prive di autonomia decisionale».
Il testo precisa, inoltre, che consultavano i superiori: «preventivamente ogniqualvolta i loro compiti trascendevano le semplici attribuzioni d’ordine» (p. 18).
Questo elemento individua i confini del potere effettivo. Non significa che l’esecuzione di un ordine aziendale escluda sempre la responsabilità: un’attività esecutiva può costituire concorso se ne sono provati il contributo e la consapevolezza.
Il giudice considerò anche il profilo economico: «non vi era dimostrazione che le due traessero un personale vantaggio economico dall’illecito, posto che non partecipavano alla distribuzione degli utili».
E rilevò l’assenza di un guadagno diverso: «dal corrispettivo rappresentato dallo stipendio per l’attività di lavoro subordinato» (pp. 18-19).
Anche questo dato deve essere letto correttamente. Per concorrere in un delitto orientato al profitto non occorre necessariamente incassare personalmente gli utili. L’assenza di guadagni aggiuntivi non costituisce, da sola, un’esimente.
Nella motivazione assume il valore di un elemento ulteriore: mancava anche un incentivo economico individuale dal quale trarre sostegno all’ipotesi di adesione consapevole al sistema. È il quadro complessivo a fondare il proscioglimento.
15. Le lacune erano già emerse e non erano state superate
Il procedimento non si arrestò con la memoria del marzo 2022. La sentenza ricorda che il pubblico ministero esercitò l’azione penale il 20 settembre 2022. Nell’udienza preliminare la posizione venne quindi riesaminata, sino alle conclusioni dell’accusa e delle difese.
Questo sviluppo va riferito con precisione: la memoria difensiva non determinò un’immediata archiviazione. Il risultato favorevole intervenne successivamente, con il non luogo a procedere.
Il GUP rileva che, dopo i provvedimenti cautelari, non erano stati acquisiti elementi capaci di modificare il quadro allora delineato:
«non sono stati acquisiti, per effetto di ulteriori o diversi atti di indagine, altri elementi, di segno opposto o anche solo parzialmente contrastanti con il quadro già illustrato».
Il riferimento concerneva l’esclusione del necessario dolo per le persone prosciolte e la mancanza dei presupposti per la responsabilità dei due enti (p. 24).
Non si trattava di attribuire alle decisioni cautelari un’efficacia vincolante sul merito. Il GUP ne condivideva il ragionamento, constatando che il successivo sviluppo delle indagini non aveva fornito elementi per superarlo.
16. La richiesta del PM e la formula adottata dal giudice
Alla conclusione dell’udienza preliminare, lo stesso pubblico ministero chiese il non luogo a procedere per l’assistita «perché il fatto non costituisce reato» (p. 10).
I due difensori hanno chiesto «pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere con la formula più opportuna.» (p. 11).
Il dispositivo ha adottato la formula «per non avere commesso il fatto» per il capo di traffico illecito di rifiuti.
Il passaggio decisivo della sentenza è il seguente: «il compendio degli elementi raccolti nel corso delle indagini non consente di formulare una ragionevole previsione di condanna (art. 425 co. III c.p.p.), in relazione agli imputati».
Subito dopo: «Né si vede come simili lacune potrebbero essere colmate in dibattimento, che non è destinato al compimento di atti investigativi riservati alla fase procedimentale, bensì a sviluppare, nel contraddittorio fra le parti, gli elementi già raccolti dalla Pubblica Accusa e quelli addotti dalle difese» (p. 24).
Il giudice non si è limitato quindi a constatare l’esistenza di un’incertezza. Valutò anche la prospettiva processuale: non emergeva una concreta possibilità che il dibattimento colmasse le lacune decisive sull’attribuzione del reato.
Il non luogo a procedere è la decisione propria dell’udienza preliminare.
17. Lo stesso criterio negli altri proscioglimenti
Il metodo impiegato per la dipendente trova riscontro nelle altre posizioni esaminate dal GUP.
Per un addetto commerciale di un fornitore, la sentenza richiama la mancanza di prova che fosse stato informato del mutamento delle autorizzazioni e della finalità elusiva perseguita da chi richiedeva una nuova miscela (pp. 20-21). La preparazione del prodotto richiesto da un cliente non bastava a provare la consapevolezza dell’uso illecito.
Per un’imprenditrice agricola, il riesame, richiamato dal GUP, aveva osservato che condizioni commerciali favorevoli: «di per sé sole, non appaiono tuttavia sufficienti a sostenerne la relativa consapevolezza della reale natura del materiale presentatole, anche documentalmente, come gesso di defecazione» (p. 22).
La sentenza richiama inoltre una comunicazione preventiva inviata dall’imprenditrice alle autorità, accompagnata dai certificati del materiale: un comportamento considerato coerente con la buona fede (p. 23).
Il filo comune è l’individualizzazione della prova. Le intenzioni desunte dalle conversazioni dei vertici non possono essere attribuite automaticamente a un fornitore, a un agricoltore o a un’impiegata. Occorre dimostrare che quelle persone conoscessero il contenuto illecito dell’operazione e vi contribuissero consapevolmente.
18. Il secondo capo e il costo personale dell’accusa
Per l’assistita, il capo relativo alle emissioni moleste ha avuto un esito diverso: non luogo a procedere «perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione» (pp. 43-44). La formula «per non avere commesso il fatto» riguarda il traffico illecito di rifiuti; non deve essere estesa al capo prescritto.
Nell’interrogatorio, la dipendente descrisse anche le conseguenze della pubblicazione del proprio nome: «la mia vita è cambiata da quando il mio nome è stato pubblicato sul giornale con l’accusa di traffico illecito di rifiuti» (verbale, p. 3).
È una dichiarazione che documenta il modo in cui l’indagata rappresentava l’impatto della vicenda sulla propria vita.
Il risultato ottenuto dalla difesa è stato il seguente: proscioglimento dal delitto più grave, per non avere commesso il fatto; prescrizione del distinto capo sulle emissioni.
La conclusione che attraversa l’intero caso è questa: l’accertamento di un sistema illecito e l’attribuzione del reato a una determinata persona sono passaggi distinti. Per unire quei passaggi occorrono prove del contributo e dell’elemento soggettivo. Nella posizione dell’impiegata amministrativa, il GUP ha ritenuto che quel collegamento non fosse dimostrabile sulla base degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari e della loro prevedibile evoluzione in dibattimento.
Fonti giornalistiche
Corriere della Sera, edizione Brescia, 19 febbraio e 16 maggio 2025; Il Giorno, 20 febbraio 2025; Giornale di Brescia, 19 febbraio e 16 maggio 2025.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
Scarica la sentenza presentata:
Tribunale di Brescia, Sentenza 19 febbraio 2025, trascrizione anonimizzata
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'