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Il nuovo Accordo Stato-Regioni e la formazione dei preposti: le risposte

Brescia, 18 Giu – Non c'è dubbio che l' Accordo del 17 aprile 2025, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'accorpamento, rivisitazione e modifica dei precedenti accordi sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, rappresenti un importante passo avanti nel riordino della materia, superando la frammentarietà del passato.
Tuttavia, considerato che permangono numerose domande e dubbi da parte degli operatori e delle aziende, per aiutare i soggetti interessati ad orientarsi tra le nuove disposizioni e comprenderne l'applicazione pratica, l'azienda Mega Italia Media ha organizzato il 5 maggio 2025 il webinar “ Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza”.
Durante questo evento, l'avvocato Rolando Dubini (penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ha presentato, con l’aiuto di Pietro de' Castiglioni (Responsabile Area Corsi Mega Italia Media), le novità del nuovo Accordo rispondendo anche a diverse domande.
Tuttavia a seguito del webinar, agli organizzatori sono state inviate molte altre domande e l'avvocato Dubini - anche con riferimento alle novità della pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale ( 24 maggio 2025) – ha elaborato le risposte permettendoci di presentare nuovi e interessanti approfondimenti tematici attraverso i nostri articoli.
Oggi, ad esempio, ci soffermiamo sulla formazione e aggiornamento dei preposti, un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Ricordiamo brevemente alcune delle novità relative ai preposti connesse a quanto indicato dal nuovo Accordo:
- Formazione aggiuntiva del preposto: aumentata da 8 ore a 12 ore (novità)
- Modalità di erogazione: esclusivamente in presenza fisica e in videoconferenza sincrona;
- Contenuto corso di formazione: da otto punti di carattere generale a quattro moduli con programma dettagliato
- Aggiornamento biennale (periodicità modificata rispetto all'Accordo Stato Regioni del 2011 anticipata dalla modifica dell'articolo 37 del Decreto legislativo 81 del 2008).
Le risposte che presentiamo oggi riguardano in particolare i seguenti argomenti:
- Nuovo Accordo e preposti: regime transitorio, corsi e modalità di formazione
- Nuovo Accordo e preposti: le risposte sull’aggiornamento
- Nuovo Accordo e aggiornamento preposti: convegni, nomina e numero di ore
Nuovo Accordo e preposti: regime transitorio, corsi e modalità di formazione
Alcune domande hanno riguardato il regime transitorio, i corsi e le modalità di formazione dei preposti.
- Un corso per preposti erogato prima del 24 maggio 2025 è valido?
- Sì, se conforme all’Accordo 21 dicembre 2011. L’Accordo 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi: fino al 24 maggio 2026 si possono erogare corsi secondo le regole previgenti (Disposizioni finali, §2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- Se un preposto ha svolto il corso lavoratori rischio alto, deve comunque fare il corso preposti?
- Sì. Il corso preposti è aggiuntivo e specifico, non sostituibile con la formazione lavoratori. Il preposto deve frequentare un percorso specifico di almeno 12 ore. (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- La formazione preposti può essere sostituita da quella dirigenti?
- No. Sono percorsi distinti, anche se parzialmente sovrapponibili. Parte II, §2.2-2.3 Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- È possibile svolgere l’intero corso preposti in videoconferenza sincrona?
- Sì. L’intero nuovo corso preposti (12 ore) può essere svolto in videoconferenza sincrona, ma non in e-learning asincrono. La formazione dei preposti può essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
Nuovo Accordo e preposti: le risposte sull’aggiornamento
Moltissime sono poi le domande che hanno riguardato l’aggiornamento.
Riprendiamo alcune delle risposte dell’avvocato Dubini:
- Il corso aggiornamento preposti vale anche per l’aggiornamento lavoratori?
- Sì. L’aggiornamento preposti assorbe l’aggiornamento lavoratori, in quanto più ampio. “La frequenza di percorsi formativi di aggiornamento superiori a quelli richiesti per la propria funzione può valere anche come aggiornamento per le funzioni inferiori” (Allegato III – Crediti Formativi) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- L’aggiornamento lavoratori può valere anche per i preposti?
- No. I preposti hanno obbligo di aggiornamento specifico biennale, di almeno 6 ore, e non può essere assolto con l’aggiornamento lavoratori. “Il preposto deve frequentare uno specifico aggiornamento con periodicità biennale” (Parte II, §2.2) Accordo Stato-Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- È valido un aggiornamento preposti da 6 ore svolto in FAD asincrona?
- No. Per i preposti l’aggiornamento deve avvenire in presenza o in videoconferenza sincrona, come precisato al §2.2 Parte II. “La formazione e l’aggiornamento dei preposti devono essere svolti esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona” Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, è valido un aggiornamento da 6 ore in FAD asincrona per preposti se svolto entro il 24 maggio 2026, nel rispetto delle regole degli Accordi del 21 dicembre 2011, che ammettevano l’uso della FAD asincrona anche per l’aggiornamento dei preposti. Tale possibilità cessa con la fine del periodo transitorio. Dal 25 maggio 2026, l’aggiornamento potrà avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona, come richiesto dall’Accordo 2025.
- Se un preposto ha svolto un aggiornamento da 6 ore a febbraio 2023, deve rifarlo?
- No. Secondo la norma transitoria: “L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo” Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Poiché il corso è del febbraio 2023, antecedente il 24 maggio 2023: il prossimo aggiornamento sarà entro il 24 maggio 2026
- I corsi di aggiornamento preposti possono essere svolti nei giorni non lavorativi?
- L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce con chiarezza che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori. Ecco il testo preciso del comma 12 dell’art. 37: “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” Quindi, No, salvo specifici accordi sindacali o consenso documentato del lavoratore. Secondo l’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa quella dei preposti, deve svolgersi in orario di lavoro. Svolgere i corsi nei giorni non lavorativi (es. sabato o domenica) è possibile solo se tali giorni rientrano nell’orario di lavoro contrattualmente previsto, oppure se vi è un accordo sindacale o un consenso esplicito, libero e documentato del lavoratore. In ogni caso, la formazione non deve comportare costi per il lavoratore né essere imposta al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.
- La data di aggiornamento per i preposti decorre dalla data dell’ultima formazione o dell’Accordo?
- Per i corsi effettuati prima del 24 maggio 2023, decorre l’obbligo entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2025). Per corsi effettuati dal 24 maggio 2023 in poi, la scadenza resta biennale dalla data del corso. Disposizioni finali Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
Nuovo Accordo e aggiornamento preposti: convegni, nomina e numero di ore
Le domande sull’aggiornamento hanno riguardato anche altri temi: la partecipazione ai convegni, l’aggiornamento per i preposti non nominati e il numero di ore.
Questa alcune risposte:
- La partecipazione a un convegno può valere come aggiornamento preposti?
- No. La partecipazione a convegni o seminari non è ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento dei preposti. Lo stabilisce chiaramente l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 nella Parte III – Corsi di aggiornamento, dove si afferma che: “L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5)”. Il punto 2.2 della Parte II riguarda appunto la formazione specifica dei preposti. La partecipazione a un convegno, anche se attinente alla sicurezza, non è valida come aggiornamento per i preposti. L’aggiornamento deve essere svolto in corsi strutturati secondo i criteri previsti, con durata minima di 6 ore ogni 2 anni, erogati in presenza o videoconferenza sincrona, ma non in e-learning né tramite convegni.
- L’obbligo di aggiornamento preposti si applica anche se non formalmente nominati?
- Sì. L’obbligo si applica a chiunque eserciti di fatto i poteri di vigilanza sul lavoro altrui, anche senza formale incarico. Cass. Pen. 38913/2023; art. 2 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- Si può prevedere un aggiornamento preposti di 8 ore invece di 6?
- Sì. Le 6 ore sono un minimo; è sempre possibile prevedere una durata superiore, specialmente in presenza di rischi elevati o cambiamenti organizzativi. È sempre possibile prevedere durate superiori rispetto ai minimi previsti (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
Nei prossimi giorni il nostro giornale pubblicherà, sempre con riferimento alle domande pervenute all’avvocato Rolando Dubini, nuove risposte su altri temi connessi al nuovo Accordo Stato-Regioni e alla formazione e aggiornamento dei preposti e degli altri attori della prevenzione.
Rimandiamo, infine, alla lettura del testo integrale dell’Accordo e ricordiamo che i nostri lettori possono visualizzare l’intero webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza” cliccando su questo link.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:

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Pubblica un commento
Rispondi Autore: Andrea Rotella ![]() | 18/06/2025 (08:42:46) |
D: «È valido un aggiornamento preposti da 6 ore svolto in FAD asincrona?» R: «No... omissis... Tuttavia, è valido un aggiornamento da 6 ore in FAD asincrona per preposti se svolto entro il 24 maggio 2026» Non concordo. La disposizione transitoria prevista dall'accordo non può riguardare l'obbligatoria della formazione in presenza per il preposto, in quanto essa è disposta direttamente dal D.Lgs. n. 81/2008 (che vale quale spiccio in più rispetto ad un Accordo). Se si ammettesse l'ipotesi della risposta data dall'Avv. Dubini, allora, per 12 mesi, anche l'aggiornamento del preposto non dovrebbe essere considerato biennale. |
Rispondi Autore: Marco A. ![]() | 18/06/2025 (08:47:43) |
La follia di una norma transitoria che dà 12 mesi dall'entrata in vigore per un corso del 2021, e che ritiene scaduto un corso svolto il 25 maggio 2023, con tutto ciò che ne consegue a livello organizzativo per le aziende. Lungi da me polemizzare, ma l'inadeguatezza di chi ha messo in piedi un pasticcio simile è piuttosto evidente. |
Rispondi Autore: Felice O. ![]() | 18/06/2025 (11:14:04) |
In merito però a cosa si intende per orario di lavoro, vale pur sempre quanto indicato sul d.lgs. 66/2003 (precedente al d. lgs. 81/2008) alle definizioni di cui all'art. 1 c. 2 lett. a |
Rispondi Autore: avv.Rolando Dubini ![]() | 18/06/2025 (15:37:07) |
La formazione obbligatoria può essere svolta al di fuori dell'orario contrattuale ordinario, purché sia retribuita come tempo di lavoro. Questa interpretazione trova pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità più recente. La Cassazione civile ha chiarito definitivamente la questione con l'ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024, stabilendo che l'obbligo di formazione previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 deve essere interpretato in senso ampio. La locuzione "durante l'orario di lavoro" va intesa secondo la definizione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, che include "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", comprendendovi quindi anche l'orario straordinario. Analogamente, la sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023 ha ribadito che la formazione può essere effettuata anche in orario diverso da quello ordinario, purché corrispondente a prestazioni esigibili dal datore di lavoro, con l'obbligo di retribuzione secondo le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini ![]() | 18/06/2025 (16:28:05) |
validità della formazione in FAD asincrona per l’aggiornamento dei preposti nel periodo transitorio previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 1. Premessa normativa L’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, come modificato dalla Legge 215/2021, disciplina in modo articolato la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 stabilisce che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2. Il comma 2, secondo periodo, affida alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria. Il comma 7-ter, introdotto dalla L. 215/2021, stabilisce in modo inequivocabile che la formazione e l’aggiornamento dei preposti devono essere svolti interamente in presenza. Questo precetto legislativo segna una netta discontinuità rispetto al regime previgente, nel quale era ammessa anche la formazione a distanza asincrona (FAD asincrona). 2. Natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni Secondo la sentenza della Cassazione penale, Sezione III, n. 3898 del 2017, gli accordi Stato-Regioni svolgono una funzione processuale in ambito probatorio, in quanto la formazione conforme ad essi costituisce una presunzione di adempimento dell’obbligo. Tuttavia, come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8227 del 2023, gli accordi possono assumere anche una funzione normativa secondaria, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legge, ad esempio per individuare le modalità di erogazione dei corsi, come la FAD, quando queste non siano escluse da una norma primaria. Pertanto, pur dovendo rispettare la gerarchia delle fonti, gli accordi Stato-Regioni sono vincolanti per i soggetti obbligati, nella misura in cui non si pongano in contrasto con disposizioni legislative di rango superiore. 3. Il regime transitorio e l’affidamento legittimo L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede un regime transitorio di dodici mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale si autorizza la prosecuzione delle attività formative secondo le modalità previste dagli accordi precedenti, inclusa la FAD asincrona per i preposti. Tale previsione è stata adottata da autorità competenti – Stato, Regioni, INL e ASL – e ha generato nei soggetti obbligati un affidamento legittimo sulla validità delle modalità formative già in uso. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità di tali regimi transitori, anche in ambito formativo. In particolare, il TAR Sicilia – Palermo, con sentenza n. 72 del 2024, ha affermato che le autorità regionali possono legittimamente adottare linee guida e regole operative, comprese quelle transitorie, per consentire un adeguamento graduale alle nuove disposizioni. 4. Configurabilità dell’errore scusabile Secondo la Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 15327 del 2016, l’errore indotto da un comportamento della pubblica amministrazione, quando idoneo a generare un ragionevole affidamento nella liceità della condotta, può escludere l’elemento soggettivo del reato contravvenzionale. Applicando questo principio al caso della FAD asincrona per l’aggiornamento dei preposti, si rileva che il comportamento della pubblica amministrazione – nella forma dell’Accordo del 17 aprile 2025 – ha oggettivamente indotto i destinatari ad adottare una condotta conforme a quanto ivi indicato. Inoltre, il fatto che l’accordo sia stato sottoscritto da soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza, come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL, rafforza la legittimità dell’affidamento generato. Di conseguenza, la sanzione penale per la violazione dell’art. 37, comma 7, e dell’art. 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 potrebbe ritenersi esclusa, in presenza di un errore di diritto inevitabile. 5. Criticità e limiti oggettivi Pur riconoscendo la ragionevolezza dell’affidamento e la fondatezza dell’errore scusabile, è necessario evidenziare alcune criticità: il comma 7-ter dell’art. 37 contiene un divieto chiaro ed esplicito della FAD per i preposti; gli accordi Stato-Regioni non hanno forza normativa sufficiente a derogare a una disposizione legislativa primaria; l’onere probatorio della configurabilità dell’errore scusabile grava sul soggetto obbligato, il quale dovrà dimostrare l’effettiva impossibilità di evitare l’errore; infine, la validità dell’aggiornamento svolto in FAD asincrona nel periodo transitorio potrà essere contestata caso per caso, in sede ispettiva o giudiziaria. 6. Conclusioni La formazione dei preposti in modalità FAD asincrona, pur essendo in astratto non conforme all’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008, potrebbe risultare non punibile se svolta nel periodo transitorio previsto dall’Accordo del 17 aprile 2025. Tale accordo ha generato un affidamento legittimo nei destinatari, rafforzato dal coinvolgimento degli enti di vigilanza. In questo contesto, la configurabilità dell’errore scusabile risulta giuridicamente sostenibile fino al 24 maggio 2026, a condizione che siano rispettate le condizioni di buona fede, tracciabilità e aderenza alle indicazioni contenute nell’Accordo. Tuttavia, dal 25 maggio 2026, ogni aggiornamento dei preposti dovrà essere svolto esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, in piena conformità al dettato normativo. Si raccomanda, pertanto, massima cautela da parte dei soggetti formatori e datori di lavoro nell’erogazione e documentazione della formazione, con particolare attenzione al rispetto delle fonti legislative primarie. |
Rispondi Autore: Aurigi Maurizio ![]() | 18/06/2025 (17:19:49) |
Per quanto attiene l'aggiornamento delle attrezzature semoventi di cui all'art. 73 D.Lgsl. 81/2008 il corso puo' essere eseguito anche in aula se la prova pratica finale viene eseguita in campo? |
Rispondi Autore: Maurizio Aurigi ![]() | 18/06/2025 (19:02:34) |
Il datore di lavoro che ha fatto il corso di RSPP datore di lavoro deve fare il corso di datore di lavoro o il corso di RSPP datore di lavoro vale come credito per il corso datore di lavoro? |
Rispondi Autore: Angelo violante ![]() | 18/06/2025 (19:52:58) |
Dal nuovo accordo ASR del 2025, il preposto in ordine con l'aggiornamento deve fare l'aggiornamento lavoratori? |
Rispondi Autore: Maria B. ![]() | 19/06/2025 (10:59:04) |
Il nuovo Accordo Stato-Regioni: Aggiornamento formazione dei preposti Per i corsi (base e aggiornamento) effettuati prima del 24 maggio 2023, decorre l’obbligo entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2025). Per corsi (base e aggiornamento) effettuati dal 24 maggio 2023 in poi, la scadenza resta biennale dalla data del corso. Disposizioni finali Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 Quindi sembrerebbe esserci un paradosso che chi è stato formato/aggiornato da più tempo abbia un anno per mettersi in regola e invece chi è stato formato/aggiornato da meno tempo rischia di avere già l’attestato scaduto. |
Rispondi Autore: e9355 ![]() | 19/06/2025 (17:46:34) |
Salve, quando scadono gli attestati circa la formazione del Preposto con data di inizio 20/04/2022 e un altro corso del 07/01/2022? Grazie. |
Rispondi Autore: Giuseppe Zerruso ![]() | 24/06/2025 (06:53:35) |
Trovo allucinante che si parli ancora di ‘nomina” quando ci si riferisce ai Preposti!… soprattutto tra noi addetti ai lavori!… i Preposti non sono nominati, sono individuati! La differenza è abissale. |
Rispondi Autore: Giorgio Rosario ![]() | 25/06/2025 (13:38:33) |
Buongiorno, Lavoro stagionalmente in una catena di Hotel. Gli anni precedenti coprivo una carica di responsabile presso una sede ed ho il certificato di preposto. Questa stagione sono stato spostato in un altra sede con mansioni diverse e non di responsabilità. Hanno aggiornato da poco il DVR con il mio nominativo senza il mio consenso o essere informato con nessuna comunicazione scritta. Vorrei sapere se vale ancora la mia carica di preposto o se posso contestarla. Grazie mille cordiali saluti. |