Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni e la formazione dei preposti: le risposte
Brescia, 18 Giu â Non c'è dubbio che l' Accordo del 17 aprile 2025, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'accorpamento, rivisitazione e modifica dei precedenti accordi sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, rappresenti un importante passo avanti nel riordino della materia, superando la frammentarietĂ del passato.
Tuttavia, considerato che permangono numerose domande e dubbi da parte degli operatori e delle aziende, per aiutare i soggetti interessati ad orientarsi tra le nuove disposizioni e comprenderne l'applicazione pratica, l'azienda Mega Italia Media ha organizzato il 5 maggio 2025 il webinar â Le novitĂ dellâAccordo per la formazione sulla sicurezzaâ.
Durante questo evento, l'avvocato Rolando Dubini (penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ha presentato, con lâaiuto di Pietro de' Castiglioni (Responsabile Area Corsi Mega Italia Media), le novitĂ del nuovo Accordo rispondendo anche a diverse domande.
Tuttavia a seguito del webinar, agli organizzatori sono state inviate molte altre domande e l'avvocato Dubini - anche con riferimento alle novitĂ della pubblicazione dellâAccordo in Gazzetta Ufficiale ( 24 maggio 2025) â ha elaborato le risposte permettendoci di presentare nuovi e interessanti approfondimenti tematici attraverso i nostri articoli.
Oggi, ad esempio, ci soffermiamo sulla formazione e aggiornamento dei preposti, un ruolo sempre piĂš rilevante nelle strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Ricordiamo brevemente alcune delle novitĂ relative ai preposti connesse a quanto indicato dal nuovo Accordo:
- Formazione aggiuntiva del preposto: aumentata da 8 ore a 12 ore (novitĂ )
- ModalitĂ di erogazione: esclusivamente in presenza fisica e in videoconferenza sincrona;
- Contenuto corso di formazione: da otto punti di carattere generale a quattro moduli con programma dettagliato
- Aggiornamento biennale (periodicitĂ modificata rispetto all'Accordo Stato Regioni del 2011 anticipata dalla modifica dell'articolo 37 del Decreto legislativo 81 del 2008).
Le risposte che presentiamo oggi riguardano in particolare i seguenti argomenti:
- Nuovo Accordo e preposti: regime transitorio, corsi e modalitĂ di formazione
- Nuovo Accordo e preposti: le risposte sullâaggiornamento
- Nuovo Accordo e aggiornamento preposti: convegni, nomina e numero di ore
Nuovo Accordo e preposti: regime transitorio, corsi e modalitĂ di formazione
Alcune domande hanno riguardato il regime transitorio, i corsi e le modalitĂ di formazione dei preposti.
- Un corso per preposti erogato prima del 24 maggio 2025 è valido?
- SĂŹ, se conforme allâAccordo 21 dicembre 2011. LâAccordo 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi: fino al 24 maggio 2026 si possono erogare corsi secondo le regole previgenti (Disposizioni finali, §2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- Se un preposto ha svolto il corso lavoratori rischio alto, deve comunque fare il corso preposti?
- SÏ. Il corso preposti è aggiuntivo e specifico, non sostituibile con la formazione lavoratori. Il preposto deve frequentare un percorso specifico di almeno 12 ore. (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- La formazione preposti può essere sostituita da quella dirigenti?
- No. Sono percorsi distinti, anche se parzialmente sovrapponibili. Parte II, §2.2-2.3 Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- Ă possibile svolgere lâintero corso preposti in videoconferenza sincrona?
- SĂŹ. Lâintero nuovo corso preposti (12 ore) può essere svolto in videoconferenza sincrona, ma non in e-learning asincrono. La formazione dei preposti può essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
Nuovo Accordo e preposti: le risposte sullâaggiornamento
Moltissime sono poi le domande che hanno riguardato lâaggiornamento.
Riprendiamo alcune delle risposte dellâavvocato Dubini:
- Il corso aggiornamento preposti vale anche per lâaggiornamento lavoratori?
- SĂŹ. Lâaggiornamento preposti assorbe lâaggiornamento lavoratori, in quanto piĂš ampio. âLa frequenza di percorsi formativi di aggiornamento superiori a quelli richiesti per la propria funzione può valere anche come aggiornamento per le funzioni inferioriâ (Allegato III â Crediti Formativi) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- Lâaggiornamento lavoratori può valere anche per i preposti?
- No. I preposti hanno obbligo di aggiornamento specifico biennale, di almeno 6 ore, e non può essere assolto con lâaggiornamento lavoratori. âIl preposto deve frequentare uno specifico aggiornamento con periodicitĂ biennaleâ (Parte II, §2.2) Accordo Stato-Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
- Ă valido un aggiornamento preposti da 6 ore svolto in FAD asincrona?
- No. Per i preposti lâaggiornamento deve avvenire in presenza o in videoconferenza sincrona, come precisato al §2.2 Parte II. âLa formazione e lâaggiornamento dei preposti devono essere svolti esclusivamente in presenza o videoconferenza sincronaâ Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, è valido un aggiornamento da 6 ore in FAD asincrona per preposti se svolto entro il 24 maggio 2026, nel rispetto delle regole degli Accordi del 21 dicembre 2011, che ammettevano lâuso della FAD asincrona anche per lâaggiornamento dei preposti. Tale possibilitĂ cessa con la fine del periodo transitorio. Dal 25 maggio 2026, lâaggiornamento potrĂ avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona, come richiesto dallâAccordo 2025.
- Se un preposto ha svolto un aggiornamento da 6 ore a febbraio 2023, deve rifarlo?
- No. Secondo la norma transitoria: âLâobbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da piĂš di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrĂ essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordoâ Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. PoichĂŠ il corso è del febbraio 2023, antecedente il 24 maggio 2023: il prossimo aggiornamento sarĂ entro il 24 maggio 2026
- I corsi di aggiornamento preposti possono essere svolti nei giorni non lavorativi?
- Lâarticolo 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce con chiarezza che la formazione deve avvenire durante lâorario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori. Ecco il testo preciso del comma 12 dellâart. 37: âLa formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.â Quindi, No, salvo specifici accordi sindacali o consenso documentato del lavoratore. Secondo lâart. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa quella dei preposti, deve svolgersi in orario di lavoro. Svolgere i corsi nei giorni non lavorativi (es. sabato o domenica) è possibile solo se tali giorni rientrano nellâorario di lavoro contrattualmente previsto, oppure se vi è un accordo sindacale o un consenso esplicito, libero e documentato del lavoratore. In ogni caso, la formazione non deve comportare costi per il lavoratore nĂŠ essere imposta al di fuori dellâorario di lavoro ordinario.
- La data di aggiornamento per i preposti decorre dalla data dellâultima formazione o dellâAccordo?
- Per i corsi effettuati prima del 24 maggio 2023, decorre lâobbligo entro 12 mesi dallâentrata in vigore dellâAccordo (24 maggio 2025). Per corsi effettuati dal 24 maggio 2023 in poi, la scadenza resta biennale dalla data del corso. Disposizioni finali Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
Nuovo Accordo e aggiornamento preposti: convegni, nomina e numero di ore
Le domande sullâaggiornamento hanno riguardato anche altri temi: la partecipazione ai convegni, lâaggiornamento per i preposti non nominati e il numero di ore.
Questa alcune risposte:
- La partecipazione a un convegno può valere come aggiornamento preposti?
- No. La partecipazione a convegni o seminari non è ritenuta valida ai fini dellâaggiornamento dei preposti. Lo stabilisce chiaramente lâAccordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 nella Parte III â Corsi di aggiornamento, dove si afferma che: âLâaggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per lâaggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui allâarticolo 73, comma 5)â. Il punto 2.2 della Parte II riguarda appunto la formazione specifica dei preposti. La partecipazione a un convegno, anche se attinente alla sicurezza, non è valida come aggiornamento per i preposti. Lâaggiornamento deve essere svolto in corsi strutturati secondo i criteri previsti, con durata minima di 6 ore ogni 2 anni, erogati in presenza o videoconferenza sincrona, ma non in e-learning nĂŠ tramite convegni.
- Lâobbligo di aggiornamento preposti si applica anche se non formalmente nominati?
- SĂŹ. Lâobbligo si applica a chiunque eserciti di fatto i poteri di vigilanza sul lavoro altrui, anche senza formale incarico. Cass. Pen. 38913/2023; art. 2 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.
- Si può prevedere un aggiornamento preposti di 8 ore invece di 6?
- SÏ. Le 6 ore sono un minimo; è sempre possibile prevedere una durata superiore, specialmente in presenza di rischi elevati o cambiamenti organizzativi. à sempre possibile prevedere durate superiori rispetto ai minimi previsti (Parte II, §2.2) Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
Nei prossimi giorni il nostro giornale pubblicherĂ , sempre con riferimento alle domande pervenute allâavvocato Rolando Dubini, nuove risposte su altri temi connessi al nuovo Accordo Stato-Regioni e alla formazione e aggiornamento dei preposti e degli altri attori della prevenzione.
Rimandiamo, infine, alla lettura del testo integrale dellâAccordo e ricordiamo che i nostri lettori possono visualizzare lâintero webinar âLe novitĂ dellâAccordo per la formazione sulla sicurezzaâ cliccando su questo link.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Andrea Rotella | 18/06/2025 (08:42:46) |
| D: à valido un aggiornamento preposti da 6 ore svolto in FAD asincrona? R: No... omissis... Tuttavia, è valido un aggiornamento da 6 ore in FAD asincrona per preposti se svolto entro il 24 maggio 2026 Non concordo. La disposizione transitoria prevista dall'accordo non può riguardare l'obbligatoria della formazione in presenza per il preposto, in quanto essa è disposta direttamente dal D.Lgs. n. 81/2008 (che vale quale spiccio in piÚ rispetto ad un Accordo). Se si ammettesse l'ipotesi della risposta data dall'Avv. Dubini, allora, per 12 mesi, anche l'aggiornamento del preposto non dovrebbe essere considerato biennale. | |
| Rispondi Autore: Marco A. | 18/06/2025 (08:47:43) |
| La follia di una norma transitoria che dà 12 mesi dall'entrata in vigore per un corso del 2021, e che ritiene scaduto un corso svolto il 25 maggio 2023, con tutto ciò che ne consegue a livello organizzativo per le aziende. Lungi da me polemizzare, ma l'inadeguatezza di chi ha messo in piedi un pasticcio simile è piuttosto evidente. | |
| Rispondi Autore: Felice O. | 18/06/2025 (11:14:04) |
| In merito però a cosa si intende per orario di lavoro, vale pur sempre quanto indicato sul d.lgs. 66/2003 (precedente al d. lgs. 81/2008) alle definizioni di cui all'art. 1 c. 2 lett. a | |
| Rispondi Autore: avv.Rolando Dubini | 18/06/2025 (15:37:07) |
| La formazione obbligatoria può essere svolta al di fuori dell'orario contrattuale ordinario, purchÊ sia retribuita come tempo di lavoro. Questa interpretazione trova pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità piÚ recente. La Cassazione civile ha chiarito definitivamente la questione con l'ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024, stabilendo che l'obbligo di formazione previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 deve essere interpretato in senso ampio. La locuzione "durante l'orario di lavoro" va intesa secondo la definizione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, che include "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", comprendendovi quindi anche l'orario straordinario. Analogamente, la sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023 ha ribadito che la formazione può essere effettuata anche in orario diverso da quello ordinario, purchÊ corrispondente a prestazioni esigibili dal datore di lavoro, con l'obbligo di retribuzione secondo le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 18/06/2025 (16:28:05) |
| validitĂ della formazione in FAD asincrona per lâaggiornamento dei preposti nel periodo transitorio previsto dallâAccordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 1. Premessa normativa Lâarticolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, come modificato dalla Legge 215/2021, disciplina in modo articolato la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 stabilisce che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere unâadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, secondo quanto previsto dallâaccordo di cui al comma 2. Il comma 2, secondo periodo, affida alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire durata, contenuti minimi e modalitĂ della formazione obbligatoria. Il comma 7-ter, introdotto dalla L. 215/2021, stabilisce in modo inequivocabile che la formazione e lâaggiornamento dei preposti devono essere svolti interamente in presenza. Questo precetto legislativo segna una netta discontinuitĂ rispetto al regime previgente, nel quale era ammessa anche la formazione a distanza asincrona (FAD asincrona). 2. Natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni Secondo la sentenza della Cassazione penale, Sezione III, n. 3898 del 2017, gli accordi Stato-Regioni svolgono una funzione processuale in ambito probatorio, in quanto la formazione conforme ad essi costituisce una presunzione di adempimento dellâobbligo. Tuttavia, come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8227 del 2023, gli accordi possono assumere anche una funzione normativa secondaria, nellâambito delle competenze loro attribuite dalla legge, ad esempio per individuare le modalitĂ di erogazione dei corsi, come la FAD, quando queste non siano escluse da una norma primaria. Pertanto, pur dovendo rispettare la gerarchia delle fonti, gli accordi Stato-Regioni sono vincolanti per i soggetti obbligati, nella misura in cui non si pongano in contrasto con disposizioni legislative di rango superiore. 3. Il regime transitorio e lâaffidamento legittimo LâAccordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede un regime transitorio di dodici mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale si autorizza la prosecuzione delle attivitĂ formative secondo le modalitĂ previste dagli accordi precedenti, inclusa la FAD asincrona per i preposti. Tale previsione è stata adottata da autoritĂ competenti â Stato, Regioni, INL e ASL â e ha generato nei soggetti obbligati un affidamento legittimo sulla validitĂ delle modalitĂ formative giĂ in uso. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimitĂ di tali regimi transitori, anche in ambito formativo. In particolare, il TAR Sicilia â Palermo, con sentenza n. 72 del 2024, ha affermato che le autoritĂ regionali possono legittimamente adottare linee guida e regole operative, comprese quelle transitorie, per consentire un adeguamento graduale alle nuove disposizioni. 4. ConfigurabilitĂ dellâerrore scusabile Secondo la Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 15327 del 2016, lâerrore indotto da un comportamento della pubblica amministrazione, quando idoneo a generare un ragionevole affidamento nella liceitĂ della condotta, può escludere lâelemento soggettivo del reato contravvenzionale. Applicando questo principio al caso della FAD asincrona per lâaggiornamento dei preposti, si rileva che il comportamento della pubblica amministrazione â nella forma dellâAccordo del 17 aprile 2025 â ha oggettivamente indotto i destinatari ad adottare una condotta conforme a quanto ivi indicato. Inoltre, il fatto che lâaccordo sia stato sottoscritto da soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza, come lâIspettorato Nazionale del Lavoro e le ASL, rafforza la legittimitĂ dellâaffidamento generato. Di conseguenza, la sanzione penale per la violazione dellâart. 37, comma 7, e dellâart. 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 potrebbe ritenersi esclusa, in presenza di un errore di diritto inevitabile. 5. CriticitĂ e limiti oggettivi Pur riconoscendo la ragionevolezza dellâaffidamento e la fondatezza dellâerrore scusabile, è necessario evidenziare alcune criticitĂ : il comma 7-ter dellâart. 37 contiene un divieto chiaro ed esplicito della FAD per i preposti; gli accordi Stato-Regioni non hanno forza normativa sufficiente a derogare a una disposizione legislativa primaria; lâonere probatorio della configurabilitĂ dellâerrore scusabile grava sul soggetto obbligato, il quale dovrĂ dimostrare lâeffettiva impossibilitĂ di evitare lâerrore; infine, la validitĂ dellâaggiornamento svolto in FAD asincrona nel periodo transitorio potrĂ essere contestata caso per caso, in sede ispettiva o giudiziaria. 6. Conclusioni La formazione dei preposti in modalitĂ FAD asincrona, pur essendo in astratto non conforme allâart. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008, potrebbe risultare non punibile se svolta nel periodo transitorio previsto dallâAccordo del 17 aprile 2025. Tale accordo ha generato un affidamento legittimo nei destinatari, rafforzato dal coinvolgimento degli enti di vigilanza. In questo contesto, la configurabilitĂ dellâerrore scusabile risulta giuridicamente sostenibile fino al 24 maggio 2026, a condizione che siano rispettate le condizioni di buona fede, tracciabilitĂ e aderenza alle indicazioni contenute nellâAccordo. Tuttavia, dal 25 maggio 2026, ogni aggiornamento dei preposti dovrĂ essere svolto esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, in piena conformitĂ al dettato normativo. Si raccomanda, pertanto, massima cautela da parte dei soggetti formatori e datori di lavoro nellâerogazione e documentazione della formazione, con particolare attenzione al rispetto delle fonti legislative primarie. | |
| Rispondi Autore: Aurigi Maurizio | 18/06/2025 (17:19:49) |
| Per quanto attiene l'aggiornamento delle attrezzature semoventi di cui all'art. 73 D.Lgsl. 81/2008 il corso puo' essere eseguito anche in aula se la prova pratica finale viene eseguita in campo? | |
| Rispondi Autore: Maurizio Aurigi | 18/06/2025 (19:02:34) |
| Il datore di lavoro che ha fatto il corso di RSPP datore di lavoro deve fare il corso di datore di lavoro o il corso di RSPP datore di lavoro vale come credito per il corso datore di lavoro? | |
| Rispondi Autore: Angelo violante | 18/06/2025 (19:52:58) |
| Dal nuovo accordo ASR del 2025, il preposto in ordine con l'aggiornamento deve fare l'aggiornamento lavoratori? | |
| Rispondi Autore: Maria B. | 19/06/2025 (10:59:04) |
| Il nuovo Accordo Stato-Regioni: Aggiornamento formazione dei preposti Per i corsi (base e aggiornamento) effettuati prima del 24 maggio 2023, decorre lâobbligo entro 12 mesi dallâentrata in vigore dellâAccordo (24 maggio 2025). Per corsi (base e aggiornamento) effettuati dal 24 maggio 2023 in poi, la scadenza resta biennale dalla data del corso. Disposizioni finali Accordo Stato Regioni 2025 e art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 Quindi sembrerebbe esserci un paradosso che chi è stato formato/aggiornato da piĂš tempo abbia un anno per mettersi in regola e invece chi è stato formato/aggiornato da meno tempo rischia di avere giĂ lâattestato scaduto. | |
| Autore: Massimo Turchi | 21/10/2025 (19:36:59) |
| Secondo me il paradosso è ancora peggio, mi spiego: Chi ha fatto il corso base prima del 24 maggio 2023 ha tempo 12 mesi per fare l'aggiornamento ma se l'ha aggiornato successivamente al 24 maggio 2023 non può avvalersi di questa, chiamiamola cosÏ, "proroga". Allora mi chiedo: e se butta via questo aggiornamento post 24 maggio 2023, come se non l'avesse mai fatto, e si avvale dei 12 mesi per mettersi in regola, cioè per fare l'aggiornamento? Grazie e cordiali saluti a tutti Sbaglio qualcosa? | |
| Rispondi Autore: e9355 | 19/06/2025 (17:46:34) |
| Salve, quando scadono gli attestati circa la formazione del Preposto con data di inizio 20/04/2022 e un altro corso del 07/01/2022? Grazie. | |
| Rispondi Autore: Giuseppe Zerruso | 24/06/2025 (06:53:35) |
| Trovo allucinante che si parli ancora di ânominaâ quando ci si riferisce ai Preposti!⌠soprattutto tra noi addetti ai lavori!⌠i Preposti non sono nominati, sono individuati! La differenza è abissale. | |
| Rispondi Autore: Giorgio Rosario | 25/06/2025 (13:38:33) |
| Buongiorno, Lavoro stagionalmente in una catena di Hotel. Gli anni precedenti coprivo una carica di responsabile presso una sede ed ho il certificato di preposto. Questa stagione sono stato spostato in un altra sede con mansioni diverse e non di responsabilitĂ . Hanno aggiornato da poco il DVR con il mio nominativo senza il mio consenso o essere informato con nessuna comunicazione scritta. Vorrei sapere se vale ancora la mia carica di preposto o se posso contestarla. Grazie mille cordiali saluti. | |
| Rispondi Autore: Aldo Pellegrino | 22/11/2025 (21:30:16) |
| AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025 ALLEGATO III SE FACCIO L'AGGIORNAMENTO DEL PREPOSTO VALE ANCHE COME CREDITO FORMATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DEL'R.L.S.? | |
| Rispondi Autore: FD | 20/07/2026 (09:30:19) |
| Un RSPP che copre anche il ruolo di preposto deve effettuare l'aggiornamento preposti o è sufficiente l'aggiornamento RSPP? Come garantisco la corretta gestione delle scadenze biennale vs quinquennale? La Tabella ALL.III crediti formativi come va letta/interpretata? Grazie anticipatamente a chi mi fornirà un riscontro. | |