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L’Accordo Unico Stato Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo Unico Stato Regioni del 17 aprile 2025
Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

22/04/2025

Un primo commento sul nuovo Accordo Unico che andrà letto e riletto con le sue circa 140 pagine, per poter essere coerentemente applicato.

L’Accordo Unico Stato Regioni del 17 aprile 2025

Un primo commento sul nuovo Accordo Unico che andrà letto e riletto con le sue circa 140 pagine, per poter essere coerentemente applicato.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella sua seduta del 17 aprile 2025 ha sancito un Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Parafrasando il “tanto tuonò che piovve” (frase attribuita al filosofo Socrate) i tuoni erano stati sentiti fin dal 21 ottobre 2021 con il Decreto Legge n. 146 che modificava l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. La conversione nella Legge 215/2021 stabiliva che un unico nuovo Accordo, tra lo Stato e le Regioni, dovesse essere attuato entro il 30 giugno 2022. Iniziava un percorso (segreto e silenzioso tra Governo, Regioni e le più significative Parti sociali sindacali dei datori di Lavoro e lavoratori) che si concludeva nel giugno 2024 allorquando il Ministero del Lavoro rendeva nota la “bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni”. Da allora sono passati 10 mesi per arrivare all’approvazione ufficiale il 17 aprile, alla vigilia di Pasqua.

 

Questo commento si basa sul testo “ufficioso entrato” in Conferenza, ma solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale consentirà una verifica puntuale sul testo approvato dall’Accordo.

 

Un Accordo Unico che andrà letto e riletto, consultato, con le sue circa 140 pagine, per poter essere coerentemente applicato. La parte più difficile sarà, appunto, la sua applicazione poiché a quanti sostengono che sono state scritte sempre “le stesse cose” bisogna subito rispondere che questo è un Accordo nuovo. Nuovo nel senso che ha una sua logica anche se l’indice cronologico non agevola una lettura lineare. Colgo questa occasione per ricordare come assieme a Lorenzo Fantini avevamo scritto una proposta di Accordo Unico già nell’ottobre del 2019 che nelle sue linee di fondo ha costituito la traccia di questo nuovo Accordo.

 


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In prima analisi il giudizio di carattere generale è positivo. Certo non mancano, a nostro avviso, alcune criticità, che il tempo e la sua applicazione aiuteranno a correggere e modificare, nella realizzazione delle azioni formative.

 

Per prima cosa deve essere sottolineato come siano stati inseriti, non solo, l’obbligo della formazione, per 16 ore, per i datori di lavoro ma, coerentemente vi sono modifiche ai corsi per preposto, dirigente e lo stesso datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione.

 

Nel campo della formazione dei lavoratori abilitati alla conduzione delle attrezzature, ne sono state inserite delle nuove, (raccogli frutta, caricatori per la movimentazione, carri ponte) utili ed importanti. Però bisogna rilevare come quello delle attrezzature, così serio ed importante, sia uno dei capitoli meno discusso ed approfondito, soprattutto in una logica formativa.

 

Di fatto si tratta di un copia incolla dell’Accordo del 2012, quindi vecchio di 12 anni, senza tener conto delle nuove tecnologie applicative per l’uso delle attrezzature di lavoro. Se poi analizziamo i contenuti delle singole attrezzature, oggetto della formazione, in molti casi ad attrezzature similari corrispondono le medesime azioni e quindi passando da una attrezzatura all’altra si ripetono - a iosa - le medesime cose. Naturalmente cambia l’attrezzatura da utilizzare ma, allora, si poteva rendere più aderente la lettura della formazione al contesto non della singola attrezzatura ma alle tipologie similari (un esempio per lo svolgimento dei corsi per i trattori agricoli e forestali e le terne vi sono moltissime operazioni similari, anche se compiute su macchine differenti). Una formulazione meno burocratica sarebbe stata utile. Del resto chi l’ha scritto (allora) non si era mai occupato di formazione. Come prevedere moduli di 5 o di 7 ore quando l’organizzazione del lavoro è di 8 ore al giorno, 4 al mattino e 4 al pomeriggio.

 

Le attrezzature di lavoro saranno il prossimo banco di prova dei nuovi modelli formativi che, legge o non legge, dovranno fare i conti con la realtà dell’intelligenza artificiale applicata nella conduzione delle attrezzature stesse da parte dei lavoratori.

 

Un altro aspetto critico è costituito dalle metodologie formative laddove dopo aver descritto l’importanza della realtà virtuale aumentata, l’uso dei simulatori e delle nuove tecnologie ci si affretta a dire che questi strumenti non possono sostituire la parte pratica dei corsi! E allora cosa la facciamo a fare? Solamente per fare delle ore in più al di fuori dei contenuti minimi?

 

Ma ciò che più interessa, o dovrebbe interessare, sono gli aspetti applicativi costituti dalle novità presenti nell’Accordo, del resto dettati dalla legge 215 del 2021. L’Accordo inizia, giustamente, nella definizione dei soggetti formatori. Una scelta non scontata che tende a sottolineare come la formazione comincia da coloro che organizzano la formazione stessa. Un riconoscimento che la formazione non è una parola vuota ma dietro la quale vi sono coloro che la dirigono, organizzano e somministrano. Una bella risposta a quanti, dopo ogni tragica morte sul lavoro, ripetono a ritornello che “serve più formazione”. Certo. Ma serve una buona formazione e l’Accordo identifica (bene o male) coloro che dovrebbero organizzare questa formazione.

 

È stato accolto il principio che serve un “repertorio” dei soggetti formatori e ne vengono identificati i criteri ma, per vedere l’elenco, vero e proprio, bisognerà attendere un successivo provvedimento.

 

A seguire un elenco dei contenuti minimi dei corsi e delle attrezzature cui fanno riscontro, non sempre con coerenza, le indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi. Forse questo capitolo doveva costituire la premessa dell’Accordo in quanto dalle scelte metodologiche si sviluppa l’azione formativa successiva. Infatti nelle note metodologiche si trovano alcuni nuovi adempimenti obbligatori previsti dall’Accordo. 

 

Una novità riguarda il soggetto formatore che dovrà conservare per 10 anni tutta la documentazione attraverso il “Fascicolo del corso”.  Il Fascicolo di ogni corso è costituito da:

  • Progetto formativo
  • Programma del corso
  • Registro delle presenze, con dati anagrafici dei partecipanti e firme
  • Elenco dei docenti, con firme
  • Verbale della verifica finale
  • Esiti documentali delle verifiche
  • Modalità di erogazione del corso

 

Tutti questi documenti sono definiti per i corsi di formazione e di aggiornamento e conservati, in formato cartaceo o elettronico, presso il soggetto formatore. Qualora, per alcune tipologie di corsi, il soggetto formatore è il datore di lavoro spetta a costui conservare il “Fascicolo”.

 

A prima vista si dirà che aumenta la carta e la burocrazia. Non è così. L’evidenza della documentazione consente al soggetto formatore di organizzare tutti gli aspetti che concorrono a definire un corso e la raccolta della documentazione in un “Fascicolo del corso” evidenzia lo svolgimento di tutto il processo formativo.

 

Due specifiche indicazioni della Legge 215 non hanno trovato una precisa definizione nell’Accordo. Ci si riferisce alla verifica dell’efficacia della formazione. A tale proposito nelle 140 pagine che costituiscono l’Accordo solo una pagina fornisce scarse e semplicistiche indicazioni sulla verifica dell’efficacia: sarà una buona occasione per sperimentare ed adottare criteri e buone prassi in questo ambito.

 

Sempre significativo è il dettato della Legge che demanda all’Accordo il controllo delle attività formative e monitoraggio. L’art. 37, comma 2, lettera b-bis del D. Lgs. 81/2008 prevede che gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze si debbano occupare della pianificazione e dei controlli sulle attività formative e sul rispetto delle normative di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

Si tratta di due aspetti fondamentali. Da una parte un serio controllo sui soggetti formatori e sui cosiddetti “diplomifici”, che vanno dagli attestati fasulli e semi fasulli ai corsi o all’uso scorretto della formazione a distanza. Altro aspetto riguarda il ruolo positivo, che tramite un controllo (non solo ed esclusivamente sanzionatorio), possono svolgere i soggetti formatori. A questo proposito è previsto il “successivo atto” che prevede l’istituzione del Repertorio che nel definire i “soggetti formatori” ne disciplini anche il coinvolgimento nelle azioni di controllo e monitoraggio delle attività formative.

 

In attesa di leggere il testo ufficiale dell’Accordo sarà lo svolgimento dei corsi, con l’applicazione e la realizzazione di una completa azione formativa, a dire se l’Accordo Unico Stato Regioni funzionerà per poter dare un maggiore contributo alla prevenzione per la sicurezza sul lavoro. Infatti dovremmo sempre chiederci se il nuovo Accordo sarà utile per diminuire gli incidenti e gli infortuni sul lavoro.

 

 

Rocco Vitale

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

              

 



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Rispondi Autore: Stefano B. immagine like - likes: 0
22/04/2025 (08:54:55)
"In prima analisi il giudizio di carattere generale è positivo". Penso che sia solo il suo giudizio ad essere positivo. CI sono talmente tante assurdità nell'accordo che non saprei da dove cominciare.
Tipo che un preposto potrebbe doversi fare un totale di 28 ore di formazione? Per un dirigente, figura sicuramente poco importante ne bastano 12, mentre un Datore di lavoro, che svolge anche i compiti di RSPP di una carrozzeria, 8 ore di slide ed è a posto. Cosa ci vuole?
30 domande. Per il test finale della formazione lavoratori di Hamed il panettiere o della signora Rosa addetta pulizie devo somministrare 30 domande a risposta multipla. Per forza.
Sempre.
Tutta la manfrina inutile sulla progettazione, gli obiettivi formativi... e poi mi dici tu quante domande devo fare, sempre. Che sia formazione a RSPP o al lavoratore poco scolarizzato.
Ritengo che l'incompetenza e l'inconsapevolezza che impragna questo accordo si a dir poco notevole.
Rispondi Autore: Rocco Vitale immagine like - likes: 0
22/04/2025 (09:36:05)
Come scrive l'amico Catanoso l'Italia è un paese strano.
il nuovo Accordo è, come si diceva, meglio piuttosto che niente. Dura lex sed lex.
Bene o male l'Accordo c'è. Un Accordo che si basa sulla formalità e non sulla sostanza. Quelle che dice è vero. Ricordo un bell'articolo di Servegnini sul Corriere dove scriveva "ho fatto la riunione periodica, modificato il DVR con me stesso".
La domanda da porci, a cui cercherò di rispondere con dati, è se questi Accordi hanno contribuito o meno alla riduzione degli infortuni sul lavoro.
Rispondi Autore: Franco Rossi immagine like - likes: 0
22/04/2025 (11:27:07)
Comincia male dall'inizio: sul sito ufficiale "statoregioni.it" l'Allegato A è ripetuto ben tre volte.
Ci sarà un motivo?
Rispondi Autore: Sandro B. immagine like - likes: 0
22/04/2025 (13:13:42)
Un grosso neo lo trovo nell'esonero dai requisiti del soggetto formatore che organizza direttamente la formazione dei suoi lavoratori, dirigenti e preposti; oltre esonero dai requisiti del DL 06/03/2013 per datori di lavoro SPP.
Siamo tornati indietro alla 626/94 o forse peggio.
Rispondi Autore: gianmario poiatti immagine like - likes: 0
25/04/2025 (19:54:45)
Si vuole fare crescere la cultura della sicurezza aziendale ma la formazione dei datori di lavoro è in e-learning. Non mi pare un passo avanti
Rispondi Autore: Cusma Simone immagine like - likes: 0
28/04/2025 (18:13:21)
Ben non capisco una cosa. Bastava copiare lo scarno ma significativo Decreto del Direttore del Servizio di Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità pubblica_2020, del FVG, in materia di rischio alimentare e gestione del rischio da parte delle imprese (sempre di rischi si parla!), in sostanza è il DL che è responsabile della formazione in materia, dei propri lavoratori. Il DL forma con o senza il supporto di specialisti di settore, i propri lavoratori sui rischi specifici. non serve nemmeno gli attestati, anche perchè, Regolamento UE 625/2017, in materia di controlli, gli organi di vigilanza e controllo svolgono audit diretti ai lavoratori che devono saper rispondere sulla materia, sia generale che specifica. La formazione è modulata sui propri rischi specifici d'impresa (8 ore per un barista, o Eva la pulitrice?!! Ma dai!!), non si parla di tempistiche, non si parla di modalità di somministrazione specifica. Tutto deve essere comunque certificato e controfirmato in apposito modulistica (tanto per evitare "io non so, non mi ricordo, e se cero dormivo"), ...... e ogni uno si prende le sue responsabilità.

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