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I quesiti sul decreto 81: la delega di POS e DUVRI

I quesiti sul decreto 81: la delega di POS e DUVRI
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

15/11/2017

Sulla possibilità o meno da parte del datore di lavoro di delegare l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza e il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.



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Domanda

Il datore di lavoro, in applicazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, può delegare ad un tecnico della propria azienda l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza ( POS) nonché, nel caso di ricorso ad un appalto interno, l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ( Duvri)?

 

Risposta

Ancora un quesito sulla delega di funzioni che questa volta si riferisce alla possibilità di delegare o meno l’obbligo di elaborare due documenti di sicurezza molto importanti e riguardanti la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e la sicurezza nella gestione degli appalti e dei subappalti, già oggetto peraltro di precedenti quesiti. Può, chiede in particolare un datore di lavoro, ricorrere all’istituto della delega di cui all’art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, per trasferire l’obbligo della redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto legislativo nonché l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, previsto fra gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?

 

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha esplicitamente stabilito, come è noto, con l’art. 17 la indelegabilità da parte del datore di lavoro sia della valutazione dei rischi e quindi di conseguenza della elaborazione del documento di valutazione previsto dall'articolo 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 (comma 1 lettera a) che della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (comma 1 lettera b), considerando evidentemente tali obblighi importanti e fondamentali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, facendo intendere che lo stesso datore di lavoro possa per esclusione delegare tutti gli altri obblighi purché vengano rispettati i limiti e le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) nel comma 1 del citato art. 16 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Il delegato quindi in pratica con una delega che sia come suole definirsi “perfetta”, può sostituirsi al datore di lavoro per quanto riguarda l'adempimento di tutti gli altri obblighi da specificare comunque nel provvedimento di delega, compresi quindi ovviamente quelli di cui al Titolo IV relativi ai cantieri temporanei o mobili.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sulla possibilità o meno da parte del datore di lavoro di delegare l’obbligo di redigere il POS e il DUVRI.


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