Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Responsabilità del Committente: casi specifici individuati dalla giurisprudenza
Premessa
A fronte di un dato normativo chiaro, secondo cui il Committente è certamente responsabile in ordine all’inadempimento degli obblighi concernenti la verifica dell’ idoneità tecnico-professionale e la comunicazione delle informazioni sui rischi specifici inerenti degli ambienti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha integrato tali fattispecie, andando a delineare specificamente quali sono i casi in relazione ai quali è rinvenibile la responsabilità del Committente.
Si riporta, a titolo esemplificativo, una massima tratta dalla sentenza n. 17659 del 18 maggio 2026, alla quale si legge:
“Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente, nel caso di affidamento di lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve: a) verificare la idoneità tecnica professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione adottate. Lo stesso articolo prevede inoltre che i datori di lavoro della impresa appaltante e appaltatrice debbano inoltre cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione anche in relazione ai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. Sulla base del dato normativo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità del committente in caso di infortunio sussiste in relazione alla mancata verifica della idoneità tecnica professionale del soggetto a cui i lavori sono stati affidati, all'inottemperanza dell'obbligo di fornire informazioni sui rischi specifici degli ambienti di lavoro, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, ma anche alla agevole ed immediata percepibilità, da parte sua, di situazioni di pericolo”.
Di talché, se ne deve dedurre che la responsabilità del Committente può ritenersi sussistente nelle seguenti ipotesi:
- mancata verifica idoneità tecnico professionale;
- omesso adempimento all’obbligo di fornire informazioni sui rischi specifici degli ambienti di lavoro;
- ingerenza nell’esecuzione delle opere;
- agevole e immediata percepibilità di situazioni di pericolo.
Di seguito, alcune pronunce giurisprudenziali in relazione alle fattispecie sopra richiamate.
Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale
L’ingerenza nell’esecuzione delle opere
Agevole e immediata percepibilità di situazioni di pericolo
Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale
- Cass. n. 13646, 15 aprile 2026
[Per meri fini di completezza, si rileva come la sentenza in commento tratti altresì dei criteri in base ai quali è possibile individuare la figura del Committente e della non necessaria coincidenza di tale soggetto con il proprietario dell’immobile]
In fatto e le sentenze di merito: un lavoratore, intento a svolgere lavori edili di ristrutturazione, precipitava da un’impalcatura, riportando lesioni che gli cagionavano la morte. Venivano condannati – inter alia – i proprietari dell’immobile oggetto della ristrutturazione, ritenuti Committenti e, conseguentemente, responsabili, tra l’altro, della mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
Il ricorso degli imputati: sebbene non rilevi ai fini della presente trattazione, si evidenzia che la difesa degli imputati contestava l’insussistenza del ruolo di committente in capo ai medesimi.
I Supremi Giudici: il ricorso è fondato, in quanto non sono stati individuati i criteri in base ai quali fosse ravvisabile il ruolo di Committente in capo ai due imputati.
Fermo restando quanto precede, si riportano di seguito le massime rilevanti ai fini della presente trattazione.
“In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto [deve] adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere l'appaltatore e più in generale il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Rv. 267744 in un caso relativo alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)”.
Ma ancora.
“La giurisprudenza di legittimità, alla luce della trasformazione della figura del committente (definito dall'art. 89 del D.Lgs. n. 81 del 2008 come "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione") nella normativa e nella giurisprudenza, da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie, ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato, nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, con la conseguenza che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
“Sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 lett. a), non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. Se, tuttavia, la scelta dell'impresa non avviene con questi criteri il committente assume su di sé gli oneri del garante della sicurezza, posto che l'assenza del conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto "adeguato" non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque essere garantiti. Dunque, la mala electio dell'impresa esecutrice si trasforma, in sostanza, nell'ingerenza nei lavori, posto che può determinarne lo svolgimento in condizioni di "insicurezza", con la conseguenza dell'assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del committente”.
Dunque, non un controllo meramente formale, ma che tenga conto degli specifici rischi delle lavorazioni e delle concrete modalità di esecuzione delle opere.
Attenzione!
La culpa in eligendo [i.e. scelta di una impresa o un lavoratore inadeguati] del Committente sussiste anche se il danno è provocato a terzi!
“Non si può prescindere dall'esigere, da parte [del Committente] la diligenza nella scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera cui affidare i lavori, onere specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 9 e comunque derivante dalla sua scelta contrattuale (la culpa in eligendo del committente è ritenuta fonte di responsabilità civile anche […] per danni a terzi, dovuti per affidamento dell'opera ad appaltatore inidoneo)”.
- Cass. n. 12036, 30/3/2026: l’obbligo di verifica di idoneità tecnico-professionale sussiste anche in assenza di un contratto scritto
In fatto e le sentenze di merito: l’imputato veniva condannato per il reato di omicidio colposo occorso ai danni di un lavoratore, per avere, in qualità di Committente, omesso la verifica dell’idoneità-tecnico professionale. In dettaglio, egli aveva appaltato a due lavoratori lavori di pulitura del costone, attività che essi svolgevano in condizioni del tutto violative della normativa antinfortunistica: in assenza di fune anticaduta, imbragatura, assorbitore di energia e casco.
Il ricorso dell’imputato: in assenza di un contratto scritto, non poteva trattarsi di “appalto” e, quindi, non poteva sussistere, in capo all’imputato, la qualifica di “Committente”.
I Supremi Giudici: il ricorso è infondato.
“La decisione è conforme al principio per cui ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi […]. I giudici hanno evidenziato che A.A. aveva omesso di effettuare qualsivoglia verifica, essendosi affidato a suggerimenti del vicino di casa, e, soprattutto, che, pur avendo egli direttamente avuto contezza della estrema pericolosità del lavoro affidato, si era totalmente disinteressato delle modalità di esecuzione”.
- Cass. n. 41477, 24/12/2025: l’accadimento infortunistico non è di per sé elemento atto a fondare l’inidoneità tecnico-professionale dell’impresa
“Il committente dei lavori, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, fermo restando che deve escludersi che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione”.
L’obbligo informativo
- Quale tipologia di rischio è oggetto dell’obbligo informativo da parte della Committenza nei confronti dell’Appaltatore? Cass. n. 12604, 3/4/2026
In fatto e le sentenze di merito: il lavoratore rovinava al suolo a causa del cedimento del controsoffitto sul quale stava operando. Condanna della Committenza.
Emergeva che:
- all'interno dei locali non vi era alcuna indicazione relativa alla portata per metro quadro del controsoffitto, al quale si accedeva attraverso una scaletta metallica, senza che vi fosse alcuno sbarramento;
- i lavori erano stati preceduti da un sopralluogo, nel corso del quale erano state pattuite le modalità di svolgimento del lavoro e la collocazione dell’impianto di aspirazione; era stato concordato che il canale in lamiera sarebbe stato posato sul controsoffitto, del quale era stata assicurata la calpestabilità;
- nel progetto in atti era contemplata la possibilità di "caricare" l'area del controsoffitto, a dimostrazione del fatto che in sede di sopralluogo erano state previste lavorazioni da effettuare in detta zona.
La Suprema Corte: il ricorso è infondato.
“Sulla scorta di tali dati, i giudici hanno ritenuto che l'imputato fosse venuto meno all'obbligo su di lui gravante nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, di fornire ai soggetti, come l'appaltatore o il lavoratore autonomo, incaricati di svolgere lavori, servizi o forniture all'interno della sua azienda "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare" e in particolate informazioni sulla calpestabilità e la capacità massima di carico dell'area su cui i lavoratori dovevano operare. In proposito si deve ribadire che dal combinato disposto di tale norma con l'art.2, comma 1, lett. s), D.Lgs. cit., che definisce il "rischio" come "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione", emerge un concetto di rischio specifico che deve essere desunto anche in funzione del tipo di lavoro da svolgere. In tale senso si è affermato che "rischi specifici dell'ambiente di lavoro non sono, dunque, solo quelli assoluti, correlati alla conformazione del luogo, ma anche quelli derivanti dalla prestazione che vi si deve svolgere" e che "il dovere informativo che grava sul committente comporta che egli rappresenti all'appaltatore ogni elemento utile a valutare i rischi che si possano manifestare in corso di esecuzione in relazione all'oggetto del contratto", e "fornisca ogni informazione inerente alla conformazione dell'ambiente che incida sulla sicurezza della prestazione dell'appaltatore”.
L’ingerenza nell’esecuzione delle opere
- Cass. n. 16549, 8/5/2026: la fornitura di attrezzature di lavoro rappresenta un’ingerenza da parte del Committente, con conseguente responsabilità in caso di infortunio
In fatto e le sentenze di merito: un lavoratore autonomo, nello svolgimento di lavori di ristrutturazione, precipitava da una scala fornitagli dal Committente da un’altezza di circa 2m., riportando lesioni guaribili in un periodo superiore a 40 giorni. In primo e secondo grado, veniva condannato il Committente a causa della sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori, consistita nella fornitura della scala, attrezzatura inidonea, posta la necessità di utilizzare un trabattello.
Il ricorso dell’imputato: errata la sentenza di condanna per aver ravvisato una posizione di garanzia in capo al Committente nei confronti del lavoratore autonomo.
I Supremi Giudici: il ricorso è infondato.
“Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ricondotto il debito di sicurezza assunto dal [Committente] all'affidamento dei lavori di intonacatura [al lavoratore], accompagnato dalla messa a disposizione di uno strumento di lavoro inidoneo. […] la Corte ha posto l'accento sugli obblighi del committente in relazione all'esecuzione di lavori da lui affidati e all'ingerenza posta in essere, attraverso la messa a disposizione delle attrezzature inidonee. Il percorso argomentativo è rispettoso del consolidato principio per cui la responsabilità del committente in caso di infortunio sussiste in relazione alla mancata verifica della idoneità tecnica professionale del soggetto a cui i lavori sono stati affidati, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, e anche alla agevole ed immediata percepibilità, da parte sua, di situazioni di pericolo […]. Deve rilevarsi, dunque, come la indicazione, da parte della Corte, della messa a disposizione della attrezzatura quale elemento sintomatico di ingerenza del committente nei lavori appaltati sia coerente e logica”.
- Quali comportamenti sono ravvisabili come “ingerenza”? Cass. n. 41477, 24/12/2025
“Con particolare riferimento alla nozione di "ingerenza", ancora in recente arresto questa Corte ha precisato che quella rilevante ai fini della responsabilità del committente non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve considerarsi in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi”.
Agevole e immediata percepibilità di situazioni di pericolo
- Cass. n. 12050, 30/3/2026: uso improprio del carrello elevatore e caduta mortale, confermata la condanna del Committente anche nel caso di subappalto
In fatto e le sentenze di merito: il lavoratore stava effettuando lavori in muratura mediante l’utilizzo di un carrello elevatore con una cesta porta persone palesemente priva di ogni requisito di sicurezza per i lavori in quota; la cesta si ribaltava, cagionando la caduta del lavoratore ed il conseguente decesso. I Giudici del merito condannavano il Committente dei lavori.
Ricorreva in Cassazione la difesa dell’imputato.
I Supremi Giudici: il ricorso è infondato.
“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”.
***
Posto tutto quanto sopra, per fini di completezza si riporta, di seguito, una recente sentenza della Suprema Corte (n. 17659, 18/5/2026), in cui i Supremi Giudici hanno escluso la responsabilità del Committente, ritenendo che non fosse stata indagata la condotta posta in essere ai fini di ritenere che egli si fosse concretamente ingerito nelle attività.
Il fatto e le sentenze di merito: in primo e secondo grado, l’imputato, nella qualità di Committente, veniva condannato in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione della normativa antinfortunistica, occorso ai danni di B.B., dipendente dell’Appaltatore (di seguito anche la “Società”).
La vittima, al momento dell’infortunio, stava effettuando lavori di pulizia della copertura metallica di un casotto, quando, a causa del cedimento della copertura, composta da una lamiera dello spessore di un millimetro e recante parti deteriorate per la ruggine, era caduto da un’altezza di circa sette metri.
Il ricorso dell’imputato: la difesa riteneva insussistente la responsabilità del Committente, posto che il contratto non contemplava quella tipologia di lavori, che, per l’appunto, non erano previsti nel POS della Società.
I Supremi Giudici: il ricorso è fondato, sulla base dei seguenti motivi.
Invero, ritiene la Suprema Corte, la sentenza impugnata non consente di comprendere se siano stati indagati i seguenti profili.
In primis, l’ingerenza del Committente nell’attività dell’Appaltatore, che costituisce uno dei presupposti per ravvederne la responsabilità in ordine all’infortunio occorso.
In secondo luogo, laddove si ritenga che il fondamento risieda nella culpa in vigilando, questa non può prescindere da un’analisi circa l’organigramma e l’articolazione societaria: è evidente che la responsabilità del soggetto apicale, soprattutto se riferita alla "culpa in vigilando" sull'operato di altri soggetti, deve essere modulata e calibrata in relazione alla struttura della società e alla previsione di figure dirigenziali.
Posto che, dall’escussione dei testimoni, era emerso che questi ritenevano che l’attività di pulizia durante la quale avveniva l’infortunio fosse richiesta da un “direttore” della Committenza, i Supremi Giudici evidenziano come la sentenza impugnata non abbia dato atto di chi fosse tale “direttore”, se fosse presente in azienda e, rispetto alle dimensioni societarie, quale fosse il perimetro della sua attività di vigilanza.
In altri termini, accertato che tale attività di pulizia non rientrava nel contratto di appalto, i Giudici del merito avrebbero dovuto indagare per ordine di chi questa veniva svolta, l’esistenza di elementi da cui desumere che il “direttore” ne fosse a conoscenza, nonché ogni altro elemento utile a chiarire, anche in ragione della struttura e della articolazione della azienda, a quale degli obblighi che la normativa riconduce alla figura del datore di lavoro appaltante egli non avesse in concreto adempiuto.
Sulla base di quanto precede, i Supremi Giudici annullano la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello per nuovo giudizio.
Avv. Carolina Valentino
Scarica le sentenze citate nell’articolo:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'