Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Preposto a coordinare e comandare o preposto alla vigilanza?

Preposto a coordinare e comandare o preposto alla vigilanza?

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: Preposti

04/03/2022

In relazione alle nuove indicazioni normative, “preposto a coordinare e comandare” e/o “preposto alla vigilanza” sono definizioni giuste e compatibili? Il tema del decidere, il preposto alla vigilanza, gli obblighi e la formazione.

 

Perché questo articolo?

Il tema del decidere (dal codice penale)

Chi è il preposto (dall’art. 2 del D.lgs. 81/08)

Il preposto alla vigilanza

Gli obblighi del preposto

La formazione del preposto

 

Perché questo articolo?

Un lettore del mio articolo pubblicato su queste pagine mercoledì 16 scorso (“ Luci e ombre sulle nuove responsabilità del preposto”) mi ha posto una domanda cui vorrei rispondere compiutamente perché merita una serie di precisazioni organiche, la domanda era: ma se si parla di preposto alla vigilanza tu mi (autore) sostieni che il preposto comanda altre persone.

 

Sia chiaro, questa che segue è l’interpretazione attuale della giurisprudenza che potrebbe cambiare con la introduzione nel D.lgs. 81/08 della allocuzione preposto alla vigilanza.

 

Che il preposto abbia un obbligo di vigilanza è assolutamente scontato, a me interessa chiarire cosa altro lo riguarda ineluttabilmente in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

 

Il tema del decidere (dal codice penale)

Se vi è chiaro consiglio di passare al capitolo successivo. Se vi interessa anche questo capitolo trovate sotto il testo dell’articolo 589 del codice penale che riguarda l’omicidio colposo:

 

Chiunque cagiona per colpa [vedi art. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

 

L’articolo 590 è simile, solo riferito alle lesioni gravi o gravissime.

L’articolo 43 citato cui si richiama nel 589 e nel 590 definisce il concetto di colpa / colposo (elemento psicologico del reato):

 

Il delitto: [OMISSIS] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

 

Quindi chiunque compia una azione o la ometta, là dove questa porta (come causa o con causa) a conseguenze funeste, e certamente non volute, è responsabile di tali conseguenze (o co responsabile).

 

Siccome le azioni, per la gran parte, vengono comandate dalla volontà a monte di ogni azione c’è una decisione, spesso non manifesta neanche a chi agisce, ma annidata nella sua psiche e nelle sue conoscenze e guidata dai valori o disvalori che ne informano l’esistenza.

Quindi chi agisce, o non agisce, prende una decisione (ripeto anche implicita) delle cui conseguenze (positive o negative) è chiamato a rispondere.


Pubblicità
Preposti - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Corso online di aggiornamento per Preposti sulle procedure di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro in emergenza da pandemia. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Chi è il preposto (dall’art. 2 del D.lgs. 81/08)

Il preposto è definito all’articolo 2 lettera e del D.lgs. 81/08:

 

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

 

Per attuare quanto scritto, “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute” e anche in virtù del diritto dovere di esercitare “un funzionale potere di iniziativa” il preposto deve dare ordini a chi lavora sottoposto alla sua supervisione non solo per gli aspetti di sicurezza ma anche perché quello è riconosciuto dal legislatore come l’insieme di attività che lo qualificano. Naturalmente, già nella definizione, compare il concetto di vigilanza, ove si dice che il preposto “garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori” andando così ad assumere un integrale ruolo di comando dei lavoratori a cui è sovrapposto gerarchicamente secondo l’organizzazione aziendale / operativa voluta e ordinata dal datore di lavoro.

 

Ovviamente, come già detto, ognuno è responsabile delle conseguenze delle proprie decisioni, e a maggior ragione delle conseguenze degli ordini che impartisce perché siano rispettate le direttive (più generali) del datore di lavoro date direttamente o tramite altri soggetti della catena gerarchica.

 

Quanto detto configura ineluttabilmente un compito del preposto simile a quello di un sottufficiale delle forze armate: non decide come condurre la battaglia ma decide come fare applicare al meglio, dalla truppa che gestisce, gli ordini ricevuti dagli ufficiali.

 

Attenzione, queste sono le definizioni, non è l’articolo 19, ma anche le definizioni contengono sempre impliciti obblighi di tutela, anche, dunque, per i lavoratori: chi effettua o non effettua una azione è responsabile delle sue conseguenze, ovviamente quelle che potevano essere da lui previste, a meno che non sia completamente esautorato da un ordine impartito in condizioni di emergenza (lì l’emergenza impone decisioni troppo rapide che spesso non possono essere valutate compiutamente per via dell’urgenza).

 

Infine una notazione sui limiti dell’azione del preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli”. Quindi è evidente che il preposto deve essere valutato (per capacità tecniche e competenze organizzative / relazionali / di decision making), prima di inserirlo in una determinata casella organizzativa, e gli devono essere attribuiti poteri gerarchici chiari e adeguati, e questo circolo valutazione / individuazione / assegnazione spetta al datore di lavoro o al dirigente.

 

Il preposto alla vigilanza

Come noto l’articolo 18 è stato modificato a fine 2021 aggiungendo fra gli obblighi del datore di lavoro e/o del dirigente inserendo, appunto, il comma bb) dell’articolo 18:

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

 

Purtroppo, a mio modestissimo avviso, ci sono almeno due questioni che generano confusione:

  • Il preposto deve essere “individuato”, e mi vien da ridere perché domando: davvero non lo era già prima almeno all’interno di un organigramma? Lascio ad altri le disquisizioni sulla differenza fra individuazione e nomina, per me cambia poco. Unica cosa linguistica: individuare = scegliere all’interno di un gruppo di persone; nominare = scegliere e poi rendere manifesta la scelta. Se davvero si vuole discutere di come l’azienda si deve relazionare con i preposti, con la massima trasparenza per conseguire la massima efficienza possibile, proporrei di interrogarci su: al preposto abbiamo dato una chiara definizione dei suoi poteri gerarchici, del senso organizzativo della sua funzione e dei suoi compiti? Insomma una job description non solo per la tutela della persone ma anche per la corretta esecuzione del lavoro.

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19”. Mi disturba il riferimento alla sola vigilanza, non sarebbe stato meglio richiamare l’articolo 19 senza altri fronzoli. Vedo questa frase foriera di litigi in tribunale sino a che la giurisprudenza non definirà una volta per tutte il suo significato. Non pensando a null’altro che la frase io la leggerei come riferita alle sole attività di vigilanza descritte nell’articolo 19, e che inoltre per conseguenza posso avere dei preposti che solo si occupano di vigilanza in contrasto evidente con la definizione dell’articolo 2. Ammetto di essere confuso dalla possibilità di inserire un terzo che interferirebbe (con quali limiti) con l’operato di chi impartisce ordini; un sistema di controllore e controllato che certamente riduce l’efficienza della attività lavorativa. Se poi dovessimo intendere il “ preposto alla vigilanza” come uno strumento per la formazione dei colleghi “preposti operativi”, allora troverei questa scelta addirittura geniale!

 

Gli obblighi del preposto

L'articolo 19, nella forma oggi vigente, così recita:

 

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;38 g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

 

Nell'articolo 19 sopra integralmente riportato, anche se diverse parti ci interessano poco in questa specifica sede, ho sottolineato i passaggi chiave per il ragionamento che voglio fare di seguito:

  • "secondo le loro attribuzioni e competenze" dove per attribuzioni si intende attribuzione di compiti che, secondo l'articolo 2, significa coordinare e comandare l'attività di un ben determinato gruppo di lavoratori (che altro potrebbe essere?), e dove si parla di competenze si intendono quelle verificate o fornite dal datore di lavoro; mi mancano un poco le parole capacità e attitudini, che integrerebbe bene il termine competenze (competenze = sapere; capacità e attitudini = saper fare, e per giunta senza ansie o paure)
  • devono: a) sovrintendere e vigilare" qui vorrei rimarcare come l'attività di guida del lavoro e quella di vigilanza vadano assolutamente insieme, differentemente da quanto visto al precedente capitolo.
  • intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”, affermazione che anche in questo caso comporta il dare ordini (sulla sicurezza)
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato”, quindi il preposto ha il diritto / dovere di decidere di fare operare i lavoratori in condizioni di rischio grave e immediato, ovviamente a patto che continuare ad operare esponendosi a un rischio serva ad evitare un disastro di proporzioni ben maggiori per le persone. Qui potremmo immaginare una situazione di "emergenza" che si manifesta così velocemente che il preposto non ha il tempo materiale per chiedere il supporto di un superiore più esperto; per così dire, il preposto è solo e deve stabilire cosa fare in una situazione di rischio grave e immediato (scappiamo oppure restiamo per evitare danni catastrofici alle persone, a tante persone?). Se questo non è decidere o dare ordini serissimi in materia di sicurezza!
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato” e “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività”... Bello, ma lasciatemi qualche perplessità sulle competenze dei preposti. Quanti sanno dire se una fune metallica deteriorata si può ancora usare in operazioni di sollevamento?

 

La formazione del preposto

Tutto quanto sopra evidenzia la necessità che i preposti, oltre ad essere competenti, sappiano riconoscere le situazioni di pericolo e le possibili conseguenze (anche per situazioni non previste), sappiano decidere le azioni che loro e i lavoratori devono intraprendere, e tutto questo mantenendo la calma.

Pensate che i vostri preposti ricadano in questa descrizione?

 

Sia ben chiaro che quanto sopra è la mia interpretazione

Se i preposti sono, come credo, fondamentali per la sicurezza, mi trovo d’accordo con le recenti modifiche, salvo che per qualche imprecisione linguistica. Quindi l’eventualità di investire sui preposti, per caratteristiche e per numero, è una questione organizzativa che il datore di lavoro deve affrontare. Con la tristezza che molti odierni preposti anziani, bravissimi a lavorare e capaci di insegnare ai giovani come lavorare bene, risulteranno invece carenti al momento di quella valutazione che deve precedere l’identificazione.

 

Sullo stile di questo articolo

Scusatemi, questa volta ho voluto seguire passo passo la legge per mostrare la mia interpretazione della correlazione fra le varie parti; spero di non essere stato troppo pedante.

 

 

Alessandro Mazzeranghi

 


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Polistudio Belloni Lorenzo - likes: 0
04/03/2022 (08:16:57)
Condivido preoccupazioni e "interpretazioni" di Alessandro.
Complimenti per la lucida analisi
Rispondi Autore: Edoardo Toso - likes: 0
04/03/2022 (08:39:16)
Se posso proporre un altro tema di riflessione: un project manager senza persone sotto di sé ma che organizza un lavoro presso un'azienda di un cliente, inviando delle persone come si inquadrerebbe dal punto di vista della sicurezza? Perché a livello aziendale è inquadrato come impiegato, non comanda la squadra sul posto (poichè sta in ufficio) quindi non dovrebbe essere preposto, potrebbe essere appunto dirigente, poiché organizza il lavoro, però il salto tende ad essere molto forte e molto poco accettato dai PM, ed inoltre spesso gli obblighi del dirigente e del datore di lavoro tendono ad essere troppo lontani dalla sua figura perché appunto impiegato.
Rispondi Autore: Tadini Carlo - likes: 0
04/03/2022 (09:07:20)
ben chiaro e bel articolo ma i dubbi permangono , esempio in un negozio con il titolare e due commesse con livello di assunzione di pura manovalanza. Chi fa il preposto ? a mio avviso non ha senso e si dovrebbe delimitare almeno una dimensione aziendale da cui far scattare tale incombenza. E ai preposti va garantita anche la tutela assicurativa civile (con la RCT e RCO dell'azienda ma verificando che rientrino in tale copertura anche loro magari esclusi dalla polizza..) e la polizza tutela legale penale. Va bene pagarli il giusto ma vanno ricordate anche le responsabilità civili loro specifiche che rischiano se non assicurati di rovinargli la vita..basta osservare qualche sentenza a loro riferita..grazie del vs. tempo.
Rispondi Autore: alessandro mazzeranghi - likes: 0
04/03/2022 (09:18:41)
Begli spunti, mi riservo di rispondere con calma

Alessandro

PS grazie Lorenzo delle gentili parole
Rispondi Autore: Piero Rango - likes: 0
04/03/2022 (09:55:14)
Mi associo ai complimenti di Lorenzo, finalmente una analisi lucida e anche realistica del problema. Condivido però i dubbi di Carlo Tadini: nelle microimprese dove tipicamente nessun lavoratore può (per le capacità richieste) o vuole (per assunzione di responsabilità ulteriori) fare il preposto, l' unica soluzione che rimane secondo me è che il datore di lavoro stesso assume anche il ruolo di preposto. Speriamo che il legislatore chiarisca la terminologia usata nell' articolo in questione.
Autore: alessandro mazzeranghi
04/03/2022 (10:07:30)
La mia è una piccola azienda: a mio rischio (datore di lavoro) opero esattamente come detto, salvo casi particolari che regolamento, volta per volta, con un ordine di servizio, ma solo se lo ritengo concretamente utile alla sicurezza.
Rispondi Autore: alessandro mazzeranghi - likes: 0
04/03/2022 (10:04:51)
Begli spunti, mi riservo di rispondere con calma

Alessandro

PS grazie Lorenzo delle gentili parole
Rispondi Autore: g.giulianoalbo@gmail.com - likes: 0
04/03/2022 (10:42:42)
Analisi perfetta ma riferita ad aziende strutturate dove già da sempre è presente un capo reparto, un capo ufficio, ecc. Ma non è questo il contesto che ha fatto scaturire le modifiche al decreto 81/2008 ma bensì ricordiamo le attività in appalto e subappalto dove i morti hanno fatto scalpore. E quindi dobbiamo contestualizzare l'analisi della figura del preposto nel muratore più anziano che gli viene affidata questa responsabilità per poter accedere nel cantiere e magari nel prossimo cantiere non è più lui il preposto in quanto è cambiata la squadra e diventa a sua volta lavoratore. Difficile ritrovare l'articolo 2.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
04/03/2022 (12:00:45)
Parafrasando V. Boscov: Proposto è .... chi preposto fa!

L'obiettivo è la vigilanza.
Vigilanza che non deve essere tassativamente assidua e continuativa (la Cassazione Penale l'ha spiegato già quasi 30 anni fa insieme a cosa s'intenda per "vigilanza") neanche per il preposto
Quindi, se il datore di lavoro è in grado di esercitarla direttamente, il problema è risolto.
Il datore è e resta datore di lavoro ma non assume certo le funzioni di preposto.

Per le due commesse (Ciao Carlo) ci penserà il loro datore di lavoro che magari sarà alla cassa oppure periodicamente si farà un giretto in negozio.

Per la copertura assicurativa per danno, bisognerà vedere cosa dicono i CCNL.
Di certo non lo si può lasciare a sé stesso.

Come detto nel commento precedente, l'obiettivo delle modifiche miranti a far emergere dalle pieghe dell'art. 19 il dettaglio dei compiti dei preposti, è quello di spingere le microimprese o quelle disorganizzate a mettere un po' d'ordine in modo che chi fa il preposto, spesso senza averne consapevolezza, sia ben conscio dei propri doveri e dei propri diritti.
Rispondi Autore: Saccullo Mariano - likes: 0
04/03/2022 (17:06:17)
Sono responsabile del Settore servizi sociali in un piccolo Comune di poco meno di 5 mila abitanti.
I settori sono 5 con uffici dislocati in 7 edifici.
Compete al Sindaco nominare i responsabili della sicurezza: preposti al primo soccorso, alla gestione della evaquaziobe, alla vigilanza antincendio.
Quale è la differenza tra preposto ed addetto alla sicurezza?
Rispondi Autore: Saccullo - likes: 0
04/03/2022 (17:10:32)
Evacuazione
Rispondi Autore: paoloz - likes: 0
05/03/2022 (14:05:39)
rilancio anche qui visto che nessuno risponde sulla questione:

rimane il problema legato a questo aspetto: gli appalti. Il DL è obbligato ad indicare il nome del preposto al committente. Ma come qualche collega ha scritto in precedenza, anche io seguo aziende piccole che spesso mandano presso un appalto una persona sola. Quindi mi trovo a dover fare una scelta: indico - e formo- ogni singolo lavoratore come preposto di se stesso (che fa un po' sorridere); oppure indico un preposto che si trova magari a 200km di distanza e che non ha mai visto le problematiche dell'appalto.
Il primo dei due casi fa sorridere perchè il lavoratore dovrebbe auto-riprendersi ogni volta che non usa correttamente un DPI ecc; il secondo invece mette in difficoltà il DL perchè voglio vederlo, in caso di infortunio, a giustificare la nomina di un preposto che evidentemente non poteva esercitare le sue funzioni. Inoltre mi trovo un lavoratore "meno" tutelato degli altri che vanno in squadra e hanno un preposto che li aiuta e tutela dal punto di vista della sicurezza nello svolgimento del loro compito.
Personalmente penso che i lavoratori da soli presso appalti dovrebbero aver frequentato il corso di preposto ovvero dovrebbe essere istituito un corso ad hoc.
che ne pensano i colleghi e l'avv. Dubini?
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
05/03/2022 (14:25:28)
La domanda da farsi è: l'attività da eseguire necessita di qualcuno che effettui una vigilanza continua sull'operato del lavoratore a causa dei pericoli a cui questi è esposto oppure la formazione e l'addestramento fornito dal datore di lavoro permettono l'esecuzione dell'attività senza che il lavoratore sia esposto a pericoli non eliminabili o controllabili e, pertanto, la vigilanza può essete effettuata a spot con periodici affiancamenti del preposto durante l'esecuzione dell'attività.

Infine, per cortesia, non diciamo neanche per scherzo di nominare il lavoratore preposto di sé stesso.
Autore: paoloz
08/03/2022 (17:54:19)
Supponiamo che la risposta alla tua domanda è SI. La ditta è a 500km dall'appalto. Che fai? mandi uno ogni tanto spot?!?
E in ogni caso ci troviamo di fronte ad una contraddizione: se un lavoratore da solo presso un appalto è in grado di lavorare senza la vigilanza del preposto, perchè non possono esserlo in più lavoratori?!? il lavoratore da solo è discriminato e può rischiare? mentre gli altri hanno la presenza del preposto che verifica come lavorano e gli aiuta ad evitare che si facciano male?!
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
06/03/2022 (20:38:14)
Buonasera.
In tutto questo disquisire, non si considera minimamente la voce del diretto interessato, il quale, a ragion veduta, potrebbe flebilmente manifestare il suo dissenso al Datore di Lavoro / Dirigente con un :"Il preposto te lo fai tu!"
E allora, come la mettiamo?
Lo demansioniamo, lo licenziamo per giusta causa, gli diamo un aumento di stipendio per convincerlo, cosa gli facciamo, a costui che si rifiuta di fare il preposto?
No, perché, letta così, la norma sanzione il Datore di Lavoro se non individua il preposto. Ma se lo individuo e lui mi risponde: "Il preposto te lo fai tu!", non l'ho individuato...
Facciamo come per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, cioé il referendum per dover introdurre l'RLST, perché nessuno vuol fare l'RLS interno?
Cosa rispondo ad un Datore di Lavoro che non ha PREPOSTI a disposizione, perché tutti, viste le sanzioni, giustamente si rifiutano?
Grazie.

Rispondi Autore: silvia - likes: 0
07/03/2022 (13:55:28)
Mi chiedo: il preposto deve essere sempre presente? Insomma un ospedale con turni notturni, deve per forza avere il preposto? Uno al mattino, al pomeriggio e notte?
Se così fosse avremo tutti preposti almeno i professionisti ovvero gli infermieri, 16-17 persone per reparto. Non è forse un appiattimento del ruolo? Che ne pensate?
Rispondi Autore: paoloz - likes: 0
08/03/2022 (17:47:20)
secondo me c'è una lacuna legislativa su questo aspetto e cioè il caso dei lavoratori che vanno presso un appalto da soli. L'appaltatore è obbligato per legge ad indicare il preposto.
Il preposto non può essere preposto di se stesso per definizione. Quindi il DL è costretto ad indicare come preposto una persona che chissà dove sta e non può vigilare sul lavoratore.
A questo punto se va bene per un lavoratore, non vedo perchè non possa andare bene per due o tre.... Oppure appena si è in due, tac, scatta il preposto perchè uno dei due lo è di fatto sicuramente....
E in ogni caso se il lavoratore è da solo presso l'appalto, come capita spessissimo, in caso di incidente e di fronte ad un giudice, come se la cava il DL che ha nominato un preposto che non poteva di fatto fare il preposto perchè era da tutt'altra parte?!? secondo me molto male...
Quindi è evidente che in questo caso il lavoratore da solo dovrà avere una formazione diversa dal semplice lavoratore e molto più vicina a quella del preposto: non per auto-ammonirsi quando sbaglia, ma per capire meglio i rischi del contesto lavorativo.
Rispondi Autore: Fabrizio - likes: 0
14/03/2022 (10:13:05)
Articolo interessantissimo e che fornisce chiarimenti sull'argomento.
Forse erro ma non trovo da nessuna parte che il datore di lavoro debba obbligatoriamente individuare nela propria organizzazione un"Preposto". Ovviamente ciò è riferito all'mbito organizzativo azendale e trovo l'aggancio al quesit formulatom dal colega quando parla di piccolo negozio con due soli dipendenti.
Forse la risposta la si può trovare nell'articolo 2087 del CC, in ciò la scelta di individuare o meno un preoposto costituisce scelta del DL che deve comuqnue garantire i principi costituzionali della sicurezza
Rispondi Autore: Alessandra - likes: 0
17/04/2023 (10:54:01)
Gentile dott. Mazzeranghi,
dalla definizione di preposto e dagli obblighi e compiti ad esso collegati si evince che la funzione di preposto è collegata al coordinamento di persone. Qualora sia individuato in azienda un coordinatore del turno (es. capoturno notturno) in assenza di una struttura di riporto gerarchico ( gerarchicamente i colleghi non riportano a lui ma è identificato come capoturno e quindi referente per tutte le attività inclusi gli aspetti di sicurezza) lo stesso può configurarsi come preposto? Relativamente invece ad un responsabile di impianto che non coordina persone, lo stesso può, al contrario, non considerarsi come preposto in quanto l'ambito di attività è inerente alla sola conduzione dell'impianto anche se legato ad aspetti di sicurezza dello stesso?
La ringrazio.
Alessandra

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!