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I quesiti sul decreto 81: un ASPP è un formatore qualificato?

 
Bari, 23 Gen - Sulla qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Può un addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 svolgere delle docenze nei corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro?
 

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Risposta
Per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è in attesa che, con un apposito decreto interministeriale, vengano recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore nella materia specifica, criteri che sono stati già individuati e stabiliti dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 18/4/2012. Nelle more dell’emanazione di tale decreto per la individuazione dei requisiti occorre fare riferimento agli Accordi raggiunti in seno alla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 e  pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, (Rep. atti n. 221 del 21/12/2011) e sulla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP (Rep. atti n. 223 del 21/12/2011).
 
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP i soggetti formatori sono stati indicati al punto 1. del relativo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 mentre i requisiti richiesti ai docenti che possono svolgere tale formazione sono stati indicati nel punto 2. dello stesso Accordo. Circa invece la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti al punto 1. del relativo Accordo sono stati indicati sia i soggetti formatori abilitati ad organizzare i corsi di formazione che i requisiti dei docenti ai quali tali soggetti possono affidare le docenze.
 
Secondo il punto 1. dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 relativo alla formazione dei datori di lavoro RSPP, infatti, sono soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento destinati a tali figure:
 
a) le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano, anche mediante le proprie strutture  tecniche  operanti  nel  settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano possono,  altresì,  autorizzare,  o  ricorrere  a  ulteriori soggetti  operanti  nel  settore   della   formazione   professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento  definito  in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'  intesa  sancita  in data 20 marzo 2008 e  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale  professionale  maturata  in  ambito prevenzione e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  o  maturata  nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
b) l'Università  e le scuole di dottorato aventi ad oggetto  le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l'INAIL;
d)  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  o  i   corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
 f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
 g) le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei lavoratori;
 h) gli enti bilaterali, quali definiti  all'art.  2,  comma  1, lettera h), del D. Lgs.  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici  quali  definiti all'art. 2 comma 1  lettera  ee),  del  D. Lgs.  n.  81/08  e  per  lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/08;
 i) i fondi interprofessionali di settore;
 j)  gli  ordini  e  i  collegi  professionali  del  settore  di specifico riferimento”.
 
mentre, con riferimento ai requisiti dei docenti, al punto 2. dello stesso Accordo del 21/12/2011 è stato indicato che:
 
In  attesa  della  elaborazione  da   parte   della   Commissione consultiva permanente per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute  e sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto  delle  peculiarità  dei settori di riferimento così  come  previsto  all'art.  6,  comma  8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti  da docenti che possono dimostrare di possedere,  una  esperienza  almeno triennale di docenza o insegnamento o  professionale  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Con riferimento invece alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, nonché alla organizzazione dei corsi ed ai requisiti che devono possedere i docenti il relativo Accordo del 21/12/2011 al punto 1. ha indicato analogamente che:
 
“In  attesa  della  elaborazione  da   parte   della   Commissione consultiva permanente per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute  e sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto  delle  peculiarità  dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6,  comma  8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08, i corsi  devono  essere  tenuti, internamente  o  esternamente   all'azienda,   anche   in   modalità e-Learning, quale  definita  in  Allegato  I,  ove  ne  ricorrano  le condizioni, da docenti interni  o  esterni  all'azienda  che  possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza   professionale   può   consistere   anche    nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del  servizio di prevenzione e protezione,  anche  con  riferimento  al  datore  di lavoro”,
 
con la precisazione che, così come indicato nel successivo punto 2. lettera a) dello stesso Accordo, il “soggetto organizzatore del corso può essere anche il datore di lavoro”.
 
E’ facile quindi osservare che entrambi gli Accordi hanno richiesto, in attesa che vengano fissati i criteri di qualificazione dei formatori i quali, così come previsto all'articolo 6  comma  8 lettera m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 dovranno tenere conto delle peculiarità dei settori di riferimento,  che i docenti dei corsi di formazione siano in possesso di una esperienza almeno triennale di insegnamento o di esperienza professionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Esclusivamente per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, inoltre, lo stesso Accordo ha esplicitamente considerata valida come esperienza professionale anche l’attività, svolta per uno stesso periodo, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 
In merito in particolare al requisito dell’esperienza professionale pregressa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è opportuno fare osservare che inizialmente, così come si riscontra nella lettura della bozza del relativo Accordo, per i formatori dei lavoratori veniva richiesto che l’esperienza professionale stessa fosse stata fatta con riferimento alle tematiche specifiche da trattare in ciascuno dei moduli relativi ai percorsi formativi, richiesta che è stata poi rimossa successivamente e che non compare più nel testo definitivo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, in attesa probabilmente che si esprimesse in merito la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla quale il legislatore ha affidato il compito di fissare i criteri di qualificazione dei formatori.
 
In risposta quindi al quesito formulato, proprio in virtù del fatto che l’Accordo per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ha ritenuto che l’attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione fosse valida come requisito di esperienza professionale per svolgere la formazione stessa, anche con riferimento al datore di lavoro RSPP, si è del parere in definitiva che anche chi ha svolto l’attività di ASPP per un periodo di almeno tre anni, appartenendo lo stesso al servizio di prevenzione e protezione, possa svolgere, anche se non esplicitamente indicato nell’Accordo, docenze in materia di salute e di sicurezza per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ritenendo che lo stesso ASPP nell’ambito della sua attività svolta nel servizio di prevenzione e protezione abbia quanto meno acquisito il requisito dell’esperienza professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiesto dall’estensore dell’Accordo.
 
 


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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
23/01/2013 (09:12:29)
"proporre i programmi di informazione e formazione" (come previsto art.33 comma 1 lettera d) mi pare che non significa "fornire la formazione" o mi sbaglio ?
Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0
23/01/2013 (11:16:09)
Mi pare una conclusione di ragionevole buon senso ... ma proporio per questo temo qualche inghippo nel decreto di recepimento dei criteri dei formatori!
Faccio il mio esempio (mi scuso se può sembrare che tiro l'acqua al mio mulino; ma è un esempio reale ed indicativo, mi pare): azienda di medio-grandi dimensioni con più unità produttive sul territorio regionale ma un S.P.P. unico con un unico R.S.P.P. che dispone di alcuni A.S.P.P. (peraltro tutti qualificati con corso per R.S.P.P.). Per suddivisione dei compiti (e per predisposizioni personali o per circostanze contingenti o "destino" che dir si voglia) in azienda la in-formazione dei lavoratori svolta internamente da ben più di 10 anni a questa parte, più che dal R.S.P.P. (che l'ha fatto molto raramente) è stata svolta dai A.S.P.P..
A.S.P.P. che, quindi, hanno pluriennale esperienza di lavoro nel S.P.P. e pluriennale esperienza di in-formazione dei lavoratori della propria azienda (più o meno di qualità).
Se per caso passasse l'interpretazione letterale dell'Accordo sulla formazione, si rischierebbe il paradosso che un R.S.P.P. solo perchè in quanto tale (seppur di esperienza lavorativa pluriennale) ma senza una vera esperienza specifica di in-formazione (se non solo occasionale, seppur svolta da più anni)potrà svolgere attività di in-formazione ai suoi lavoratori mentre chi in azienda lo ha fatto in modo specifico per un decennio o più non potrà più farlo.
Spero che chi dovrà decidere ragioni bene su questo punto (magari non cedendo troppo a certe lobby ... anche nell'interesse delle imprese).
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
23/01/2013 (14:28:21)
La mia preoccupazione è che la formazione potra essere fatta solo dopo aver elaborato il progetto formativo previsto dall'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011, anche quando il personale dovrà essere assunto per singole occasioni con contratto a termine.
Per quanto riguarda l'ASPP mi pare che la bozza dell'Accordo sui formatori prevede la possibilità che essi possano proprio svolgere la formazione.
Ma il problema che pongo è diverso: se l'articolo 33 comma lettera d recvita che noi dobbiamo solo "proporre", possiamo solo redigere il famoso progetto, che poi se vogliamo possiamo pure attuare, anche tramite il ricorso a ASPP, ma che significato ha ? per quale motivo ?
In effetti l'obbligo diformare il personale è un problema giuridicamente della line !!! Ciò mi consta in un recente processo che sto subendo, per via della presunta incompletezza del mio DVR, metre la line è rinviata a giudizio per carenza nella formazione !!!
Ringrazio per le tue risposte.
saluti
E più in generale, secondo te, quali sono le altre cose che può fare un ASPP (che non siano sovrapposte agli obblighi dela line Datore-Dirigenti-Preposti ?

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