Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Quando l’RSPP è anche un dirigente ai sensi del D.Lgs.81/08: sentenze
Quando il datore di lavoro designa quale RSPP un Responsabile di Settore all’interno dell’azienda (es. Direttore produzione, Direttore tecnico, Direttore di unità, etc.), è evidente che tale soggetto da un lato sarà destinatario degli obblighi su di lui gravanti - nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze - in qualità di Dirigente ai sensi del D.Lgs.81/08 e, dall’altro, dovrà svolgere i compiti previsti dall’art.33 del medesimo decreto in qualità di RSPP.
E’ evidente che, nell’ambito di un procedimento penale per infortunio, la responsabilità di tale soggetto verrà vagliata tenendo conto delle due distinte posizioni di garanzia, fermo restando che, sul piano strettamente fattuale, il fatto che un RSPP sia anche un dirigente aziendale ai sensi del D.Lgs.81/08 può avere delle implicazioni in termini di una maggiore conoscenza dell’attività produttiva nonché consapevolezza delle situazioni di rischio, alla luce dell’esperienza maturata in azienda come responsabile di settore e, quindi, di una maggiore esigibilità di una condotta orientata alla tutela della sicurezza, con conseguente rafforzamento - in alcuni casi - della relativa posizione di responsabilità.
Fatta tale premessa vediamo, dunque, quali siano i criteri di attribuzione delle responsabilità penali applicati dalla Suprema Corte nei casi in cui l’RSPP coincida con un Direttore di un settore aziendale.
Partiamo da Cassazione Penale, Sez.IV, 15 settembre 2021 n.33980, con cui la Corte ha confermato le condanne di D.G. (quale datore di lavoro), B.A. (non ricorrente) e V.L.M. (dirigente ed RSPP) per il reato di lesioni colpose in danno del lavoratore C., “nelle rispettive qualità di datore di lavoro della società F.S. s.p.a., di dirigente responsabile del reparto fonderia ghisa e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
In particolare, V.L.M., in qualità di RSPP, “ometteva di segnalare al datore di lavoro la situazione di rischio consistita nella possibilità di caduta dalla sommità del forno da 55 tonnellate e la possibilità di organizzare l’attività di ripristino del materiale refrattario in modo da neutralizzare tale situazione di pericolo”.
Gli imputati, “così cooperando tra loro, avendo il lavoratore C. raggiunto la sommità del forno di fusione da 55 tonnellate per controllare il lavoro assegnato ad altro lavoratore, così raggiungendo l’altezza di metri 3,80 circa dal piano stabile, ed essendo inciampato in uno dei fermi metallici che fissano il bordo circolare del forno con conseguente caduta sul sottostante pavimento in cemento, cagionavano a quest’ultimo lesioni personali”.
Occorre precisare che il lavoratore infortunatosi (C.) era responsabile del reparto Colata Ghisa.
Era stato accertato che “la procedura di manutenzione ordinaria del forno cioè la pulizia della parte superiore non era stata puntualmente codificata nel DVR ed era stata eseguita in assenza di procedure inerenti a tale fase e di cautele atte a prevenire i generici rischi di caduta dall’alto, occorrenti per qualsiasi attività lavorativa in quota.”
Stante quanto accertato dal Tribunale, il ricorso dell’RSPP in appello si basava sull’argomentazione secondo cui egli non era a conoscenza di tale attività pericolosa in quanto non ne era stato informato.
Si tenga conto che, nel caso di specie, V.L.M. non era solo RSPP ma anche dirigente, in quanto responsabile del reparto fonderia ghisa.
E’ intuitivo come tale circostanza non sia senza rilevanza sotto il profilo della informazioni sullo svolgimento dell’attività lavorativa detenute da tale soggetto e, quindi, della conoscenza della stessa.
In tal senso, come ricordato dalla Cassazione, “in relazione all’appello proposto da V.L.M., RSPP, la Corte di merito ha escluso la rilevanza della mancanza di informativa dell’espletamento di attività pericolosa da parte del dipendente, perché la manutenzione ordinaria del macchinario non poteva essere considerata esterna ed estranea rispetto alla lavorazione, dovendo essere svolta periodicamente proprio per rendere possibile l’attività produttiva.”
Sulla base di tale premessa - prosegue la Suprema Corte - “evidentemente, l’imputato, in occasione della predisposizione del DVR, aveva trascurato negligentemente di valutare le cautele necessarie. Né poteva ragionevolmente sostenere di non conoscere l’obbligo di espletare siffatta manutenzione ordinaria.”
Di conseguenza V.L.M., “in qualità di RSPP, avrebbe dovuto indicare le procedure di lavoro corrette da inserire nel DVR e le fasi lavorative da approntare nella manutenzione ordinaria dei macchinari; non si era attivato per conoscere tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, attingendo le informazioni da qualsiasi fonte.”
L’RSPP V.L.M. ha proposto ricorso in Cassazione, facendo presente che “il C. è stato considerato nella sentenza impugnata come “lavoratore esperto ovvero qualificato”, non considerando la sua posizione di dirigente ex art.2 d.lvo n.81 del 2008 e, in tale qualità, di “organizzatore” e “vigilante” sull’attività lavorativa nell’ambito della quale si era infortunato (vedi il registro degli infortuni sul lavoro e le testimonianze dello stesso C., di M.H. e di T.G.).”
Secondo il ricorrente, “sebbene responsabile del reparto Colata Ghisa, il C. non aveva mai avvertito il V.L.M. dell’operazione di ripristino del materiale refrattario del forno e delle modalità di compimento della stessa. Egli era venuto meno al più elementare buon senso, camminando lungo il bordo del forno ad un’altezza di almeno tre metri dal suolo, senza rivolgersi al servizio di prevenzione e di protezione per stabilire cosa fare. La sua condotta irragionevole non era preventivabile dal V.L.M.”.
Inoltre, riguardo “al presunto mancato rispetto dell’obbligo di informativa degli aspetti dell’attività lavorativa da parte del V.L.M.”, quest’ultimo nel suo ricorso sottolinea che egli “aveva espletato l’occorrente per attingere informazioni in tema di sicurezza mediante modalità funzionali al caso concreto.”
In particolare, il ricorrente “aveva spiegato che, in occasione dei meeting sulla sicurezza, si era interfacciato col C., per conoscere le attività del reparto e che però non era stato informato dello svolgimento della lavorazione in questione. L’M.H. dava atto delle visite notturne del V.L.M. e che questi chiedeva al personale di far presente l’individuazione dei pericoli; evidentemente, però, l’ingegnere non aveva ricevuto notizie sulla manutenzione del forno.”
Come già anticipato, la Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato le condanne.
Secondo la Corte, “il RSPP non poteva ritenersi esonerato dagli obblighi di informarsi della tipologia di lavorazione, di suggerire al datore di lavoro gli interventi da effettuare ai fini della manutenzione nonché di controllare direttamente la rispondenza delle attrezzature e dei luoghi alla prescrizioni di legge in materia antinfortunistica.”
Infatti, “in quanto portatore di un obbligo di garanzia, il V.L.M. […] non poteva dolersi in ordine all’omessa segnalazione da parte del dipendente della lavorazione da effettuare.”
In conclusione, per la Corte, “la mancata previsione nello statuto di sicurezza della società delle attività di pulizia e manutenzione dei macchinari, costituenti non un evento eccezionale ma un’ordinaria fase di lavorazione, derivava da un’evidente negligenza e integrava uno specifico addebito, decisivo nel determinismo causale dell’infortunio.”
Passiamo a Cassazione Penale, Sez.IV, 30 agosto 2018 n.39283, con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di diversi soggetti per il decesso di quattro lavoratori a seguito dello scoppio di un serbatoio.
Tra gli imputati, F.R. era sia Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che Responsabile Tecnico dell’unità operativa e, quindi, referente diretto dei “rapporti di manutenzione ed organizzatori delle attività che riguardavano gli interventi tecnici da operarsi sull’impianto per mantenerlo in condizione di efficienza”.
Quale Responsabile tecnico dell’unità operativa, secondo la Corte, F.R. avrebbe dovuto “segnalare ai superiori le caratteristiche degli interventi che venivano eseguiti sull’impianto, onde consentire un adeguato monitoraggio del suo funzionamento, tanto più che erano emerse ripetute necessità di taratura della valvola e blocchi frequenti del sistema”.
Con riferimento invece al ruolo di RSPP, l’addebito mosso a F.R. era “quello di non avere provveduto a segnalare le situazioni di rischio riguardanti l’impianto, inducendo i superiori gerarchici, titolari di altrettante posizioni di garanzia, ad omettere quelle necessarie misure di sicurezza di cui avrebbe dovuto essere dotato il serbatoio.”
La Cassazione rigetta il ricorso di F.R.
La sentenza chiarisce, anzitutto, con riferimento ai ruoli ricoperti dall’imputato, che “F.R. era responsabile della direzione tecnica dell’unità operativa interessata dallo scoppio a fare data dal settembre 1998. Nel corso della sua permanenza nell’azienda era stato indicato nel documento di valutazione rischi, redatto da R.G. in data 20\6\1999, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione e, successivamente, era stato munito di specifica delega in materia di sicurezza sul lavoro a partire dal 14 febbraio 2000.”
Sebbene l’imputato avesse ricoperto il ruolo di RSPP solo per pochi mesi, a parere della Corte, “anche nell’ambito temporale ristretto nel quale si sostiene abbia operato il ricorrente (dal febbraio 2000 al giugno 2000) egli, quale soggetto munito di specifica delega in materia di sicurezza, avrebbe avuto il preciso compito di informare la dirigenza delle gravi carenze esistenti nell’impianto, di cui era perfettamente a conoscenza anche in virtù delle pregresse esperienze acquisite presso l’unità operativa, come dimostra il documento di valutazione dei rischi n. 17 del 1999 nel quale veniva formalmente investito della qualifica di RSPP.”
Di conseguenza, “il pur breve periodo messo in rilievo dalla difesa, risulta congruo ai fini della definizione della sua responsabilità, in considerazione delle precedenti conoscenze acquisite dal ricorrente per l’attività espletata nell’azienda, sempre in qualità di responsabile tecnico della unità operativa locale.”
In tale ottica, “i giudici di merito hanno fatto riferimento alle pregresse esperienze lavorative del F.R. traendo da esse elementi valutativi che rafforzano l’aspetto della consapevolezza del ricorrente della situazione di alto rischio in cui versava l’impianto.”
Pertanto, “risulta evidente che il ricorrente era perfettamente in condizione - per le mansioni esercitate, i poteri che gli erano stati conferiti e l’esperienza pregressa maturata nel settore - di conoscere le anomalie del sistema.”
In conclusione, “nella sua qualità di RSPP e, successivamente, sulla base della delega conferitagli nell’anno 2002, il F.R. aveva l’obbligo giuridico di collaborare diligentemente con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli ed informando la dirigenza degli inconvenienti dell’impianto, che costituivano un rischio per la sicurezza dei lavoratori.”
Proseguiamo con l’analisi di Cassazione Penale, Sez.III, 21 giugno 2007 n.24479, con cui la Corte ha confermato la condanna di M.A. per il reato di lesioni personali colpose per avere, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Direttore produzione, “cagionato ad G.E. lesioni che le avevano procurato un’inabilità superiore a giorni 40 e un trauma da schiacciamento degli arti inferiori”.
Nello specifico, “l’infortunio subito dalla parte lesa era da ascrivere a colpa dell’imputato, quale responsabile della prevenzione dello stabilimento, cui incombeva l’obbligo d’impedire ogni contatto tra le parti dell’albero motore che trasmette il moto ai macchinari e gli arti dei lavoratori operanti nel suo raggio.”
Tra i vari motivi di ricorso dedotti in Cassazione, l’imputato lamentava il fatto che “nell’imputazione al M. era stato contestato il reato, quale responsabile del servizio di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro della ditta D. C. s.r.l., mentre la sentenza ha indicato “due diversi ruoli: quello di responsabile del predetto servizio, nonché quello di responsabile della produzione” senza che il P.M. avesse modificato l’imputazione contestando il ruolo di responsabile della produzione.”
Nel rigettare il ricorso, la Corte precisa che, in realtà, vi era corrispondenza tra l’accusa mossa all’imputato e la sentenza d’appello, in quanto “l’imputato è stato condannato nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione, come ritualmente contestatogli.”
Sotto questo profilo, “il fatto che l’imputato fosse anche responsabile della produzione aziendale giustifica ancor più l’affermazione di responsabilità basata sul dato oggettivo costituito dall’organigramma prodotto dalla società all’ispettorato dell’AUSL secondo cui M. aveva una specifica figura aziendale (dirigente di produzione - responsabile della prevenzione) sicché su di lui gravava un autonomo obbligo di controllo che le protezioni fornite dal datore di lavoro fossero installate quando era in corso l’attività produttiva.”
Concludiamo questa breve rassegna con Cassazione Penale, Sez.IV, 27 dicembre 2010 n.45359, con cui la Corte ha confermato le condanne di D.B. (quale datore di lavoro) e B.M.A. (quale RSPP e Responsabile produzione) in quanto “responsabili del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno dell’operaio S.P.”.
Era accaduto che S.P., quale lavoratore dipendente della società I. s.p.a., “mentre eseguiva il proprio turno dell’attività di produzione di laterizi all’interno dello stabilimento, nella qualità di addetto ad uno dei macchinari facenti parte dell’impianto produttivo, in particolare la “taglierina multipla”, nel compiere un intervento mirato a togliere del materiale sito all’interno della taglierina, senza disattivare preventivamente l’alimentazione automatica della macchina, ma introducendo dalla parte anteriore del macchinario, priva di griglia di protezione, la parte destra del torace ed il braccio dello stesso lato, rimaneva incastrato con la testa tra la barra orizzontale di sollevamento del piano castelletto portafilo e la barra orizzontale fissa posta in alto del telaio della taglierina, così riportando gravi lesioni che ne cagionavano il decesso.”
Così descritto l’infortunio, la sentenza chiarisce che “il D.B. ed il B. erano stati chiamati a risponderne, rispettivamente, quale amministratore unico e responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione della società I. e di responsabile tecnico del programma di produzione della società I., […] per avere omesso di segnalare alla proprietà la pericolosità della macchina “taglierina a fili multipli” utilizzata nella produzione di mattoni e nel non avere assicurato la completa segregazione degli organi lavoratori mediante necessari presidi di sicurezza”.
La Cassazione ha rigettato i ricorsi.
Secondo la Corte, “non è infatti dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovava il B., nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione nonché di responsabile tecnico del programma di produzione della società I., in ragione dei propri compiti all’interno dell’azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio (v. in particolare D.Lgs.n.626 del 1994, art.9 ora D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, art.33) specificamente inerenti all’attività svolta, tra i quali, è certamente da includere, in considerazione dei macchinari utilizzati, la possibilità del contatto, non solo accidentale, del lavoratore con elementi ed organi meccanici di natura offensiva.”
La sentenza precisa, poi, che, “con specifico riferimento al B., lo stesso imputato non ha mai contestato il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolto all’interno dell’azienda ed, in assenza di ogni prova circa la sussistenza di una concreta e diversa situazione di fatto in ordine allo svolgimento del lavoro, non può porre validamente in discussione che siffatto compito gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro.”
A parere della Cassazione, “questa conclusione non confligge con la disciplina normativa, segnatamente con il D.Lgs.n.626 del 1994, art.8, commi 3 e 10, (non innovata dal D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, art.33) laddove emerge a chiare lettere che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che operano come “ausiliari” del datore di lavoro e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario”.
Tutto “quanto detto, infatti, non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP.”
Infatti, “anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'