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La scoperta del preposto

La scoperta del preposto
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Preposti

10/02/2022

Le ultime novità legislative sembrano aver scoperto il ruolo del preposto formalizzando dei compiti che, in realtà, erano noti ed espletati dalla notte dei tempi, almeno nelle aziende con un minimo di organizzazione.

Come noto agli addetti ai lavori, la figura del “Preposto” all’interno dell’organizzazione aziendale è stata formalmente introdotta dai decreti presidenziali degli anni ’50.

Il D. Lgs. N. 81/2008, da ultimo, ha fornito la definizione di “Preposto” indicandone gli obblighi all’art. 19.

Le recenti modifiche apportate dalla Legge n° 215/2021 che ha convertito in legge il D. L. 146/2021, hanno modificato gli obblighi di questa figura indicati all’art. 19.

Per l’ennesima volta non si può non constatare che il nostro legislatore è ormai abituato a fare il solito minestrone inserendo in un provvedimento legislativo riguardante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, anche i provvedimenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

 

A memoria, chi scrive, ricorda che questa prassi cominciò nel 1989  con il decreto di rifinanziamento dei cantieri di Italia ’90 dove fu introdotto un comma (in seguito della morte di 5 lavoratori caduti dall’alto durante la costruzione della copertura dello stadio La Favorita di Palermo), dove si imponeva a tutte le imprese operanti in questi cantieri, la redazione di un non meglio precisato “Piano di Igiene e Sicurezza” e mi ritrovai, in pochissimo tempo, a dover redigere questo documento per l’esecuzione di una grande opera, attingendo alle istruzioni sicurezza che avevo già elaborato per l’impresa in cui lavoravo allora.

Quindi, questa fu la prima conferma che in Italia, il sistema prevenzionale, era allora ed è tuttora, da “manutenzione a guasto” visto che si interviene solo dopo che eventi tragici impattano emozionalmente sulla pubblica opinione facendo sì che i politici, alla perenne ricerca del consenso, forniscano la solita risposta “tampone” che non sposta di un millimetro il problema verso una sua soluzione.

Anche con la Legge n° 215/2021, il copione è stato lo stesso: ad un aumento delle attività produttive post crisi da Covid19, sono aumentati gli infortuni sul lavoro e la risposta politica è stata la stessa. Insomma, nulla di diverso da quanto già avvenuto più di 30 anni fa.

 

Comunque, andando ad analizzare il provvedimento, limitatamente alla figura del preposto, la prima modifica la troviamo all’art. 18 comma 1 riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

 

Qui è stata introdotta la lettera b-bis) che testualmente recita:

<<b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività>>.

Oggi, nel D. Lgs. n° 81/2008, il preposto viene definito come <<persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa>>.

 

L’art. 19 del D. Lgs. n° 81/2008 è stato modificato dalla L. n. 215/2021; la lettera a) del comma 1 dell’art. 19 è, oggi, il seguente:

<< a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti>>.

 

Al comma 1 dell’art. 19 è stata aggiunta la lettera f-bis) che testualmente recita:

<<f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate>>.

 

Le novità riguardano anche l’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) dove è stato aggiunto il comma 8-bis:

<<8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto>>.

 

Infine, sempre riguardo il preposto, un’altra modifica la troviamo all’art. 37 dove è stato modificato il comma 7 ed aggiunto il comma 7-ter:

<< 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo>>.

<<7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi>>.

Fatto l’elenco delle principali modifiche riguardanti la figura del preposto, analizziamo ciascuna di esse.

 
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Art. 18 comma 1, lett. bbis) – Individuazione del preposto

Innanzi tutto, è opportuno evidenziare che il legislatore dove aveva ritenuto necessario si dovesse procedere all’esecuzione delle attività con la presenza del preposto, lo aveva specificatamente previsto nelle norme. Infatti, basta dare un’occhiata, ad esempio, agli artt. 123, 136, 145, 149 e 151 del Capo II del Titolo IV, in parte con contenuti già presenti nel D.P.R. n° 164/1956, del decreto per averne conferma.

Prima di analizzare i contenuti delle modifiche apportate, è necessario fare una premessa e provare a comprendere perché sia stato utilizzato il termine “individuare” e non, come fatto per RSPP, CSP, CSE, ecc., il termine “designare” o “nominare”.

Per comprendere il significato di “individuare” dobbiamo far ricorso al vocabolario della lingua italiana.

Sul vocabolario della Treccani il significato attribuito al verbo “individuare” è il seguente:

  • <<Conferire a una realtà determinata il carattere che la distingue dalle altre>>;
  • <<Determinare, indicare, o riconoscere con precisione>>.

Nello stesso vocabolario il significato di “nominare” è il seguente:

  • <<Assegnare qualcuno a un ufficio, a una carica, a un grado, a una funzione, ecc., di solito seguendo un procedimento o una prassi ben definiti e nelle prescritte forme>>.

A sua volta, il significato di “designare” è il seguente:

  • <<Indicare, proporre una persona per un determinato ufficio>>.

 

Dalla semplice disamina del significato attribuito ai tre termini, appare palese che il legislatore non ha compiuto un errore nell’utilizzo della parola “individuare” come paventato dai profeti dell’integralismi repressivo in pieno delirio onanistico ma ha, invece, voluto ben distinguere tra un obbligo di nomina del preposto tout court in tutte le realtà aziendali e l’individuazione formale di questi a fronte di una realtà organizzativa che è già caratterizzata dalla presenza di soggetti che, nello specifico contesto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

Se invece si facesse passare l’idea, propinata dai soliti profeti dell’integralismo repressivo che appestano il nostro settore, della nomina sistematica di un preposto, ci potremmo trovare nella situazione assurda dove, in un negozio di abbigliamento con un datore di lavoro e una commessa dipendente, sia necessario individuare prima e nominare dopo un preposto.

 

Insomma, va chiarito che se l’obiettivo è quello della vigilanza sull’operato dei lavoratori, questa può essere garantita dallo stesso datore di lavoro essendo presente in azienda. Ad esempio, se nel negozio di abbigliamento citato, le commesse fossero due, il discorso non cambia perché lo stesso datore di lavoro, essendo presente sul luogo di lavoro, è perfettamente in grado di esercitare una vigilanza sulle due collaboratrici.

Addirittura, anche se il datore di lavoro non fosse stabilmente presente in negozio, l’individuazione del preposto e poi la nomina avverrà se e solo se una delle due commesse, in concreto, eserciterà le funzioni come descritte nella definizione di preposto (art. 2 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 81/2008) e non perché essendo in due, una delle due deve obbligatoriamente vigilare sull’altra.

 

Al di là di questa estremizzazione, se, ad esempio, in un’azienda industriale, ciò non avvenisse, e cioè se il datore di lavoro non potesse garantire la vigilanza direttamente, allora dovrà prima individuare nella sua organizzazione colui che, in concreto, esercita quanto indicato dall’art. 2 comma 1, lett. e) del decreto e poi formalmente nominarlo/designarlo.

 

Infatti, la stessa Cassazione Penale ha più volte ripetuto nelle sue pronunce che è la complessità dei processi aziendali che richiede la presenza dei preposti per coadiuvare il datore di lavoro.

 

Quindi, l’obiettivo del legislatore è quello di evitare che nelle aziende poco strutturate ed organizzate ci siano soggetti che espletino, di fatto, le funzioni di preposto spesso senza essere consci dei loro doveri (e diritti).

 

L’individuazione e la successiva formale nomina formale, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe produrre una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nei soggetti citati (sull’argomento vedasi anche un mio precedente contributo “ Il ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro”).

 

In conclusione, va anche detto che già oggi il preposto è “individuato” nella maggior parte dei casi.

Ad esempio, nei cantieri edili, i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, impongono l’indicazione del capocantiere (p. 3.2.1 lett. a.6) dell’allegato XV).

Nel DVR, se redatto con un minimo di competenza, i preposti sono indicati nell’apposito organigramma facente parte integrante del citato documento.

Senza, poi, dimenticare, le aziende che hanno un sistema di gestione sicurezza certificato secondo le UNI ISO 45001, dove le figure a cui sono attribuiti specifici compiti e responsabilità, devono essere espressamente individuate.

 

In merito all’emolumento, lasciando da partegli aspetti puramente contrattuali, la stessa definizione di preposto dell’art. 2 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 81/2008 identifica un soggetto che, occupando una posizione sovraordinata rispetto agli altri lavoratori, dovrebbe già avere, da contratto, un inquadramento e un emolumento superiore. In caso contrario si rischia di far passare un messaggio errato e cioè che fino a ieri la sicurezza sul lavoro in azienda era un problema degli specialisti (RSPP, ASPP, consulenti, ecc.) e da domani, divenendo anche un problema del preposto, questi abbia diritto ad una retribuzione maggiorata in quanto si sta accollando dei nuovi obblighi.

 

Infine, per quanto riguarda la previsione inerente la tutela del preposto e cioè non subire pregiudizi a causa dello svolgimento della propria attività, sembra che il legislatore voglia costruirgli intorno un ombrello di tutela simile a quello già previsto per il RLS (art. 50 comma 2 secondo periodo del decreto).

Qui sembra che, con le modifiche apportate agli art. 18 e 19, gli obblighi del preposto siano mutati radicalmente e, pertanto, possa oggi adottare misure drastiche, come l’interruzione dell’attività e, di conseguenza, possa divenire bersaglio degli strali dei vertici aziendali.

Come si evidenzierà più avanti, in realtà, si potrà parlare solo di una maggiore enfatizzazione del ruolo del preposto ma non certo di veri e propri nuovi obblighi, in quanto la maggior parte delle azioni previste dalle modifiche effettuate, erano già rientranti nell’ambito delle attribuzioni del preposto.

 

Art. 19 comma 1, lett. a) – Obblighi dei preposti

Riguardo tale modifica, i soliti profeti dell’integralismo repressivo in preda ad un attacco di priapismo normativo, stanno già spacciando in giro l’obbligatorietà di una vigilanza continua con una presenza costante del preposto atta ad individuare e bloccare sul nascere qualunque comportamento pericoloso.

Ritornando sul pianeta Terra, appare evidente che tale approccio non sia sostenibile.
Infatti, un comportamento pericoloso o una situazione pericolosa possono concretizzarsi anche in tempi rapidissimi e, pertanto, non evitabili dal Preposto anche se questo fosse, ad esempio, presente in reparto.

Quindi, ci troveremmo di fronte ad una condotta penalmente inesigibile.

Cosa diversa, invece, è il tollerare nel tempo un comportamento o una situazione pericolosa nota senza adoperarsi per eliminarla.

È in questa logica che va inteso il provvedimento del legislatore che, vale la pena ricordarlo, non ha fatto altro che:

  • esplicitare e dare una maggiore enfasi a quanto già era previsto nel precedente comma 1 lett. a) del decreto a carico del preposto;
  • far riferimento ad una corposa giurisprudenza della Cassazione Penale che ha definito il perimetro delle responsabilità del preposto riguardo le modalità di espletamento dell’obbligo di vigilanza.

  

Art. 19 comma 1, lett. fbis) – Obblighi dei preposti

Anche in questa modifica, in concreto, non si vede alcuna novità.

Infatti, l’obbligo riguardante l’intervento del preposto, in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, fino ad interrompere, se necessario, temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, non è altro che l’esplicitazione di quanto già previsto nella definizione di preposto e dal preesistente art. 19.

Anche in questo caso è sufficiente leggere la sola definizione di preposto dell’art. 2 comma 1, lett. e) del decreto per averne conferma.

Visto che il preposto doveva già:

  • sovrintendere all’attività lavorativa,
  • garantire l’attuazione delle direttive ricevute,
  • controllare la corretta esecuzione delle citate direttive e
  • esercitare un funzionale potere d’iniziativa,

queste sole previsioni già confermano quanto detto prima e cioè che il preposto, in quanto tale, è già organizzativamente sovraordinato agli altri lavoratori, obbligato ad esercitare una funzione di vigilanza e, pertanto, soggetto legittimato ad intervenire sia per il concreto “rispetto delle regole” che per l’adozione di misure volte ad evitare che gli eventuali comportamenti e situazioni pericolose portino a conseguenze ben peggiori per la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, ivi compresa l’interruzione dell’attività del lavoratore e, ove necessario in base ad una sua valutazione frutto delle competenze possedute per rivestire il ruolo, l’interruzione della specifica attività che espone uno o più lavoratori ad un pericolo concreto.

 

Art. 26 comma 8bis – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

La richiesta del legislatore, a carico dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori che eseguono attività di appalto/subappalto all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva di un datore di lavoro committente, di indicare espressamente a quest’ultimo il personale che svolge la funzione di preposto, tanto per cambiare, non è certo una novità.

Infatti, le aziende committenti, almeno quelle con un minimo di organizzazione, nell’ambito delle attività di cooperazione coordinamento, hanno sempre chiesto ai propri appaltatori di indicare il nominativo del/i soggetto/i aventi l’incarico di sovrintendere alle attività lavorative dei propri collaboratori ed interfacciarsi con il personale del datore di lavoro committente al fine della reciproca informazione.

 

I nominativi del/i preposto/i dell’appaltatore e dei subappaltatori, erano anche riportati all’interno del DUVRI nella parte riguardante l’anagrafica delle imprese appaltatrici.

In conclusione, anche in questo caso siamo di fronte solo una maggiore enfatizzazione di qualcosa che era già in atto, almeno nelle imprese con un minimo di organizzazione e dei validi consulenti.

 

Art. 37 commi 7 e 7ter – Formazione

Per quanto riguarda questa modifica, il legislatore ha ritenuto rimandare ad un nuovo Accordo Stato Regioni, da adottarsi entro il prossimo 30 giugno, la rivisitazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione dei preposti (insieme a datori di lavoro e dirigenti). In particolare, il comma 7ter ribadisce che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Qui va, innanzi tutto chiarito che non è assolutamente vero, come pubblicizzano i “corsifici” e come scrivono alcuni commentatori su varie testate che l’aggiornamento periodico dei preposti, prima previsto come quinquennale, essendo divenuto oggi biennale, imponga immediatamente alle aziende l’onere di procedere con l’aggiornamento dei preposti nei casi in cui siano passati, all’entrata in vigore della legge n° 215/2021, i due anni dall’ultimo aggiornamento.

 

Infatti, per demolire tale affermazione basta andare a leggere sia l’art. 11 delle Preleggi che l’art. 25 comma 2 della Costituzione.

Nel primo caso, l’art. 11 delle Preleggi ribadisce che <<la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo>>.

Nel secondo caso l’art. 25 comma 2 recita testualmente: <<Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso>>.
Pertanto, visto che l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della L. n° 215/2021 sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 21/12/2021, questa non può certo avere effetto retroattivo con la conseguenza che non sarà necessario fare la “corsa all’aggiornamento” con buona pace dei tanti “corsifici” nati come funghi dopo la piaggia settembre grazie alle maglie larghissime del D. Lgs. n° 81/2008.
Ad oggi, salvo chiarimenti interpretativi, riguardanti anche il significato dei “corsi in presenza” (FAD sincrona è da ritenere equivalente?), i preposti che hanno il quinquennio che scade entro il 21/12/2023 (due anni dall’entrata in vigore della L. n° 215/2021), rispetteranno la scadenza prevista mentre i preposti che hanno la scadenza del quinquennio dopo il 21/12/2023 è opportuno che effettuino l’aggiornamento entro tale data.

 

Conclusioni

Volendo essere sintetici potremmo far ricorso a William Shakespeare che nel 1599 scrisse una tragicommedia ambientata, guarda un po’, in Italia a Messina e definire il tutto come Molto rumore per nulla.

Comunque, a parere di chi scrive, più che di novità legislative si dovrebbe parlare di una enfatizzazione delle funzioni del preposto mirante ad esplicitare maggiormente gli obblighi prevenzionali di questa figura nodale del processo preventivo e far acquisire al soggetto una maggiore consapevolezza del proprio ruolo anche attraverso percorsi formativi adeguati.

 

Senta temere di essere smentito, chi scrive ritiene che il nuovo provvedimento riguardante il preposto non richiederà alcun stravolgimento nelle aziende con un’organizzazione prevenzionale sedimentata e stratificata.

 

Le altre, perlopiù piccole e microimprese, molto probabilmente, continueranno a fare come hanno sempre fatto senza neanche porsi il problema di formalizzare l’individuazione del preposto e la sua successiva nomina e ciò fino a quando, il consulente di fiducia che, in genere, non è il RSPP esterno ma il consulente del lavoro o il commercialista, glielo faranno presente magari perché imbeccati da qualche loro nota associativa. Alla fine, tutto si risolverà con la compilazione di un incarico su un facsimile fornito dal consulente di fiducia da tenere a disposizione dell’ente di vigilanza nel caso di visite ispettive.

 

Il tentativo del legislatore di far chiarezza su questa figura, però, va visto positivamente specialmente se darà una spinta al miglioramento dell’organizzazione prevenzionale nelle piccole e microimprese, visto che in Italia, su 4,35 mln di imprese, il 94,8% di queste ha meno di dieci dipendenti, evitando che il tutto si riduca all’ennesimo formalismo.

 

Per il resto, si aspetta fiduciosi che oltre alla sbandierata Procura Nazionale del Lavoro, proposta come “soluzione finale” ai problemi riguardanti la sicurezza sul lavoro, oltre ad intervenire a valle degli effetti come farà la citata nuova istituzione, si intervenga anche su tanti altri aspetti a cominciare dal sistema di qualificazione delle imprese (vedasi Puntosicuro “ Una proposta per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”) nonché si cominci a ragionare sul come attuare tanti altri interventi già proposti da chi scrive, in passati contributi come, ad esempio, in “Sistema prevenzionale da manutenzione a guasto: che fare?”.

 

In conclusione, non resta che stare a vedere cosa succederà e cioè se ai tanti proclami di questi ultimi mesi seguiranno realmente fatti concreti in grado di incidere positivamente sul nostro sistema prevenzionale da “manutenzione a guasto”.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione






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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
10/02/2022 (07:28:22)
Grazie Carmelo, concordo in pieno. Chiarissimo ed ineccepibile come sempre.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
10/02/2022 (07:37:01)
Come sempre, un ottimo articolo dell'Ing. Catanoso: chiarissimo e comprensibilissimo, non può che essere condiviso.
Rispondi Autore: Camillo Il Grande - likes: 0
10/02/2022 (08:01:16)
Commento chiaro ed esaustivo. Tecnica di redazione e proprietà di linguaggio spettacolare. Da usare nelle aule di giustizia.
Rispondi Autore: Francesco Catuogno - likes: 0
10/02/2022 (08:12:31)
Ottimo articolo, complimenti, condivido su tutta la linea.
Rispondi Autore: Damiano - likes: 0
10/02/2022 (08:18:56)
Ottimo commento, condivido in toto
Rispondi Autore: Marco Zara - likes: 0
10/02/2022 (08:19:21)
Non trovo corretta l'indicazione sulla scadenza dell'aggiornamento formativo dei preposti al 21/12/2023. Per il combinato diaposto dei commi 7 ter, 7 e 2 secondo periodo dell'articolo 37, l'indicazione della scadenza dell'aggiornamento è demandata all'Accordo del 30 Giugno 2022.
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
10/02/2022 (08:41:22)
Ottimo articolo Carmelo. Molto chiaro e condivisibile.
Ho una opinione leggermente diversa sul fatto che non sia cambiato nulla. E' vero che nella sostanza non è cambiato nulla, ma aver esplicitato, in modo chiaro, che sei tenuto a fermare il comportamento a rischio o l'attività, se ritenuto necessario, fa chiarezza, toglie degli alibi a chi a paura a intervenire, soprattutto avendo chiaro che non ci possono essere ritorsioni. Nella formulazione precedente la cosa non era cosi chiara, e nel dubbio, meglio non intervenire. Poi sappiamo che non è la legge che può far cambiare le cose ma l'organizzazione delle aziende. E nelle micro e piccole il problema è il Datore di lavoro.
E non cambierà certo frequentando il corso.

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/02/2022 (08:48:44)
Per Zara.
Questo è un punto che va chiarito per il semplice fatto che la norma è entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla G.U., senza indicare da quando partono i due anni.
Fino a quando non avremo il nuovo Accordo (entro il 30 giugno 2022), la lettura, a mio parere, è questa.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/02/2022 (08:56:31)
Per Riccardo Borghetto.
Hanno solo esplicitato qualcosa che, in un'azienda con un minimo di organizzazione, il preposto doveva già fare .
Basta prendere un mansionario e lo si trova scritto.
Le tutele sono già attive anche per lui come da legge n. 300/1970.
Poi sappiamo bene come andavano, come vanno e come andranno le cose nelle aziende di un certo tipo e su cui il legislatore, con queste modifiche, voleva intervenire

Di positivo, come ho evidenziato nell'articolo, queste modifiche, dovrebbero far acquisire una individuale maggiore consapevolezza del proprio ruolo di Preposto.
Esercitare in concreto il ruolo, è tutto un altro discorso.
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
10/02/2022 (09:54:53)
CONCORDO pienamente sul fatto che NULLA è cambiato rispetto alle precedenti previsioni legistative.
TUTTAVIA non può che essere apprezzata la volontà del Legislatore di mettere in giusta evidenza le responsablità, in merito alla sicurezza, già esistenti in capo al preposto.
Infatti a chi ha un poco di esperienza sul campo non può sfuggire che si arriva al "titolo" ed alle responsabilità di Preposto con meriti quasi esclusivamente collegati alle capacità tecniche ed organizzative. Pur esistendo, la "valenza" sicurezza non mi è mai apparsa predominante nelle scelte.
Anche nelle esperienze formative è sempre stato un grande problema fare passare il concetto che " l’attuazione delle direttive ricevute", riguardasse anche le direttive in merito alla sicurezza e che "controllare la corretta esecuzione delle citate direttive " riguardasse anche, a pari dignità della Qualità di Prodotto e degli obbiettivi di Produzione, anche le procedure di sicurezza.
Vorrei, infine, sollevare una problematica,
Nelle aziende piccole e medie l'RLS potrebbe coindere con la figura di Preposto con compiti non sempre sovrapponibili COSI' COME ora CHIARAMENTE ESPLICITATI e sicuramente, a mio avviso, fonte di conflitti esistenziali e formali.
Ripeto era così già prima...ma ora è detto in modo tale che nessuno può dire di "non averlo capito".
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0
10/02/2022 (10:14:28)
Ben venga una maggior presa di coscienza del Legislatore nostrano, attraverso le puntualizzazioni evidenziate delle modifiche dell’Art. 19, del fondamentale ruolo del Preposto (concordando con Ing. Catanoso: non si può parlare che di puntualizzazioni degli obblighi già previsti nella previgente formulazione).
Ben venga anche la correzione di rotta costituita dalla presa di coscienza del Legislatore nostrano che a questo ruolo debbano essere fornite maggiori conoscenze e competenze attraverso l’obbligo di un più frequente aggiornamento formativo, e nella modalità probabilmente più efficace (superando ad es. anche la possibilità che l’aggiornamento da lavoratore fosse valido anche come aggiornamento da preposto).
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
10/02/2022 (10:26:43)
Tutto chiaro e spero che questo articolo possa illuminare le menti di quelli che "il preposto va nominato a prescindere". Spero anche io che questa integrazione normativa possa essere da input per rivedere in meglio l'organizzazione di tante micro-imprese
Rispondi Autore: Rocco Vitale, Presidente AiFOS - likes: 0
10/02/2022 (10:46:58)
Una bella e seria analisi da condividere completamente.
Le considerazioni di Carmelo Catanoso iguardano gli aspetti sostanziali per superare il formalismo della norma costruita con pezzi di carta.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
10/02/2022 (11:43:48)
Catanoso for President... (ottimo articolo, come sempre)
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
10/02/2022 (12:25:18)
Sostanzialmente condivido l'analisi di Catanoso. Non è cambiato molto rispetto a prima ma ......qualcosa è cambiato.
Avere definito un obbligo preciso e sanzionato di individuazione del preposto spinge/costringe le aziende a porsi il problema di chi effettua l'attività di vigilanza e toglie spazio alla situazione da "patologia organizzativa" del preposto di fatto. Trovo curiosa l'idea di un preposto individuato dal DDL che opera di fatto come preposto.
Le novità su poteri e obblighi, unite alla maggior frequenza delle attività formative, porteranno probabilmente a una maggior consapevolezza del ruolo.
Il vero problema non affrontato, ma decisivo, è l'effettiva attuazione dell'attività di vigilanza. Nella maggioranza delle imprese, piccole e grandi, non viene effettuata e comunque è scarsamente formalizzata. Credo sia un aspetto sul quale gli enti di controllo dovrebbero iniziare ad agire.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
10/02/2022 (12:45:01)
Ottimo commento, molto esaustivo, ma leggendo anche i commenti mi sembra di aver capito che la presenza del preposto sul lugo di lavoro non sempre è obbligatoria.
E' vero che il legislatore dove ha voluto specificare l'obbligo di presenza per alcuni lavori l'ha fatto esplicitamente (normativa degli anni 50) ma il preposto è il soggetto che deve sovraintendere, vigilare, correggere comportamenti e adesso anche intervenire e quindi, per poter svolgere tale ruolo, a mio parere, deve essere sempre costantemente sul luogo di lavoro, facendo salvo ovviamente il caso in cui è presente il datore di lavoro che assorbe tale funzione.
Faccio un esempio, in un cantiere dove operano due operai e accade un infortunio perchè uno di loro non indossava il DPI fornito, in questo caso se il datore di lavoro non ha provveduto a individuare il preposto oppure, come spesso accade, l'ha individuato nella figura del classico geometra che gira in tutti i cantieri più o meno una volta al giorno, cosa succede a livello di responsabilità per il datore di lavoro?
Rispondi Autore: Larghi Simone - likes: 0
10/02/2022 (13:15:36)
Ottima disamina! speriamo che si riesca in fretta a far cambiare idea a quelli che in questi giorni..: "il datore di lavoro si deve autonominare preposto, se non ha preposti"; "Il datore di lavoro deve frequentare il corso preposti"; "Il datore di lavoro deve nominare preposto anche l'unico dipendente in organico" oppure "il lavoro in solitario potrebbe essere vietato perchè non si può nominare preposto il lavoratore che lavora da solo"
Rispondi Autore: Marco Feliziani - likes: 0
10/02/2022 (14:15:14)
Grazie Carmelo, sempre preciso sul pezzo. Purtroppo ci si imbatte sempre di piú con interpretazioni che nulla hanno a che vedere con la corretta lettura della norma e che alla fine producono solo carta
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
10/02/2022 (14:53:03)
Ottimo ed esaustivo articolo come di consueto a cura del Autorevole autore ing. Catanoso.
In particolare mi riconosco c9n quanto esplicitato nella parte che riguarda l'art 19. Nulla da aggiungere e credo che qui davvero nessuno di noi si satebbe potuto aspettare l'invenzione della "ruota". Almeno per me...
Per il resto sottoscrivo le parole del utente Camillo il Grande.
Grazie. Un cordiale saluto a tutti.
Rispondi Autore: Paolo Trentarossi - likes: 0
10/02/2022 (16:40:59)
Ottimo come sempre il resoconto di Carmelo, preciso e puntuale.
Rispondi Autore: Medlav - likes: 0
11/02/2022 (15:48:16)
Ottimo articolo, degno di riflessione. Fa fuoco su alcuni aspetti, strappando un sorriso grazie all' "delurio onanistico" e "priapismo normativo"...
Rispondi Autore: Luca Di Sabato - likes: 0
11/02/2022 (17:17:56)
Complimenti per l'articolo, soprattutto nel mandare un messaggio di concretezza e non burocratizzazione!

Rispondi Autore: Leonardo Cuccaro - likes: 0
12/02/2022 (07:24:05)
Ha ragione Catanoso quando afferma che la regina di tutti i mali è "la mentalità dell'intervenire a guasto". Come se fossimo geneticamente progettati a prediligere la PROTEZIONE, a danno invece della PREVENZIONE che è l'unica arma in grado di ridurre una probabilità di accadimento di un qualsiasi evento sinistro. Questa propensione genetica (ed alludo sempre alla strategia della TOPPA o delle PEZZA) è comunque senza ombra di dubbio scientemente ricercata in quanto ci si affida "all'overconfidence" (gli incidenti accadono soltanto agli altri) ed alla falsa convinzione che "la manutenzione a guasto" permetta un aumento dei margini di contribuzione (così faccio più utili). Non sarebbe una cosa sbagliata se nelle scuole gli insegnanti spiegassero per bene a tutti il concetto di COSTO OPPORTUNITA'.
Per quanto riguarda la "onnipresenza o meno" del PREPOSTO per la sua vigilanza ATTIVA, non dimentichiamoci che nelle aule di tribunale è diffusa e riconosciuta una antica regola, mai contraddetta dalla giurisprudenza moderna, ossia il brocardo latino "AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR" ossia "NESSUNO E' TENUTO ALLE COSE IMPOSSIBILI".
Rispondi Autore: Leonardo Cuccaro - likes: 0
12/02/2022 (07:28:23)
Un PREPOSTO sarà ritenuto responsabile di una malattia professionale o di un infortunio di un lavoratore quando risulterà essere stato negligente nello svolgimento della sua funzione di controllo, per aver tollerato comportamenti e pratiche non conformi alla legge e alle regole dettate dal Datore di Lavoro. Ecco perché Catanoso ha ragione quando afferma che nella sostanza quasi nulla è cambiato ma solo enfatizzato alcuni aspetti, come ad esempio il concetto espresso già nel lontano 1955 con l'Art.4 com1 del DPR 547 ..."DISPORRE ED ESIGERE CHE I SINGOLI LAVORATORI OSSERVINO LE NORME DI SICUREZZA ED USINO I MEZZI DI PROTEZIONE MESSI A LORO DISPOSIZIONE....."
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/05/2022 (08:55:02)
Il nuovo obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare la cattiva prassi che porta al preposto di fatto

La Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati dedica un paragrafo a quello che definisce esplicitamente “il nuovo obbligo del datore di lavoro di individuare i preposti”, anche per contrastare la cattiva prassi di non nominarli (c.d. preposto di fatto).

Al punto 5 (dedicato a “L’importanza del sistema dei controlli interni: la figura del preposto per la prevenzione e protezione dei lavoratori”), la Commissione Parlamentare precisa che “la presente parte della relazione è incentrata sulle modifiche normative di riforma introdotte agli articoli 18 e 19 del D.Lgs 81/08 (Art.18 comma 1, lettera b-bis e Art.19 comma 1, lettera a) con il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n° 146 e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2021 n° 215).”

Sottolinea che “tutte le modifiche normative introdotte con i suddetti atti legislativi sono state sollecitate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta e si inseriscono nel principale obiettivo di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso la normazione e l’elaborazione di migliori prassi organizzative in materia di informazione, formazione, assistenza e vigilanza sia interna alle aziende, sia amministrativa da parte degli Enti ispettivi esterni” (Relazione Intermedia 20 aprile 2022, pp.70 e ss. Fonte: Senato della Repubblica).

Il che chiarisce una volta per tutte che “l’obbligo penalmente rilevante di individuare il preposto o i preposti si evidenzia come una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro. Infatti, tutte le precedenti regolamentazioni, in materia, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovraintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l’obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.”

La Commissione Parlamentare sottolinea che “il nuovo obbligo di individuazione del preposto o dei preposti introdotto dalla legge di riforma, sopra citato, potrà condurre, almeno per le motivazioni suddette, alla fine della diffusissima prassi aziendale organizzativa, portata avanti negli ultimi 30 anni, di non individuare formalmente il preposto o i preposti, ma nella migliore delle ipotesi di limitarsi semplicemente a formarli secondo i dettami del art. 37 del D.Lgs 81/08.”

La Commissione sottolinea che “tale prassi organizzativa aziendale si è tradotta, negli anni, nella copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha molto spesso inserito nel novero dei condannati per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose, in materia di sicurezza sul lavoro, i cosiddetti “preposti di fatto””.

La Relazione ricorda che “la figura del “preposto di fatto” deve essere fatta risalire ad un orientamento costante e consolidato della Corte di Cassazione di applicazione del “principio dell’effettività”. Secondo questo principio giurisprudenziale, che trova particolare applicazione alle cosiddette norme di ordine pubblico, che riguardano beni costituzionalmente garantiti, come ad esempio la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, in mancanza di investiture formali dei preposti per la sicurezza, si deve fare riferimento alle funzioni di preposto nella sostanza svolte a fini produttivi.”

La Commissione d’Inchiesta osserva che “è agevole notare che l’orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell’attribuzione “ai preposti di fatto” di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovraintendevano alle attività produttive.”

Dunque “la contraddizione organizzativa di preposti che vigilano per la produzione ma non anche per la sicurezza, dovuta alla mancanza di un obbligo di legge di nomina, da un lato ha sicuramente indebolito l’attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall’altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi.”

Secondo la Relazione della Commissione Parlamentare, “pertanto, a seguito della recente riforma operata dalla Legge 215 del 2021, che ha introdotto l’obbligo di individuazione dei preposti, verrà con ogni probabilità dismessa progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all’interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni.”

Secondo la Commissione d’Inchiesta, “in conclusione, va detto che la rilevanza anche in sede penale contravvenzionale del citato obbligo di individuazione del preposto o dei preposti, rende opportuno che tale individuazione debba avvenire con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, non foss’altro a fini probatori dell’avvenuto adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente. … “infatti, nell’ipotesi in cui nell’ambito di una vicenda processuale relativa a danni da lavoro dovesse essere rilevata, tra le altre cause, anche quella di una mancata attività di vigilanza, in assenza di un atto tracciato di individuazione formale del preposto, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l’attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto, sia l’attribuzione della responsabilità per il conseguente delitto di lesioni o di omicidio colposo di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.”

Va ringraziata la dott.ssa Anna Guardavilla che per prima ha messo nella dovuta evidenza la portata di questo documento fondamentale.

Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
15/05/2022 (20:43:24)
Ottimo articolo, chiaro e preciso, diverso dai soliti copia-incolla selvaggi, pieni di virgolettati, di cui altri sono veri e propri maghi.

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