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La Corte di giustizia europea fa chiarezza: chi gestisce un sito è responsabile
Ecco i fatti.
Un sito online aveva pubblicato, sulla propria piattaforma, una promozione pubblicitaria afferente ad una donna rumena, che si presentava come prostituta. Si tratta evidentemente di un messaggio promozionale assai critico ed il gestore del sito lo aveva pubblicato senza effettuare alcun controllo preventivo circa la origine di questo messaggio, l’autorizzazione del soggetto coinvolto alla pubblicazione, e via dicendo.
In assenza di queste di elementi, l’operatore deve rifiutarsi di pubblicare l’avviso, a meno che non abbia a disposizione una prova certa che la persona coinvolta aveva dato il consenso esplicito alla pubblicazione del messaggio, oppure il messaggio poteva essere pubblicato nell’ambito delle esenzioni previste dal regolamento generale europeo. Inoltre, l’operatore doveva prendere misure precauzionali per impedire che un tale messaggio pubblicitario, anche se pubblicato sulla propria piattaforma, potesse essere copiato e indebitamente pubblicato su altri siti Web.
Nella fattispecie, il 1° agosto 2018 una persona non identificata pubblicò un messaggio sul sito, affermando che una certa donna offriva servizi sessuali. Il messaggio conteneva fotografie della donna; questo messaggio non era stato autorizzato dalla persona coinvolta, di cui veniva perfino pubblicato il numero di telefono.
La donna chiese immediatamente all gestore della piattaforma di rimuovere il materiale, ma purtroppo nel frattempo il materiale era stato già copiato da altri siti Web, ed esso rimaneva pertanto accessibile.
La donna in questione avviò un procedimento giudiziario nei confronti del gestore del sito, che in prima istanza venne condannato a pagare un risarcimento di 7000 € per danni immateriali. L’importo del danno venne quantificato sulla base del fatto che la corte rumena ritenne che il gestore del sito fosse semplicemente un tramite e non avesse alcuna specifica responsabilità circa i contenuti del messaggio.
La donna in questione decise pertanto di rivolgersi alla corte di giustizia europea, che il 2 dicembre 2025 ha pubblicato una sentenza, che lettori troveranno in allegato, che conferma come il gestore di un sito di market online ha una diretta e specifica responsabilità, in quanto titolare del trattamento, nel verificare la origine legittima dei messaggi e la presenza di tutte le appropriate autorizzazioni. Inoltre, come accennato in precedenza, il gestore deve prendere appropriate precauzioni, finché il messaggio non possa essere copiato da altri gestori e pubblicato su altri siti, a meno che il soggetto, che ha dato origine al messaggio, abbia autorizzato la copia e la ripubblicazione del suo messaggio su altri siti.
Viene pertanto del tutto cancellato l’atteggiamento distaccato, che sinora la stragrande maggioranza dei gestori dei siti di market online aveva assunto, circa il fatto che essi erano dei meri soggetti di tramite, una sorta di cartelloni pubblicitari, su cui chi voleva affiggeva il messaggio desiderato, senza alcuna specifica responsabilità da parte di chi metteva a disposizione il “cartellone pubblicitario”.
Chi scrive ritiene che un’attenta lettura di questa sentenza rappresenti un passo obbligato per chiunque gestisca piattaforme di marketing online o di pubblicistica di varia natura.
Adalberto Biasiotti
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