Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: sui transpallet elettrici

I quesiti sul decreto 81: sui transpallet elettrici
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

14/09/2023

Sull’obbligo dell’abilitazione da parte degli operatori addetti all’utilizzo dei transpallets elettrici con uomo a bordo.

Quesito

La nostra azienda ha avuto in affidamento dei lavori di movimentazione merci mediante l’utilizzo di transpallets elettrici con uomo a bordo da effettuarsi all’interno di un magazzino il cui responsabile ha chiesto una documentazione attestante che gli stessi fossero abilitati a condurre tali tipi di attrezzature. Essendo i nostri operatori abilitati già alla conduzione di muletti, avendone frequentato il corso, si possono ritenere abilitati anche alla conduzione dei transpallets o devono frequentare un corso a parte?


Pubblicità

RSPP-ASPP - Aggiornamento 4 ore - Lavori elettrici - Norma CEI 11:27 - Tutti i settori
Corso online di aggiornamento per RSPP-ASPP di attività appartenenti a tutti i macrosettori ATECO. Il corso costituisce quota del credito formativo richiesto per RSPP-ASPP e Docenti-formatori in salute e sicurezza sul lavoro.


 

Risposta

Per rispondere al quesito occorre richiamare le indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dall’Accordo sulla conduzione di particolari attrezzature di lavoro raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012 e riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per la conduzione delle quali è richiesta agli operatori una particolare competenza e responsabilità e quindi una specifica abilitazione.

   

Con tale Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/3/2012 ed entrato in vigore, secondo quanto nello stesso indicato, dodici mesi dopo la pubblicazione sulla G.U. e quindi il 12/3/2013, sono state fissate, in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione di particolari attrezzature di lavoro, nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione stessa e sono state altresì indicate ed elencate nell’Allegato A Sezione A punto 1.1 le attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5 per la cui conduzione viene richiesta la specifica abilitazione.

 

Tali attrezzature sono state individuate più precisamente nell’Accordo nelle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), nelle gru a torre, nelle gru mobili, nelle gru per autocarro, nei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, nei trattori agricoli o forestali, nelle macchine movimento terra e nelle pompe per calcestruzzo e per ognuna di esse sono state indicate negli Allegati da III a X dello stesso Accordo i contenuti dei moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico specifico nei quali si deve sviluppare la formazione degli operatori nonché la durata in ore di ogni singolo modulo.


Gerardo Porreca


(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sull’obbligo dell’abilitazione da parte degli operatori addetti all’utilizzo dei transpallets elettrici con uomo a bordo. 






I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: RICCARDO DON - likes: 0
14/09/2023 (08:57:24)
La Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2013, avente come oggetto chiarimenti sull'Accordo 22 febbraio 2012, al punto 4 - ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI riporta come di seguito:
"Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc.."

Da tale circolare, i carrelli semoventi sprovvisti di sedile come i transpallet elettrici con uomo a bordo o in piedi non possono considerarsi come macchine tra quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, quindi richiedono una formazione come da art 73 c.4 e non secondo l'Accordo Stato regioni del 2012.
Autore: Raffaele Diotallevi
14/09/2023 (09:21:46)
Complimenti Riccardo, questa è una risposta completa, al contrario dell'articolo pubblicato che è risultato solo una perdita di tempo.

Grazie
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
14/09/2023 (09:47:49)
ovviamente d'accordo con Riccardo Don..
Doveva essere ben chiato ANCHE a chi ha fatto la richiesta ("la nostra Azienda") che il carrello sollevatore ed il traspallett elettrico sono due macchine COMPLETAMENTE diverse anche se lo scvopo è molto simile.
INOLTRE, sempre la domanda, mi mette apprensione in quanto intravedo (ma forse sono un poco maligno) una certa predisposizione a voler ricomprendere (e perciò semplificare ma forse volevo dire "velocizzare" ) in una formazione anche altre competenze che non ci sono.
Personalmente non sono neppure d'accordo sulla valenza del "patentino" spesso ottenuto con addestramento in luoghi diversi dal proprio contesto di lavoro e di tipo completamente diverso.
(penso ad un carrellista FIAT -vie di corsa ben larghe, semafori, segnaletica ecc- ed un carrellista di piazzale nelle industrie stagionali di prodotti inscatolati -frenesia del lavoro, vie di corsa spesso non tracciate, segnaletica ecc-)
INFINE
consiglierei all'Azienda di valutare se il suo sistema di tracciamento della formazione, addestramento pratico e verifica dell'apprendimento sia efficace.
Buon lavoro a tutti
Rispondi Autore: Ing. Giovanni Colafemmina - likes: 0
14/09/2023 (10:33:50)
concordo con Riccardo e ricordo che il comma 5 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce che "L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".
Un cordiale saluto. Giovanni Colafemmina

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!