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Attrezzature di sollevamento: gli accessori, la formazione e i controlli

Attrezzature di sollevamento: gli accessori, la formazione e i controlli
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

20/11/2017

Una scheda dell’ATS Brianza riporta le criticità frequentemente riscontrate nei luoghi di lavoro con le attrezzature di sollevamento. Focus sui problemi con gli accessori di sollevamento, la formazione, i controlli e la documentazione.

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Monza, 20 Nov – Sono tante le criticità che si possono riscontrare nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano attrezzature per il sollevamento dei carichi. Criticità che spesso hanno come conseguenza un aumento dei rischi dei lavoratori, sia degli operatori delle attrezzature, che dei colleghi che operano in prossimità delle macchine o degli stessi manutentori e installatori.

 

Ci soffermiamo oggi su alcune “criticità frequentemente riscontrate” nelle aziende e riportate in una scheda dall’ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza.

 

Alcune criticità presentate riguardano, in particolare, gli accessori di sollevamento, cioè i ‘componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento’ ( Direttiva Macchine 2006/42/CE).

 

Ad esempio si riscontra spesso l’utilizzo non corretto degli accessori di sollevamento, l’imbracatura del carico “utilizzando le legature del fascio (tondini, filo di ferro, ecc.) non facendo uso di accessori di sollevamento conformi alla Direttiva macchine”. 

 

Si indica che le legature “costituiscono veri e propri accessori di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica (requisiti di sicurezza) ed amministrativa (procedure per l’immissione in commercio o la messa in servizio) nella Direttiva macchine. Ciò comporta, in particolare, che queste anche quando siano realizzate per uso proprio (cioè destinate ad essere utilizzate direttamente da chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora, in configurazione non reimpiegabile (tipo ‘usa e getta’), sono soggette al regime procedurale (messa a punto del fascicolo tecnico, redazione del manuale di istruzioni per l’uso in sicurezza, emissione della dichiarazione di conformità, apposizione della marcatura CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti requisiti dell’allegato I) ivi previsto” (Circolare n. 21/2002 del 17 aprile 2002 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

 

Altre criticità, sempre relativamente agli accessori di sollevamento, riguardano:

- “deposito di accessori di sollevamento in luoghi non idonei ai fini della sicurezza” (“gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati (punto 3.1.7. Allegato VI del D.lgs. n. 81/2008)”; 

- “mancata esecuzione dei controlli (manutenzione) degli accessori di sollevamento” (“le funi e le catene devono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante (punto 3.1.2 Allegato VI del D.lgs. n. 81/2008)”. 

 

Altre criticità riguardano poi il tema della formazione: nelle aziende si riscontra la “mancanza di documentazione attestante l’avvenuta formazione ed addestramento all’utilizzo” delle attrezzature.

 

Nella scheda si ricorda che – premesso che l’utilizzo di apparecchi di sollevamento è consentito esclusivamente a persona maggiorenne (Allegato I del D.Lgs. n. 345/99), informata, formata e addestrata all’uso specifico dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, comma, 7 del D.lgs. n. 81/08) – il legislatore ha previsto che “per la conduzione di talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento è necessaria una specifica abilitazione all’uso (piattaforme di lavoro, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi)”.

 

Altre criticità riguardano poi l’uso in sicurezza delle attrezzature:

- “sollevamenti multipli con due o più attrezzature di lavoro in assenza di idonea procedura”.  Si indica che tutte le operazioni di sollevamento “devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori. (punto 3.2.5 Allegato VI del D.lgs. n. 81/2008)”;

- “utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro”.

Si ricorda che:

- “il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008)”;

- i lavoratori devono in particolare: “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori”.

 

Nelle attività di verifica periodica si riscontrano inoltre “attrezzature messe in servizio da molti anni e per le quali il datore di lavoro non ha provveduto ad effettuare dei controlli sulle strutture al fine di verificare la presenza di eventuali difetti o anomalie”.

Si segnala che “in aggiunta ai controlli, da eseguirsi al montaggio e secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, il legislatore ha previsto che per le gru mobili e trasferibili, il datore di lavoro, durante la verifica periodica deve esibire le risultanze dell’indagine supplementare finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali”.

 

Rimandando ad una lettura integrale della scheda, che si sofferma anche su altre criticità (ad esempio le interferenze) e riporta diverse immagini esplicative, ci soffermiamo, infine, sulla mancata esecuzione dei controlli (manutenzione) degli apparecchi di sollevamento.

 

Si sottolinea che il datore di lavoro “deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione”. E la mancata effettuazione dei controlli “può pregiudicare la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ed essere causa anche di gravi incidenti”: per tale ragione il legislatore ha previsto sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.

 

Sono riportate informazioni su varie tipologie di controlli:

- controlli iniziali: “il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento”;

- controlli periodici: “le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 

- controlli trimestrali: “le funi e le catene devono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante (punto 3.1.2 Allegato VI del D.lgs. n. 81/2008)”;

- controlli straordinari: “le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività”. 

 

Concludiamo segnalando che il documento si sofferma anche sulle criticità riscontrate relative alla mancanza di documentazione, ad esempio con riferimento a:

- “assenza di documentazione attestante l’effettuazione delle verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento, attrezzature in pressione e impianti termici (art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008)”;

- “assenza di documentazione attestante l’effettuazione dei controlli degli apparecchi di sollevamento”;

- “assenza di documentazione attestante l’effettuazione dei controlli e delle verifiche periodiche di impianti elettrici (art. 4 dpr 462/2001 e art. 86, comma 1, D.lgs. n. 81/2008)”.

 

 

 

ATS Brianza, “ Criticità frequentemente riscontrate”, scheda pubblicata nella sezione dell’ATS relativa a “apparecchiature e impiantistica” (formato PDF, 2.07 MB).

 

 

RTM



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