La posizione di garanzia del CSE ancora sotto la lente della Cassazione
L’obbligo per il CSE di sospendere le lavorazioni di cui all’art. 92 c. 1 lett. F) del d. Lgs. N. 81/08 opera nel caso sussista un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato ed è comunque sganciato dalla sussistenza di un rischio interferenziale.