Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Accordo Stato - Regioni: il periodo transitorio è ormai giunto al termine
Una delle novità più rilevanti di questi ultimi anni, per quanto riguarda il tema dell’efficacia della prevenzione di infortuni e malattie professionali, è sicuramente costituito dall’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Tuttavia, come mostrato anche nei nostri articoli, ad un anno dalla pubblicazione del nuovo ASR 59/2025 e dopo la presentazione, a livello regionale e ministeriale, di una serie di risposte e domande sull’Accordo (FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione) non sono pochi gli elementi ancora i dubbi e gli elementi da chiarire. Ad esempio, a partire dalla data dell’entrata in vigore dell’Accordo (a questo proposito rimandiamo al parere dell’avvocato Dubini in “ Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?”).
Per raccogliere nuovi pareri e riflessioni pubblichiamo oggi un breve approfondimento – dal titolo “Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il periodo transitorio è ormai giunto al termine” a cura degli avvocati Luca Montemezzo ed Ester Bonifacio.
Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il periodo transitorio è ormai giunto al termine
È ormai passato un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la conseguenza che la disciplina prevista per il periodo transitorio sta ormai giungendo a termine. Le Aziende sono, quindi, chiamate a verificare tempestivamente che il proprio programma formativo sia adeguato alla nuova normativa.
La data di entrata in vigore dell’Accordo
Come noto, il 17.04.2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’ “ Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”.
Il testo definitivo è stato pubblicato in due diversi momenti e su due diverse fonti, come risulta nella Tabella 1.
Tabella 1 – La cronologia dell’Accordo.

Le diverse date di pubblicazione, se pur a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, avevano fatto sorgere sin da subito dubbi in merito all’effettiva data di entrata in vigore.
La tesi maggiormente sostenibile pareva essere quella per cui l’Accordo sarebbe entrato in vigore il 24.05.2025. Ed infatti, la Parte VII, Punto 1 dello stesso prevede espressamente che “Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Ciononostante, le FAQ recentemente rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno specificato che l’Accordo “Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025”.
Si tratta di un’interpretazione che desta qualche perplessità, ma, in ogni caso e considerato anche lo scarso iato temporale, siamo certamente ormai al termine del periodo transitorio concesso per adeguarsi alle nuove previsioni e sul quale torniamo subito infra.
La conclusione del periodo transitorio
La disciplina del periodo transitorio è contenuta nella Parte VII, Punto 2 dell’Accordo, che prevede dei termini specifici che vengono riportati nella Tabella 2.
Tabella 2 – Le principali previsioni sul periodo transitorio.
Da quanto indicato sinteticamente nella Tabella 2 deriva che:
- a partire dal 19.05.2026 non sarà più possibile frequentare i corsi erogati sulla base dei vecchi accordi;
- entro il 19.05.2026 dovrà essere concluso
- il corso di aggiornamento per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data del 19 maggio 2025
- il nuovo corso previsto per i lavori in ambienti confinati e per le macchine agricole raccogli frutta, i caricatori per la movimentazione di materiali ed i carroponti.
Le Aziende sono, a questo punto, chiamate ad attivarsi immediatamente per verificare che il proprio piano formativo sia adeguato alle nuove previsioni normative.
Inoltre, è necessario verificare che i corsi di aggiornamento dei preposti e quelli previsti per i lavori in ambienti confinati e per le nuove attrezzature di lavoro introdotte dall’Accordo siano conclusi o, comunque, si concludano nelle prossime settimane, dovendosi, diversamente, attivare per garantirne il completamento nei termini stabiliti.
Avvocati Luca Montemezzo ed Ester Bonifacio
Scarica i documenti e la normativa di riferimento:
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'