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Piano integrato sicurezza lavoro 2026: attuazione, prevenzione e promozione
Roma, 18 Mar – Nelle scorse settimane abbiamo presentato il “ Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anno 2026” che - adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 – nasce, come indica il decreto, “nell’ottica del rafforzamento della sicurezza sul lavoro, con un focus particolare su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d'impresa”.
Ricordiamo che il Piano integrato anno 2026, nel solco del precedente Piano integrato 2025, si sviluppa su due direttrici principali:
- attività promozionali e azioni di prevenzione e protezione
- attività di vigilanza
Ci soffermiamo oggi sul tema dell’attuazione del Piano e sulle prime indicazioni relative alle campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione, con riferimento ai seguenti argomenti:
- Piano integrato SSL 2026: attuazione del piano
- Piano integrato SSL 2026: decretazione attuativa e sostegno alle imprese
- Piano integrato SSL 2026: iniziative di prevenzione e promozione
Piano integrato SSL 2026: attuazione del piano
Riguardo all’attuazione del Piano si indica che, “tenuto conto della consistenza e diversità delle misure, azioni e interventi previsti”, l’attuazione del Piano integrato anno 2026 vede il “coinvolgimento, oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), anche dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, compiti e funzioni. L’attività di coordinamento è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Riprendiamo dal documento una rappresentazione grafica della strategia di attuazione del Piano:

Si indica che la definizione delle modalità operative “è rimessa alla autonoma determinazione delle Amministrazioni interessate, che individueranno di volta in volta quelle ritenute più consone e adeguate rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzeranno il contesto”.
Piano integrato SSL 2026: decretazione attuativa e sostegno alle imprese
Nel Piano si riportano le principali misure, azioni e interventi di attuazione distinti in relazione alle Amministrazioni partecipanti.
Si indica, ad esempio, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “coadiuvato dal confronto costante con gli attori sociali che lavorano quotidianamente sul terreno dell'applicazione concreta delle regole della sicurezza, nell’ambito del presente Piano integrato anno 2026 attuerà campagne di comunicazione ed iniziative di sensibilizzazione, anche avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni di volta in volta coinvolte - in particolare INAIL e INL - mediante la costituzione di un Tavolo di lavoro dedicato, diretto alla definizione delle strategie più adeguate ed opportune per la realizzazione delle suddette iniziative”.
Dopo aver ricordato che nell’annualità 2026 il Ministero sarà interessato anche dalla “decretazione attuativa derivante dalle disposizioni del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, il Piano si sofferma sul “sostegno delle imprese”.
Si indica che sono diverse le disposizioni del DL n. 159/2025 volte ad incentivare la premialità delle imprese. E di rilevante interesse “è la previsione in merito agli incentivi economici per le aziende, riguardo alle quali, a partire dal 1° gennaio 2026, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è autorizzato ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, proprio al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura. (art.1, comma 1 DL 159/2025)”.
Inoltre, sempre nell’ottica di “valorizzare la responsabilità e la correttezza nello svolgimento dell’attività lavorativa, vengono stabiliti nuovi e più stringenti requisiti per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendo la preclusione alla partecipazione alla Rete in parola, già istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), anche alle imprese che abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle imprese destinatarie, negli ultimi 3 anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per le medesime violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 2 comma 3 DL 159/2025)”.
E sempre nell’ambito di una “visione di premialità alle imprese virtuose si inserisce la previsione di modalità di esclusione dal riconoscimento del bonus delle aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1, comma 4 DL 159/2025)”.
Piano integrato SSL 2026: iniziative di prevenzione e promozione
Sempre con riferimento ai compiti del Ministero il Piano si sofferma anche sulle iniziative di prevenzione e promozione.
Si segnala che sono soprattutto le “disposizioni in materia di prevenzione e formazione a rivestire un ruolo preminente: all’art. 5, lettera b) punto 1 si prevede che INAIL, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall’anno 2026, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a35 milioni di euro (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
Si indica poi che:
- occorre fare accenno a quanto previsto dall’art. 15, comma 1 del Decreto-legge 159/2025 “in materia di rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni, “Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese”;
- il Ministero ha avviato “contatti con il Presidente dell’INAIL e dell’UNI per dare concreta attuazione alle previsioni di cui all’art. 10 del DL 159/2025 per promuovere la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto sicurezza e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte dell'UNI di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del Piano che si sofferma anche sull’attuazione di “controlli mirati e coordinati”, sul “rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo” e, sempre con riferimento ai soli compiti del Ministero del Lavoro, anche sui seguenti temi:
- sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
- patente a crediti.
RTM
Scarica la normativa e il documento da cui è tratto l'articolo:
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