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Le responsabilità penali dell’RSPP: sentenze degli ultimi 30 giorni
Un mese fa, con la prima delle due sentenze che saranno oggetto di analisi in questo contributo ( Cassazione Penale, Sez.IV, 6 maggio 2026 n.16359), la Suprema Corte ha, ancora una volta, ribadito che “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale, ma di consulenza e ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli collaborando col datore di lavoro nella individuazione dei rischi connessi all’attività lavorativa e fornendogli le opportune indicazioni tecniche per risolverli”.
Come si può agevolmente notare esaminando le numerose sentenze della Cassazione in materia, la Corte fa costantemente riferimento ad un vero e proprio “obbligo giuridico” dell’RSPP di adempiere all’incarico, dal momento che, pur non avendo tale soggetto obblighi diretti penalmente sanzionati in via contravvenzionale (bensì avendo quelli che l’art.33 del D.Lgs.81/08 definisce “compiti”), egli assume, attraverso un contratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera professionale, un vero e proprio vincolo giuridico obbligatorio di adempiere diligentemente al suo incarico.
In questa recente pronuncia, che tra poco esamineremo nel dettaglio, la Corte ricorda quali siano i presupposti che devono sussistere affinché sia configurabile una responsabilità penale dell’RSPP a seguito di infortunio o malattia professionale.
Essa ribadisce, infatti, che l’RSPP “può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.”
All’interno del perimetro tracciato dall’espressione “obbligo di conoscere e segnalare” si collocano, sul piano concettuale e giuridico, i complessi temi rappresentati da un lato dalle informazioni che l’RSPP deve ricevere dal datore di lavoro nonché da quelle che deve acquisire di sua iniziativa anche attraverso i sopralluoghi e, dall’altro, dalla segnalazione delle situazioni di rischio (su questi aspetti, rinvio ai precedenti contributi “ Le informazioni che l’RSPP deve acquisire “di sua iniziativa” per la VR”, pubblicato su PuntoSicuro del 23 marzo 2017 n.3976, e “ Le modalità con cui l’RSPP deve segnalare le situazioni di rischio”, pubblicato su PuntoSicuro del 9 dicembre 2021 n.5065).
Inoltre, benché la Cassazione precisi che l’RSPP può essere ritenuto responsabile “in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo”, guardando alla giurisprudenza risulta evidente che, sul piano quantitativo, sono certamente più frequenti i casi in cui tale soggetto, allorché sia ritenuto responsabile, è condannato in concorso col datore di lavoro rispetto a quelli in cui risponde in via esclusiva.
Fatte tali basilari premesse, esaminiamo a questo punto il caso di specie trattato dalla pronuncia in commento (che ricordo essere Cassazione Penale, Sez.IV, 6 maggio 2026 n.16359), con cui la Corte il mese scorso ha confermato le condanne di F., “nella qualità di amministratore unico della R. Srl, datore di lavoro, e G. nella qualità di R.S.P.P. della R. Srl in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di J., dipendente della R. Srl”.
Si tenga presente, inoltre, che in appello era stata confermata anche “la condanna di M., nella qualità di dipendente della R” e collega di lavoro del lavoratore infortunato J.
Per analizzare la dinamica dell’infortunio mortale, occorre considerare che, con contratto di appalto stipulato nel 2012, la committente “E. Produzione aveva appaltato a R. Srl il servizio di pulizie e trasporti da eseguire presso la propria centrale di Portoscuso.”
Così, “nella prima fase di esecuzione del contratto, la committente aveva consegnato a R. un’apposita area recintata destinata alla installazione delle sue unità logistiche secondo gli accordi inter partes [e] l’appaltatrice R. si impegnava a utilizzare la predetta superficie esclusivamente per la conservazione delle attrezzature da cantiere e per le eventuali riparazioni di modesta rilevanza tecnica o di pronto intervento, nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente”.
Poi ovviamente, sulla base di tali accordi, “l’appaltante E. Produzione si riservava di eseguire controlli per verificare l’adempimento di quanto pattuito.”
Detto ciò, “nel sito, R. aveva, quindi, montato una serie di capannoni prefabbricati, uno dei quali, adibito a ricovero attrezzi, era impiegato anche come officina per la manutenzione e riparazione dei propri mezzi meccanici.”
Il giorno dell’infortunio, nel giugno 2014, il B., “dipendente della R. Srl con la qualifica di meccanico di quarto livello, era stato incaricato di procedere, unitamente al collega M., alla manutenzione di un autocarro di proprietà della R. che era stato a tal fine condotto all’interno del box metallico prefabbricato, adibito ad officina meccanica.”
Risultava accertato che “l’autocarro aveva il freno a mano disattivato e la marcia in avanti inserita” e che “il mezzo era dotato di un dispositivo di sicurezza in forza del quale, quando la cabina era ribaltata, si accendeva una spia e se il freno a mano non era inserito e la marcia era in folle il pulsante non consentiva l’avvio del motore.”
Così, “dopo aver ribaltato la cabina per accedere al vano motore, i lavoratori L. e M., secondo una prassi diffusa, avevano inserito una chiave meccanica combinata tra il telaio della cabina di guida e il dispositivo denominato “elettromagnete arresto motore” al fine di escludere la operatività del sistema di sicurezza con la simulazione della chiusura della cabina, bypassare il sistema di aggancio e consentire, così, l’accensione del motore anche in tali condizioni.”
A questo punto, “mentre J. si era posizionato all’interno del vano motore, in piedi tra la ruota destra e il motore stesso, M. aveva proceduto all’accensione del motore dal quadro interno alla cabina, a fronte della elusione del sistema di sicurezza, senza avere verificato l’inserimento del freno di stazionamento e la marcia, di talché l’autocarro aveva iniziato a muoversi e aveva travolto B.; questi era stato schiacciato e, trasportato in ospedale, era poco dopo deceduto.”
Tra i principali addebiti mossi al datore di lavoro F. e all’RSPP G. a seguito dell’evento, tra gli altri, “erano stati individuati la violazione degli artt.17 comma 1 e 29 D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 per aver omesso di valutare adeguatamente nel documento previsto dall’art.28 dello stesso decreto i rischi connessi all’attività di manutenzione, riparazione e regolazione degli automezzi”.
Nessuna contestazione era stata, invece, mossa “nei confronti di H. e I., committenti E., in quanto l’infortunio si era verificato in un’area della centrale assegnata in via esclusiva a R. per lo svolgimento di attività non soggette al controllo della committente, né interferenti con altre lavorazioni di competenza delle imprese.”
Tornando alle posizioni del datore di lavoro e dell’RSPP della R., lo specifico addebito di colpa - come anticipato - era collegato alla “genericità del documento di valutazione del rischio, che non aveva procedimentalizzato l’attività di manutenzione, rispetto al rischio specifico collegato alla possibilità che il mezzo potesse muoversi.”
La sezione del DVR “dedicata alle attrezzature di lavoro”, infatti, prevedeva che “lo svolgimento dell’attività di trasporto sarebbe dovuto avvenire mediante uso di qualsiasi macchina, apparecchio e utensile ed era specificato che nella nozione di uso doveva intendersi ricompresa anche la sua riparazione e manutenzione”.
Inoltre, sempre all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi della R., “nella scheda di sicurezza relativa agli autoveicoli tra i rischi generati dall’uso e quindi anche dalla manutenzione e riparazione erano stati indicati, tra gli altri, anche l’investimento e il ribaltamento e, al fine di prevenirli, era stato previsto lo svolgimento di controlli periodici da effettuarsi ad opera di personale competente, nonché il divieto di compiere qualsiasi operazione di riparazione o registrazione su organi in moto e, ove imprescindibili, l’adozione “di adeguate cautele”.”
Guardando in termini generali all’attività di valutazione dei rischi, secondo la Cassazione, “si tratta in sostanza di un atto di autonormazione” che “passa da una prima fase conoscitiva dei rischi della specifica attività ad una successiva fase operativa volta alla gestione del rischio, ovvero alla individuazione delle misure di prevenzione attuate e dei dispositivi di protezione individuale.”
In tale ottica, secondo la Corte, “il riferimento contenuto nello stesso art.28 al fatto che il documento deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne l’idoneità come strumento operativo vale a chiarire che il rischio non può essere catalogato solo in astratto, ma deve essere analizzato e governato in ciascun contesto con procedure che tendono all’attualizzazione dell’ottimizzazione del regime di sicurezza nella prospettiva di elidere o minimizzare i rischi”.
Peraltro - sottolinea la Cassazione - “in tanto l’analisi dei rischi e la predisposizione delle misure atte a scongiurarli o contenerli può essere efficace, in quanto il personale deputato allo svolgimento delle mansioni prese in considerazione nel documento riceva adeguata informazione e formazione sia sui pericoli connessi a tale svolgimento, sia sulle misure di sicurezza adottate a tale fine.”
E’ di grande interesse, a questo punto, il passaggio in cui la Corte specifica quale sia il grado di specificità che deve raggiungere il Documento di Valutazione dei Rischi.
In tal senso, a parere della Corte, affinché la valutazione dei rischi “possa assolvere alla funzione sua propria di orientare la organizzazione della prevenzione e della sicurezza, il datore di lavoro non può limitarsi a individuare categorie generali di rischi (esemplificando, nel caso di specie, “rischio di investimento”), ma deve individuare i rischi specifici connessi alla attività che viene in rilievo nelle sue varie fasi (nel caso di specie, “rischio di investimento nel caso di accensione del motore a cabina ribaltata”).”
E ancora, per la Corte, il datore di lavoro - con il supporto dell’RSPP - “non può, inoltre, limitarsi a richiamare la necessità di adottare misure di cautela, ma deve indicare quali debbano essere, in concreto, tali misure e deve, altresì, informare e formare i lavoratori alla loro adozione.”
In applicazione di tali principi, nel caso specifico, è da considerarsi idonea - a parere della Cassazione - la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto il DVR “gravemente carente, in quanto sostanzialmente il datore di lavoro, nel prevedere che le operazioni di manutenzione e riparazione sugli organi in movimento dovessero avvenire con “adeguate cautele”, aveva rimesso al lavoratore l’adozione delle misure di tutela rispetto ai rischi di investimento.”
Sul piano normativo, come ricordato dalla Corte, “l’art.29 D.Lgs.n.81/2008 prevede, infatti, che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (e il medico competente) che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio.”
Specularmente, il datore di lavoro (e il dirigente), “da parte sua, è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.18 comma 2.”
Andando ad applicare all’RSPP G. tutti i principi visti finora, a parere della Suprema Corte, “in coerenza con tale quadro normativo, la Corte di appello ha imputato anche a G., in quanto collaboratore di F., la totale inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi adottato in R. in relazione alla attività di manutenzione e riparazione dei mezzi.”
Per la Cassazione, “sebbene la Corte [d’Appello, n.d.r.] abbia adottato una motivazione che sembra accomunare la posizione del datore di lavoro e quella del RSPP, la responsabilità di quest’ultimo deve essere rapportata esclusivamente al ruolo tecnico svolto nella procedura che attiene all’analisi e alla gestione del rischio, consistente nel compito di segnalare al datore di lavoro i rischi la cui conoscenza implichi competenze specialistiche.”
Dunque, “in questi termini, a ben vedere, la Corte ha valutato l’addebito ascritto a G., concretizzatosi nella erronea rilevazione del rischio, o, meglio, nella sua rilevazione in termini aspecifici e, quindi, in ultima analisi, nella mancata trasmissione al datore di lavoro delle necessarie informazioni, valutazioni e proposte.”
Infine, “l’obiezione per cui G., quale RSPP, ebbe a denunciare alcuni mesi prima dell’incidente per cui è processo situazioni di pericolo (determinate dallo svolgimento di lavori di manutenzione e di operazioni di rabbocco dell’olio nell’area retrostante i box di cantiere invece che nella officina preposta) non è pertinente, in quanto, a prescindere dalla eterogeneità delle situazioni richiamate rispetto a quella relativa all’infortunio, non tiene conto dell’oggetto dell’addebito colposo, attinente alla deficitaria valutazione, a monte, del rischio investimento nello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione dei mezzi.”
Chiudiamo con un’altra sentenza emanata in materia lo scorso mese ( Cassazione penale, Sez.IV, 8 maggio 2026 n.16547), con cui la Corte ha confermato le condanne di A., “nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della M. Trading Srl” e “B., nella qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società”, per “avere, per negligenza ed imprudenza nonché per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, concorso a cagionare l’infortunio di C.”
Era accaduto che “C., dopo essere stato inizialmente adibito, in qualità di geometra, alla realizzazione dei manufatti tramite programma Autocad, era stato poi anche incaricato della verifica dei manufatti realizzati da un macchinario per il taglio a plasma e, su indicazione del capo operaio E. o del proprietario della fabbrica F., anche della eventuale correzione dei manufatti non correttamente realizzati dalla macchina a plasma per il tramite di cesoie industriali del cui funzionamento era stato edotto dallo stesso E.”
Dunque, il giorno dell’infortunio, il C., “su indicazione del E., stava procedendo alla correzione di un manufatto allorché la cesoia entrava in funzione, quasi certamente per una manovra non accorta del medesimo che aveva premuto il pedale di attivazione mentre misurava il pezzo da rettificare che si trovava sul piano di taglio, tranciandogli le dita della mano destra nonostante calzasse i guanti di protezione.”
A seguito dell’evento, “il C. riferiva che il macchinario era obsoleto e privo di dispositivi di protezione e che prima dei fatti non era stato effettuato alcun intervento di adeguamento agli standard di sicurezza e che la foto mostratagli durante l’escussione da parte della Polizia giudiziaria evidenziava un pedale di attivazione diverso ed una griglia di protezione che invece non era presente al momento dell’infortunio e che un collega gli aveva riferito essere stata apposta dopo i fatti.”
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno affermato la penale responsabilità della datrice di lavoro A. e dell’RSPP B., alla luce dell’“entità delle lesioni patite dalla persona offesa e [del]la diretta riconducibilità delle stesse allo svolgimento in ambito … di attività lavorative”, nonché sulla base della “non idoneità del macchinario impiegato”.
Le imputate hanno presentato ricorso in Cassazione, a mezzo di un unico difensore di fiducia, sostenendo sostanzialmente di essere state giudicate “responsabili senza che vi sia stata alcuna valutazione circa il ruolo dalle stesse effettivamente svolto”.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle due imputate.
Nel confermare le condanne, la Corte ha così ricordato che “grava sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari e, dunque, di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza […], circostanza questa che all’evidenza non ricorre nel caso in esame.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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| Rispondi Autore: Stefano B | 04/06/2026 (08:49:19) |
| Il legislatore è stato chiaro. Obbligo indelegabile ( I N D E L E G A B I L E ) del DDL... valutazione dei rischi e redazione del documento. E' scritto in maniera semplice e diretta, ma i giudici di Cassazione evidentemente ci capiscono poco di leggi. | |
| Rispondi Autore: Davide D | 04/06/2026 (09:13:34) |
| Buongiorno, vorrei conoscere il parere del giornale riguardo le ultime novità governative sul potenziamento dei poteri del RSPP. | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 04/06/2026 (09:40:25) |
| Per il Sig. Stefano B. L'obbligo non delegabile non implica che non vi possa essere almeno corresponsabilità da parte di chi supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (e nel redigere il relativo documento). E' ad esempio l'obbligo di adempiere diligentemente all'incarico consulenziale di cui parla l'articolo all'inizio, citando la sentenza stessa. Così come per tante altre tipologie di consulenze di cui un'azienda si avvale. Questa cosa è ormai acclarata, ben spiegata da anni di giurisprudenza. E per quanto riguarda l'incarico consulenziale il riferimento principale è l'art. 33 "Compiti del servizio di prevenzione e protezione", che dice (ho messo io qualche maiuscolo): 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali PROVVEDE: a) all'INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischio, alla VALUTAZIONE dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad ELABORARE, per quanto di competenza, le MISURE preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; [...] Il problema semmai è fino a che punto... fino a quali dettagli RSPP è veramente poi responsabile di quanto accade; e qui si apre un mondo di casistiche, come periodicamente commentato anche su Puntosicuro e ad esempio nei due articoli del 2017 e del 2021 a cui qui sopra rinvia la dott.ssa Guardavilla. -- Personalmente invece trovo alquanto esagerato quanto indicato nella prima sentenza qui sopra: la colpa per genericità del DVR su un macchinario (autocarro) che aveva un proprio sistema automatico di sicurezza per i casi di manutenzione, sistema che è stato deliberatamente bypassato con operazione volontaria. Richiedere PROCEDURE scritte per TUTTO ciò che ha un rischio (fatta salva la necessaria formazione, ecc.) a me pare un po' demenziale, e mi spiace dirlo. L'impressione è che i giudici vivano in un loro empireo... Ho letto anche la sentenza completa, poiché il tema è troppo importante: vi si dice che "l'elusione del dispositivo di sicurezza era da apporre in correlazione causale con la mancata procedimentalizzazione delle operazioni di riparazione nel documento di valutazione del rischio e con la mancata informazione e formazione rispetto a tali operazioni." Cioè, in sintesi: lavoratori = esseri umani da ritenere e trattare come stupidi imbecilli (e chiedo scusa per i termini non delicati). Mah... | |
| Rispondi Autore: ing. Franz | 04/06/2026 (09:59:24) |
| Concordo col commento del sig. Bersani. Trovo folle pensare, come i signori giudici sembrano fare, che si possa impedire la violazione di una basilare regola di sicurezza (cioè: bypassare un dispositivo) semplicemente scrivendo una procedura. Come cercare di impedire un furto scrivendo da qualche parte che è vietato rubare... | |
| Rispondi Autore: Maria Cristina Motta | 04/06/2026 (09:59:44) |
| Concordo con quanto espresso dal collega Bersani! In più mi chiedo come mai il mezzo si sia mosso. Il pavimento non era in piano? | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 04/06/2026 (11:13:44) |
| Per Motta: La sentenza spiega che, quando la cabina era ribaltata per manutenzione, SE il mezzo non veniva messo in sicurezza (cioè: freno a mano inserito e marcia in folle) ALLORA NON funzionava l'accensione del motore e si accendeva anche una spia rossa per segnalare che c'era qualche errore procedurale. DUE lavoratori hanno usato un attrezzo per bypassare il sensore magnetico (di sicurezza) e, a cabina ribaltata, hanno acceso il motore per fare la manutenzione (in maniera più comoda presumibilmente, la sentenza non lo spiega ma dice solo che il loro comportamento fa parte delle scelte imprudenti ma prevedibili). QUINDI accendendo il motore (ma dimenticando di inserire il freno e disinserire la marcia) ovviamente il mezzo si è mosso... -- Qui un passaggio interessante della sentenza, che coglie il punto su cui sono/siamo perplessi (notare la seconda parte, anche se riporto tutto per facilitare la comprensione) La Corte di appello, invece, ha spiegato - che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare i rischi e apprestare le relative misure (17 e 28 D.Lgs. n. 81/2008) e di riportare gli esiti nel relativo documento; - che connesso a tale obbligo vi è quello di formare, informare e addestrare i lavoratori, ovvero compiere tutte le attività necessarie a insegnare la funzione e il corretto uso dei macchinari e dei dispositivi di cui questi ultimi sono dotati; - che tali adempimenti non possono essere delegati, tanto meno ai lavoratori stessi, sicché è del tutto irrilevante che costoro abbiano già maturato esperienza nel settore lavorativo al quale sono adibiti, che abbiano ricevuto istruzione dai compagni o che il pericolo sia evidente per una persona comune. Nel caso in esame, secondo la Corte, il rischio di in v e s t imento era stato previsto in modo generico e, dunque, insufficiente. Il documento avrebbe dovuto analizzare tale rischio con riferimento specifico alla mansione di manutenzione e riparazione "e con specifico riferimento all'accensione del motore quando la cabina era ribaltata"; -illustrare "la funzione del sensore magnetico e del pulsante di accensione ubicato nel vano motore"; -prevedere "un rigido protocollo da osservare per l'accensione in sicurezza"; - essere accompagnato dalla messa a disposizione del manuale recante le istruzioni da seguire per la manutenzione e la riparazione. F.F., dunque, non aveva assolto in maniera adeguata agli obblighi su di lui gravanti nella qualità di datore di lavoro connessi alla valutazione del rischio e la violazione era stata causale rispetto all'evento la elusione del sensore da parte dei lavoratori era da ascriversi proprio alla violazione da parte del datore di lavoro del dovere di valutare il rischio, procedimentalizzare la procedura atta a scongiurarlo e adottare la necessaria formazione. | |
| Rispondi Autore: davide | 04/06/2026 (13:17:11) |
| passino le generiche "misure di cautela" che effettivamente non hanno vero signficiato, ma a sto punto il dvr sarà composto da 1000 pagine e sarà inutilizzabile. Sarà bellissimo fare una valutazione del rishio per la caduta di oggetti dall'alto considerando ogni singol oggetto che può potenzialmente cadere. fantastico | |
| Rispondi Autore: fausto pane | 04/06/2026 (13:25:41) |
| Buongiorno. Quando una sentenza prefigura il fatto che il DVR debba prescrivere che è proibito compiere azioni in contrasto con quanto previsto da un Libretto di Uso e Manutenzione, non vedo più la necessità della consulenza qualificata alla quale è tenuto il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Bisogna essere qualificati per prescrivere l'ovvio? Se a ciò aggiungiamo che, secondo la direttiva quadro europea 89/391 CEE, è il Datore di Lavoro che impartisce adeguate istruzioni ai lavoratori (art. 6, c. 2, let. i) e il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo Responsabile (dico io) non è mai citato in nessuno degli obblighi previsti per il Datore di Lavoro , dall'articolo 8 in poi della direttiva, si comprende come la giurisprudenza nostrana vada in una direzione poco conforme allo spirito della Direttiva medesima. Saluti a tutti Un RSPP 'di fatto' il quale, benché non avesse accettato l'incarico ed il Datore di Lavoro si fosse autonominato RSPP, con tanto di attestato valido, è stato incriminato per avere redatto un DVR con negligenza ed imprudenza (non imperizia...), inviato dal datore di Lavoro allo SPRESAL dopo 2 anni dall'interruzione della consulenza, in versione 'BOZZA', non firmato né da me, né dal Datore di Lavoro e, purtroppo e soprattutto, mai letto da quest'ultimo. Avete letto bene: 'RSPP di fatto', così c'era scritto sul capo d'accusa... | |
| Rispondi Autore: fausto pane | 04/06/2026 (13:56:51) |
| Buongiorno di nuovo... Come risulti impossibile per un RSPP dimostrare che abbia svolto con diligenza e perizia il proprio mestiere... Il caso del trattore ribaltato, senza roll-bar e cintura di sicurezza. Io RSPP, l'ho visto, l'ho DETTO al Datore di Lavoro, mi ha risposto che per lui va bene così. Il trattorista ci sale, si ribalta, muore o si fa molto male. Come RSPP sono condannato, anche al risarcimento del danno, perché non ho evidenziato il rischio. Avessi SCRITTO, il Datore di Lavoro avrebbe cestinato il mio verbale, potendo sempre affermare, incontestabilmente, di NON AVER MAI ricevuto il verbale cestinato. Il finale è il medesimo di prima. Scrivo una PEC e gli allego il verbale che riporta la non conformita del trattore alle vigenti norme sulla sicurezza. Qui il finale cambia: tempo zero sono esonerato dal ruolo di RSPP. Qualcuno ha idea di COME si debba comunicare al Datore di Lavoro che il trattore non è regolamentare? Grazie dei consigli. Fausto Pane | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 04/06/2026 (16:48:33) |
| Per Fausto Pane: per chi è consulente/RSPP esterno come nel mio caso, l'esperienza dice che si deve essere mezzi tecnici, mezzi giurisperiti, e mezzi psicologi... E già la matematica ci dice che probabilmente non è possibile :) Comunque esistono le mail normali (sebbene con minor valore probante delle PEC, ma qui il discorso si farebbe lungo...), i wha tsapp (idem, su questi ad es. in qualche raro caso faccio lo screenshot e archivio), ecc. Ma una cosa è sicura: arrivati a un certo punto, a certe condizioni, conviene assolutamente dimettersi, e anche PRESTO senza vedere come vanno le cose in futuro col Cliente magari con la (vana?) speranza che cambi mentalità. Non si scherza: meglio vivere un po' più sereni e (se proprio fossimo messi male) con meno so ldi. Per un RSPP dipendente la situazione è più delicata: molto più facile nella forma, che è tutelata, ma molto più difficile nella sostanza... che nella realtà rende difficile attuare la teoria. Ma a quel punto meglio iniziare a cercare posto altrove. Mia opinione... | |
| Rispondi Autore: Nicola | 04/06/2026 (22:26:10) |
| Se il dvr deve avere frasi come quella riportata dalla cassazione nel dvr per ogni singola azione.....stiamo freschi. A questo punto vale la pena allegare al dvr tutti i manuali delle macchine. Mah. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 06/06/2026 (20:49:44) |
| La responsabilità penale dell'RSPP: quello che la giurisprudenza dice davvero Per ribadire le eccellenti delucidazioni della ott.ssa Guardavilla alle sentenze Cass. pen., Sez. IV, n. 16359/2026 e n. 16547/2026 Le due sentenze in commento — Cass. pen., Sez. IV, n. 16359 del 2026 e Cass. pen., Sez. IV, n. 16547 del 2026 — offrono l'occasione per mettere ordine in una materia su cui circolano, anche tra gli addetti ai lavori, semplificazioni fuorvianti. Riordiniamo i principi consolidati. 1. L'obbligo indelegabile del datore di lavoro non esclude la responsabilità dell'RSPP L'art. 17, comma 1, D.Lgs. 81/2008 qualifica la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR come obblighi non delegabili del datore di lavoro. Questo è un dato testuale indiscutibile. Ma da esso non discende — né logicamente né giuridicamente — l'irresponsabilità dell'RSPP. Al contrario: l'art. 29 dello stesso decreto prevede espressamente che il datore di lavoro effettui la valutazione ed elabori il DVR «in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione». E l'art. 33 affida al servizio di prevenzione e protezione compiti tecnici precisi: dall'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all'elaborazione delle procedure di sicurezza, alla proposta dei programmi formativi. La collaborazione non è un optional: è un obbligo strutturale del sistema prevenzionistico. E poiché è un obbligo, il suo inadempimento genera responsabilità. La giurisprudenza di legittimità — dalle Sezioni Unite in poi — lo ha chiarito senza incertezze: l'RSPP «può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione» (Cass. pen., Sez. IV, n. 24822/2021; conf. Cass. pen., Sez. IV, n. 21153/2023; Cass. pen., Sez. IV, n. 49300/2023). La distinzione è netta e va compresa nella sua esatta portata: il datore di lavoro risponde della valutazione in quanto titolare della posizione di garanzia e del potere decisionale e di spesa. L'RSPP risponde in concorso quando il proprio contributo tecnico — la rilevazione dei rischi, l'elaborazione delle misure, la segnalazione delle situazioni pericolose — è stato reso con negligenza o imperizia, inducendo il datore di lavoro a omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose (Cass. pen., Sez. IV, n. 4941/2018). Sono due responsabilità distinte, che nascono da posizioni e obblighi distinti, e che concorrono senza elidersi. 2. La specificità del DVR non è un esercizio accademico Si legge talvolta che pretendere un DVR «specifico» per ogni attività significherebbe produrre documenti di migliaia di pagine, inutilizzabili nella pratica. È un travisamento del principio affermato dalla Cassazione. La sentenza n. 16359/2026 non dice che ogni gesto lavorativo richiede una procedura scritta. Dice — ed è cosa profondamente diversa — che il DVR non può limitarsi a indicare categorie generali di rischi («rischio di in vestimento») e a prescrivere genericamente «l'adozione di adeguate cautele». Quest'ultima formula, spiega la Corte, «rimette al lavoratore l'adozione delle misure di tutela», violando la logica stessa del sistema prevenzionistico, che esige che i rischi siano analizzati e governati a monte, in ciascun contesto specifico, con procedure che tendano all'eliminazione o alla minimizzazione del pericolo. Nel caso concreto, la Corte ha indicato che il DVR avrebbe dovuto: analizzare il rischio di in vestimento con specifico riferimento all'accensione del motore a cabina ribaltata; illustrare la funzione del sensore magnetico e del pulsante di accensione nel vano motore; prevedere un protocollo per l'accensione in sicurezza; mettere a disposizione il manuale di manutenzione. Non migliaia di pagine: quattro presidi mirati su un rischio specifico, noto e mortale. L'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008 richiede che il DVR sia redatto con criteri di «semplicità, brevità e comprensibilità» proprio per garantirne «la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione». La specificità non è nemica della sintesi: ne è la condizione. Un documento che si limita a catalogare categorie astratte di rischio delegando al lavoratore le cautele del caso è — per difetto di specificità — inidoneo. E un DVR inidoneo non è un DVR. 3. La condotta del lavoratore che elude i dispositivi di sicurezza non è automaticamente «abnorme» L'argomento secondo cui l'infortunio sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta imprudente dei lavoratori — che avevano deliberatamente bypassato il sensore di sicurezza — è stato esaminato e respinto dalla Corte con una motivazione che merita attenta lettura. La Cassazione ricorda che la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme, e dunque idonea a interrompere il nesso causale, solo quando attivi «un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia» oppure sia «posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli» (Cass. pen., Sez. IV, n. 16359/2026). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'elusione del sensore non fosse affatto eccentrica rispetto all'area di rischio che datore di lavoro e RSPP avrebbero dovuto governare. Al contrario: la mancata procedimentalizzazione delle operazioni di riparazione e la mancata formazione specifica avevano creato il vuoto organizzativo dentro il quale la condotta imprudente dei lavoratori si è inserita. La Corte lo dice chiaramente: «la elusione del sensore da parte dei lavoratori era da ascriversi proprio alla violazione da parte del datore di lavoro del dovere di valutare il rischio, procedimentalizzare la procedura atta a scongiurarlo e adottare la necessaria formazione». È il principio — consolidato — per cui le norme antinfortunistiche sono poste a tutela del lavoratore anche rispetto a infortuni che possano derivare da sua negligenza, imprudenza o imperizia (Cass. pen., Sez. III, n. 37383/2021). Il sistema di prevenzione deve essere concepito per governare anche l'errore umano prevedibile, non solo l'osservanza ideale. 4. L'esperienza del lavoratore non surroga la formazione È infondata l'idea che il bagaglio di conoscenze del lavoratore esperto — nella specie, due meccanici di quarto livello — possa supplire alle carenze del DVR e della formazione. La Cassazione lo afferma in termini inequivoci: «l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso, né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori» (Cass. pen., Sez. IV, n. 16359/2026). Si tratta di un principio costantemente ribadito (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, n. 22147/2016). La formazione non è un adempimento formale: è la trasmissione organizzata e verificabile delle conoscenze necessarie a operare in sicurezza secondo le procedure definite dal datore di lavoro. L'esperienza individuale non la sostituisce, perché non garantisce né la completezza né l'uniformità né la tracciabilità della conoscenza. 5. I limiti della responsabilità del RSPP: non risponde dell'inattuazione delle misure correttamente indicate Va però detto con altrettanta chiarezza — e qui si coglie il reale perimetro della responsabilità del RSPP — che questi non risponde della mancata attuazione, da parte del datore di lavoro, delle misure correttamente individuate e segnalate. Il RSPP non ha poteri decisionali né operativi, né doveri di vigilanza sull'esecuzione: la sua responsabilità è confinata alla fase di individuazione, valutazione e segnalazione del rischio. La Cassazione lo ha precisato: il RSPP «non è destinatario di poteri decisionali né operativi né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro» e «risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate» (Cass. pen., Sez. III, n. 37383/2021). Questa distinzione è essenziale. L'RSPP che ha correttamente individuato i rischi e segnalato le misure non risponde dell'inerzia del datore di lavoro. Ma l'RSPP che omette di rilevare il rischio, o lo rileva in termini generici e inidonei a orientare l'azione prevenzionale, risponde in concorso. È esattamente quanto accaduto nel caso di specie: la Corte ha ritenuto che l'RSPP Manca avesse commesso un errore nella rilevazione del rischio, concretizzatosi «nella sua rilevazione in termini aspecifici e, quindi, in ultima analisi, nella mancata trasmissione al datore di lavoro delle necessarie informazioni, valutazioni e proposte». 6. La questione probatoria: come documentare l'attività dell'RSPP Sul piano operativo, la documentazione dell'attività svolta è il presidio principale dell'RSPP. Verbali di sopralluogo, relazioni scritte, comunicazioni formali (anche a mezzo PEC) che segnalino specificamente i rischi rilevati e le misure proposte costituiscono la prova dell'adempimento diligente dell'incarico. Non esiste una forma legale tipica, ma esiste un principio di fondo: la segnalazione deve essere specifica, tracciabile e riferibile temporalmente. Se il datore di lavoro, malgrado la segnalazione, omette di intervenire, la responsabilità è sua — purché l'RSPP abbia assolto il proprio obbligo di segnalazione in modo adeguato. E se l'inerzia del datore di lavoro persiste nonostante segnalazioni ripetute, la valutazione dell'opportunità di dimissioni dall'incarico è rimessa alla valutazione professionale del singolo, ma non incide sulla sussistenza della responsabilità per il periodo in cui l'incarico è stato mantenuto senza adempiervi. 7. La sentenza n. 16547/2026 conferma il quadro La seconda sentenza in commento — Cass. pen., Sez. IV, n. 16547 del 2026 — opera nel medesimo solco: la Corte ha confermato la condanna dell'RSPP che, di fronte a un macchinario obsoleto e privo di dispositivi di protezione, non aveva adeguatamente segnalato l'inadeguatezza del cesoia industriale. Il principio è il medesimo: l'RSPP risponde quando, nell'esercizio delle proprie funzioni tecniche, non rileva o non segnala adeguatamente le situazioni di pericolo che richiedono competenze specialistiche. Sintesi finale Il sistema disegnato dal D.Lgs. 81/2008 è un sistema di responsabilità concorrenti ma distinte, in cui ciascun attore risponde per la propria sfera di competenza: il datore di lavoro per le scelte organizzative e di spesa, l'RSPP per la correttezza tecnica della valutazione e della segnalazione dei rischi, il preposto per la vigilanza operativa, il lavoratore per l'osservanza delle misure disposte. La giurisprudenza di legittimità non ha «inventato» una responsabilità dell'RSPP: ha semplicemente letto il dato normativo — in particolare gli artt. 29 e 33 — traendone le conseguenze in punto di responsabilità colposa. Nessuna responsabilità oggettiva, nessuna equiparazione al datore di lavoro: solo l'applicazione del principio generale per cui chi, in virtù di un incarico professionalmente qualificato, assume un obbligo giuridico di diligenza tecnica, risponde dei danni causalmente riconducibili al suo inadempimento. | |
| Rispondi Autore: Roberto D. | 08/06/2026 (09:48:34) |
| Ringrazio l'avv. Dubini per la precisa esposizione dei principi consolidati. Su un punto mi preme fare qualche osservazione, e non sull'interpretazione della legge ma su ciò che comporta nella realtà dell’RSPP esterno questa interpretazione. L'avv. Dubini scrive: "È il principio — consolidato — per cui le norme antinfortunistiche sono poste a tutela del lavoratore anche rispetto a infortuni che possano derivare da sua negligenza, imprudenza o imperizia (Cass. pen., Sez. III, n. 37383/2021). Il sistema di prevenzione deve essere concepito per governare anche l'errore umano prevedibile, non solo l'osservanza ideale". Come RSPP, mi preoccupa prevedere l'errore umano o come in questo caso l'imprudenza. In certe lavorazioni è abbastanza facile, in altre è difficile anche con più di vent'anni di esperienza. Spesso lavorazioni o prassi lavorative imprudenti sono nascoste dai lavoratori durante il sopralluogo. Certo è corretto governare lavorazioni pericolose tramite procedure. Mi chiedo però dove si collochi il confine. Ad esempio, l'uso di un mezzo di trasporto per lavoro (anche un'auto è un'attrezzatura di lavoro) dovrebbe essere oggetto di procedura. E non parlo di car policy in cui si richiede il rispetto del codice della strada ma di procedura che contempli ad esempio l'inserimento del freno a mano con mezzo fermo. Oppure, per un’affettatrice (macchina che può comportare infortuni da taglio importanti se usata con imprudenza) sarebbe corretto fare la procedura per l’installazione (spesso sono spostate), l’uso e la pulizia con lo smontaggio dei pezzi e il loro corretto rimontaggio. E gli esempi possono essere davvero tanti. Qui forse, mi sembra di capire, nasce la perplessità espressa da alcuni colleghi, ovvero: per certi settori e attività il DVR diverrebbe piuttosto consistente. Immagino la considerazione che può nascere spontanea: è il lavoro dell’RSPP. Capisco, ciò che vorrei evidenziare con queste osservazioni è che il ruolo dell'RSPP esterno, anche se svolto con cura, espone ad errori, spesso legati all’imprevedibilità del comportamento umano o alla mancata collaborazione, anche e soprattutto dei lavoratori. Ripeto, non parlo di questo caso ma della sensazione, che credo sia condivisa da molti colleghi, dell’impossibilità per un RSPP di fare sonni tranquilli, e non per negligenza. | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 08/06/2026 (10:03:09) |
| Per quanto può valere, e continuando il dibattito fra addetti ai lavori di varia estrazione: concordo su tutto l'intervento dell'avv. Dubini , tranne il punto nodale di cui già si è parlato, da lui indicato al punto 2. Ne riporto un passaggio essenziale: "Quest'ultima formula, spiega la Corte, «rimette al lavoratore l'adozione delle misure di tutela», violando la logica stessa del sistema prevenzionistico che esige che i rischi siano analizzati e governati a monte." Ma come si è detto, la valutazione del rischio è già effettuata a monte nel momento in cui un macchinario ha una sicurezza per i casi di 'distrazione'... Qui non si trattava di dare istruzioni su COME fare la manutenzione, o di spiegarne il rischio... E l'assenza di una procedura NON RIMETTE al lavoratore tali misure! Ripeto: la situazione è tale che NON RIMETTE AL LAVORATORE LE MISURE DI SICUREZZA Le 4 regolette che vorrebbe la Sentenza da dare erano di fatto inutili e da bambini senza patente: se fai manutenzione tira il freno a mano, mi raccomando...e metti in folle la marcia. Ah... e ricordati che, come da formazione GIA' RICEVUTA, non puoi bypassare le sicurezze apposite per i casi di disattenzione. Una PROCEDURA che ti ricorda che i sistemi di sicurezza non vanno elusi e bypassati e disinseriti (!) Wow... E se non conosci l'ABC della guida con patente (freno a mano per fare lavori di manutenzione ecc.), o semplicemente lo dimentichi (nota: la dimenticanza tra l'altro prescinde da un DVR perfetto e da procedure scritte alla perfezione), ebbene, anche in quel caso la macchina è in sicurezza poiché non consente l'avviamento. Teniamo presente: non c'era NULLA DI COMPLICATO, di proceduralmente complesso...da richiedere ai lavoratori, da rendere necessario fare prove, ripetizioni, verifiche di capacità, controllo delle procedure ecc. CERTO, al meglio non c'è mai limite: si può sempre aggiungere e migliorare fino a dettagli meno significativi, addirittura forse 'esagerati... (anche se la sicurezza non lo è mai... esagerata) ma pretendere che sia OBBLIGATORIO questo "meglio" ...fino a questi limiti quasi paradossali... pretenderlo obbligatorio e dichiarare colpevole chi non ha scritto nel DVR quelle banalità... Mah. Saluti e stima a tutti | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 10/06/2026 (07:51:10) |
| La questione, a mio avviso, va depurata da due equivoci che rischiano di falsare il dibattito. Il primo equivoco riguarda l’RSPP esterno. È comprensibile la preoccupazione professionale: nessun RSPP serio può “prevedere tutto”, soprattutto quando talune prassi scorrette vengono occultate durante sopralluoghi, audit o interviste. Ma da questa premessa non segue la conclusione implicita secondo cui il principio affermato dalla Cassazione sarebbe eccessivo o ingestibile. Il punto non è questo. La giurisprudenza non pretende dall’RSPP onniscienza, vigilanza permanente o capacità divinatoria. Pretende una cosa diversa e molto più precisa: che l’RSPP, nell’ambito della propria competenza tecnica, individui e segnali i rischi ragionevolmente conoscibili con diligenza professionale, soprattutto quando riguardano attività prevedibili, attrezzature pericolose, manutenzioni, manovre anomale ma non eccentriche, prassi operative ricorrenti, rischi gravi o mortali. Quindi la distinzione è decisiva. Se una condotta è realmente occulta, imprevedibile, estranea alle mansioni e non rilevabile neppure con un sopralluogo diligente, con l’esame delle attrezzature, dei manuali, delle procedure, degli infortuni pregressi, dei quasi infortuni, delle modalità operative e delle informazioni fornite da datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, manca la premessa necessaria della colpa tecnica dell’RSPP. Ma se il rischio deriva da una fase lavorativa prevedibile, da una modalità di manutenzione concretamente praticabile, da un dispositivo di sicurezza suscettibile di elusione, da una macchina che consente un’operazione pericolosa in determinate condizioni, allora il rischio non diventa imprevedibile solo perché il lavoratore ha agito imprudentemente. Qui sta il punto: errore umano prevedibile non significa “qualunque sciocchezza immaginabile”. Significa errore, imprudenza o scorciatoia operativa che rientra nell’area di rischio generata dall’organizzazione del lavoro e dall’uso concreto dell’attrezzatura. L’esempio dell’auto o dell’affettatrice conferma, non smentisce, il principio. Non serve scrivere una procedura per ogni gesto elementare della vita lavorativa. Serve invece procedimentalizzare le fasi nelle quali l’errore prevedibile può produrre un danno grave: manutenzione, pulizia, smontaggio, rimontaggio, spostamento, uso fuori assetto ordinario, avviamento, interferenze, energia residua, parti in movimento, dispositivi elusi o disattivati. La procedura non è la ripetizione infantile dell’ovvio. È la traduzione operativa del rischio specifico in regole controllabili: chi fa cosa, quando, con quali condizioni preliminari, con quali divieti, con quali verifiche, con quali dispositivi, con quale formazione e con quale tracciabilità. Anche il tema del DVR “enorme” è, così formulato, un falso problema. L’art. 28 D.Lgs. 81/2008 chiede semplicità, brevità e comprensibilità, ma non autorizza genericità. La specificità non coincide con la prolissità. Un DVR breve ma generico è inutile; un DVR specifico può essere sintetico. La Cassazione non pretende migliaia di pagine: pretende che il rischio concreto non sia dissolto in formule elastiche del tipo “adottare adeguate cautele”, perché una formula del genere non governa il rischio, lo scarica sul lavoratore. Il secondo equivoco riguarda la tesi secondo cui, se la macchina dispone già di un sistema di sicurezza contro la distrazione, la valutazione del rischio sarebbe già stata compiuta “a monte” e la procedura sarebbe superflua. Questo argomento non regge. Il dispositivo di sicurezza è una misura tecnica. Non è, da solo, una valutazione del rischio. Non sostituisce il DVR, non sostituisce la procedura, non sostituisce la formazione specifica, non sostituisce il manuale operativo, non sostituisce l’analisi dell’uso reale della macchina. Dire che “c’era il sensore” non equivale a dire che il rischio fosse governato. Al contrario, proprio la possibilità di eludere il sensore imponeva di chiedersi: in quali condizioni l’elusione può avvenire? Per quale ragione i lavoratori potrebbero farlo? In quale fase operativa? Con quali conseguenze? Quale protocollo impedisce l’avviamento pericoloso? Quale formazione specifica è stata data? Quale manuale è disponibile? Quale controllo organizzativo è previsto? La sentenza, per come è stata richiamata, non pretendeva “quattro regolette da bambini senza patente”. Pretendeva quattro presidi mirati su un rischio specifico: analisi dell’accensione del motore a cabina ribaltata; spiegazione della funzione del sensore magnetico e del pulsante di accensione nel vano motore; protocollo di accensione in sicurezza; disponibilità del manuale di manutenzione. Questa non è burocrazia. È prevenzione elementare, ma proprio per questo decisiva. L’obiezione secondo cui “non c’era nulla di complicato” rovescia il problema. Se l’operazione era semplice, allora era ancora più agevole procedimentalizzarla in modo chiaro. La semplicità dell’operazione non esclude la necessità della regola; semmai rende meno giustificabile l’assenza di una regola minima, specifica e verificabile. Neppure regge l’argomento dell’esperienza dei lavoratori. Il lavoratore esperto non sostituisce la formazione. L’esperienza individuale può essere utile, ma non garantisce uniformità, completezza, aggiornamento, tracciabilità e coerenza con le misure aziendali. La prevenzione non può fondarsi sulla speranza che il lavoratore “sappia già” o “si ricordi” ciò che l’organizzazione non ha formalizzato e trasferito correttamente. Quanto all’elusione volontaria del dispositivo, essa interrompe il nesso causale solo quando introduce un rischio eccentrico, esorbitante, estraneo alle mansioni e all’area di rischio governata dal garante. Ma se l’elusione avviene durante una lavorazione affidata, su una macchina aziendale, per eseguire un’attività comunque rientrante nel ciclo operativo o manutentivo, non basta chiamarla “imprudenza” per trasformarla in condotta abnorme. La regola antinfortunistica serve proprio a proteggere il lavoratore anche dalla propria negligenza, imprudenza o imperizia, quando queste sono prevedibili nel contesto lavorativo. Diversamente, il sistema prevenzionistico si ridurrebbe a una tautologia: il datore di lavoro e i suoi consulenti tecnici sarebbero responsabili solo se il lavoratore si comporta perfettamente; ma in quel caso, spesso, l’infortunio non si verifica neppure. Il punto finale è questo. Non esiste una responsabilità oggettiva dell’RSPP. Non esiste un obbligo di prevedere ogni comportamento umano. Non esiste un dovere di trasformare il DVR in un’enciclopedia di gesti banali. Esiste però un obbligo tecnico-professionale di individuare i rischi specifici ragionevolmente conoscibili, segnalarli in modo puntuale, proporre misure idonee, procedure operative, formazione coerente e strumenti documentali utilizzabili. Quando l’RSPP lo fa, e il datore di lavoro non attua le misure, la responsabilità resta nella sfera datoriale. Quando invece il rischio viene rilevato in modo generico, aspecifico, non operativo, allora la collaborazione dell’RSPP diventa inadeguata. La conclusione è semplice: la Cassazione non chiede il “meglio possibile” in senso astratto e illimitato. Chiede il necessario rispetto al rischio concreto. E il necessario non diventa eccessivo solo perché, dopo l’infortunio, appare elementare. | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 10/06/2026 (19:20:17) |
| La ringrazio per l'ampia risposta che tocca tanti aspetti, e mi trovo "concettualmente" concorde con quanto scrive. Ma dal concetto all'applicazione pratica-concreta sull'autocarro permango perplesso (posto che sto/stiamo facendo ipotesi su quanto sappiamo e di cui non conosciamo bene i dettagli... ma che serve come caso-studio per i ns commenti... diciamo da esperti nel proprio settore). Ad es. lei dice: "La semplicità dell’operazione non esclude la necessità della regola; semmai rende meno giustificabile l’assenza di una regola minima, specifica e verificabile." Ma la REGOLA esiste: NON si bypassano le sicurezze, e viene indicata nella formazione ecc. Devo ripeterla in ogni punto del DVR per qualsiasi cosa che ha un micro di sicurezza? Provo con una analogia: se avessimo un elemento che copre e protegge una parte di macchina pericolosa (ingranaggi vari) collegato ad un micro di sicurezza che in caso di apertura ne blocca il funzionamento (quello che nel caso in esame è un elettromagnete) e un addetto manutentore gli piazza un cacciavite per bypassare il sistema e fare più comodamente la manutenzione... (ovviamente qui non consideriamo il resto che non è parte del problema in oggetto: verifica della formazione, controlli ecc. poiché stiamo parlando SOLO DEL DVR) ...ebbene... nel DVR dovevamo davvero OBBLIGATORIAMENTE scrivere una breve procedura che indicasse che la manutenzione di QUELLA macchina richiede di aprire il macchinario SENZA mettere il cacciavite ecc? Oppure non basterebbe (...fatto sempre salvo che al meglio non c'è mai limite...) non basterebbe forse indicare nella formazione che le sicurezze NON si bypassano, eventualmente un bel cartello classico di divieto... messo in officina se non anche sulla macchina, una verifica periodica (dei preposti...) che le cose siano fatte abitualmente bene come da formazione/regole, e non vi siano brutte abitudini (magari formalizzando qualche controllo periodico su come viene fatta la manutenzione) ...? Certo, se ho sentore che gli addetti bypassino le sicurezze, farò dei richiami, farò formazione, SE CI SONO OPERAZIONI COMPLESSE farò una procedura apposita che contempli ANCHE il divieto di bypassare la sicurezza... per spiegare, facilitare, ecc. Ma nel ns caso NON E' COSI, è un'operazione semplice (da quanto si capisce) in cui la procedura si riduce a dire: "quando fai manutenzione ricordati che non devi disattivare il sensore di sicurezza"... e questa non è una procedura. Lei ipotizza invece: "analisi dell’accensione del motore a cabina ribaltata; spiegazione della funzione del sensore magnetico e del pulsante di accensione nel vano motore; protocollo di accensione in sicurezza; disponibilità del manuale di manutenzione"... che a mio modesto parere fanno parte di quel "al meglio non c'è limite". Capisco che è difficile ragionarci ora, io stesso non posso avere vere certezze sul caso concreto finché non ne conosco i dettagli e sto facendo solo ipotesi concettuali, ma... mantenendo un profilo generico... resto comunque perplesso. Saluti. | |
| Rispondi Autore: Roberto Termini | 15/06/2026 (08:01:41) |
| Sintetizzo, la mia opinione: - stiamo tutti ragionando col "senno di poi", facile trovare la soluzione preventiva. Provate, come ho fatto io, a leggere il manuale di istruzioni e uso di un camion - anche col senno di poi. Senza sapere, che VdR avreste fatto da 684 pagine di manuale? - io comunque non ho ancora capito cosa deve fare un RSPP: le definizioni / soluzioni astratte indicate non si riescono a "mettere a terra" | |