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FAQ Accordo Stato Regioni 2025: formazione su attrezzature di lavoro
Roma, 22 Apr – Come già anticipato nell’articolo “ Formazione sicurezza lavoro: le indicazioni delle FAQ sull’ASR 2025”, a distanza di un anno dall’approvazione dell’ Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicata una raccolta di quesiti e risposte sui temi del nuovo Accordo connessi ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Il documento pubblicato - “FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione” – è stato elaborato da un gruppo interistituzionale composto dai rappresentanti della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti e garantire una uniformità interpretativa.
Se in un precedente articolo abbiamo presentato le risposte su alcuni temi generali (entrata in vigore, accreditamento regionale, attestati, crediti formativi, regime transitorio, …), oggi affrontiamo un aspetto più specifico, la formazione connessa all’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Le FAQ dell’Accordo del 17 aprile 2025: le risposte sulle attrezzature di lavoro
- Le FAQ dell’Accordo del 17 aprile 2025: le risposte per il carroponte
Le FAQ dell’Accordo del 17 aprile 2025: le risposte sulle attrezzature di lavoro
Riprendiamo, innanzitutto, alcuni dei tanti quesiti relativi alla formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
Riprendiamo un quesito che fa riferimento alle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9 (Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta), 8.3.10 (Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali), 8.3.11 (Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte) dell’ ASR 59/2025.
Quesito n. 14 - A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
Questa la risposta: “i corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’ Accordo SR del 17 aprile 2025, se già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025. Il riconoscimento non è parziale. Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, è valido. Se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole”.
Il prossimo quesito riguarda agli stessi punti dell’Accordo indicati.
Quesito n. 15 - Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già̀ erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
La risposta: “L’aggiornamento dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR 59/2025 decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull’attestato, come stabilito nella Parte VII - Altre disposizioni. Il riconoscimento, però, è subordinato alla conformità dei contenuti. Conformità totale: il corso deve coprire tutti i contenuti previsti dal nuovo Accordo, indipendentemente dalla durata originaria. Se il corso pregresso è conforme ai contenuti previsti dall’Accordo SR 59/2025 (Parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11), il quinquennio si calcola dalla data indicata sull’attestato originario. Conformità parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso non è riconosciuto e deve essere ripetuto integralmente secondo le nuove disposizioni. Non è prevista alcuna integrazione parziale per colmare contenuti i mancanti”.
Altri quesiti riguardano i docenti e le modalità di formazione.
Quesito n. 16 - Quali requisiti debbono possedere i docenti dei corsi di formazione per attrezzature di lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?
Nella risposta si indica che “secondo quanto stabilito dall’ Accordo Stato-Regioni 59/2025”, questi sono i requisiti dei docenti per i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro
- Modulo teorico-tecnico. “Deve essere svolto da docenti che:
- rispettano i requisiti generali previsti al punto 2 della Parte I dell’Accordo, ossia quelli indicati dal D.I. 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- possiedono una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso.
- Modulo pratico. Deve essere condotto da docenti che:
- rispettano i medesimi requisiti generali previsti dal D.I. 6 marzo 2013;
- hanno una esperienza professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.
Si ricorda che i docenti devono soddisfare due livelli di requisiti:
- “Generali, come previsto dalla normativa vigente per i formatori (D.I. 6 marzo 2013 e successive modifiche);
- Specifici, legati alla conoscenza tecnica e all’esperienza professionale pratica sull’attrezzatura oggetto della formazione”.
Quesito n. 19 - Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?
Si indica che, sempre secondo quanto stabilito dall’ Accordo SR 59/2025, “sia la formazione iniziale sia i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere svolti esclusivamente in presenza fisica. Non è consentito l’utilizzo di modalità a distanza, come la videoconferenza sincrona, né l’e-learning. Questa indicazione è esplicitamente riportata nella tabella del punto 3.5 della Parte IV dell’Accordo, che conferma l’obbligo della presenza fisica per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali”.
Ricordiamo che il quesito n. 18, che vi invitiamo a leggere nel documento ministeriale, chiarisce poi quale è il rapporto discente/docente che deve essere garantito per i corsi di aggiornamento delle attrezzature
Le FAQ dell’Accordo del 17 aprile 2025: le risposte per il carroponte
Ci soffermiamo ora su qualche risposta connessa ai percorsi di formazione per l’uso di una specifica attrezzatura, il carroponte.
Quesito n. 23 - La formazione per il carroponte ora incluso tra le attrezzature che richiedono abilitazione dell’operatore, se organizzata per un'azienda precedentemente alla data di entrata in vigore dell’Accordo 59/2025 e ancora da svolgere, deve avere durata minima prevista dall’Accordo 59/2025?
La risposta indica che l’Accordo SR 59/2025 ha sì incluso il carroponte tra le attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione dell’operatore, tuttavia in tale contesto, “occorre distinguere tra corsi già erogati prima della sua entrata in vigore e corsi programmati ma non ancora svolti. Per i corsi già erogati, l’Accordo stabilisce che essi siano riconosciuti qualora i contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni. In tal caso, l’aggiornamento decorre dalla data di conclusione riportata nell’attestato, indipendentemente dalla durata del percorso formativo. Diverso è il caso dei corsi ‘ancora da svolgere’. Poiché non si tratta di formazione pregressa, essi devono essere organizzati in piena conformità all’Accordo SR 59/2025, sia per quanto riguarda i contenuti sia per la durata minima prevista”. Ne consegue – continua la risposta - che, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, “l’elemento determinante non è la durata del corso, bensì la verifica puntuale della conformità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dall’Accordo. Solo dimostrando formalmente tale conformità sarà possibile considerare validi i percorsi già realizzati”.
Veniamo ad un quesito più specifico che vuole avere un chiarimento rispetto a diverse interpretazioni che riguardano le gru a bandiera.
Quesito n. 24 - Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.
Riprendiamo la risposta.
Si indica che con l’Accordo SR 59/2025 “è stato introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru, individuate nell’allegato II”.
Nell’allegato vengono fornite definizioni puntuali:
- Gru a ponte: ossia “gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento”
- Gru a cavalletto: “gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento”.
Si indica che queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, “costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione”. E alla luce di quanto indicato, le cosiddette gru a bandiera “non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante” ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale delle FAQ e segnalando che, in merito alla formazione per l’uso di particolari attrezzature di lavoro, le risposte fornite dal gruppo interistituzionale riguardano anche:
- attrezzature formazione CMM (Caricatore Movimentazione Materiale)
- formazione per carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala
- formazione escavatore con massa inferiore ai 6000 kg
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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