Sul rischio di caduta dall’alto e sulla nozione di lavori in quota
L'altezza superiore a 2 m dal suolo, tale da richiedere l’applicazione dell'art. 122 del d. lgs. n. 81/2008 si riferisce all'altezza alla quale viene eseguito il lavoro, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore.