I quesiti sul decreto 81: sui transpallet elettrici
Quesito
La nostra azienda ha avuto in affidamento dei lavori di movimentazione merci mediante l’utilizzo di transpallets elettrici con uomo a bordo da effettuarsi all’interno di un magazzino il cui responsabile ha chiesto una documentazione attestante che gli stessi fossero abilitati a condurre tali tipi di attrezzature. Essendo i nostri operatori abilitati già alla conduzione di muletti, avendone frequentato il corso, si possono ritenere abilitati anche alla conduzione dei transpallets o devono frequentare un corso a parte?
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Risposta
Per rispondere al quesito occorre richiamare le indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dall’Accordo sulla conduzione di particolari attrezzature di lavoro raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22/2/2012 e riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per la conduzione delle quali è richiesta agli operatori una particolare competenza e responsabilità e quindi una specifica abilitazione.
Con tale Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/3/2012 ed entrato in vigore, secondo quanto nello stesso indicato, dodici mesi dopo la pubblicazione sulla G.U. e quindi il 12/3/2013, sono state fissate, in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione di particolari attrezzature di lavoro, nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione stessa e sono state altresì indicate ed elencate nell’Allegato A Sezione A punto 1.1 le attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5 per la cui conduzione viene richiesta la specifica abilitazione.
Tali attrezzature sono state individuate più precisamente nell’Accordo nelle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), nelle gru a torre, nelle gru mobili, nelle gru per autocarro, nei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, nei trattori agricoli o forestali, nelle macchine movimento terra e nelle pompe per calcestruzzo e per ognuna di esse sono state indicate negli Allegati da III a X dello stesso Accordo i contenuti dei moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico specifico nei quali si deve sviluppare la formazione degli operatori nonché la durata in ore di ogni singolo modulo.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: RICCARDO DON - likes: 0 | 14/09/2023 (08:57:24) |
La Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2013, avente come oggetto chiarimenti sull'Accordo 22 febbraio 2012, al punto 4 - ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI riporta come di seguito: "Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc.." Da tale circolare, i carrelli semoventi sprovvisti di sedile come i transpallet elettrici con uomo a bordo o in piedi non possono considerarsi come macchine tra quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, quindi richiedono una formazione come da art 73 c.4 e non secondo l'Accordo Stato regioni del 2012. |
Autore: Raffaele Diotallevi | 14/09/2023 (09:21:46) |
Complimenti Riccardo, questa è una risposta completa, al contrario dell'articolo pubblicato che è risultato solo una perdita di tempo. Grazie |
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0 | 14/09/2023 (09:47:49) |
ovviamente d'accordo con Riccardo Don.. Doveva essere ben chiato ANCHE a chi ha fatto la richiesta ("la nostra Azienda") che il carrello sollevatore ed il traspallett elettrico sono due macchine COMPLETAMENTE diverse anche se lo scvopo è molto simile. INOLTRE, sempre la domanda, mi mette apprensione in quanto intravedo (ma forse sono un poco maligno) una certa predisposizione a voler ricomprendere (e perciò semplificare ma forse volevo dire "velocizzare" ) in una formazione anche altre competenze che non ci sono. Personalmente non sono neppure d'accordo sulla valenza del "patentino" spesso ottenuto con addestramento in luoghi diversi dal proprio contesto di lavoro e di tipo completamente diverso. (penso ad un carrellista FIAT -vie di corsa ben larghe, semafori, segnaletica ecc- ed un carrellista di piazzale nelle industrie stagionali di prodotti inscatolati -frenesia del lavoro, vie di corsa spesso non tracciate, segnaletica ecc-) INFINE consiglierei all'Azienda di valutare se il suo sistema di tracciamento della formazione, addestramento pratico e verifica dell'apprendimento sia efficace. Buon lavoro a tutti |
Rispondi Autore: Ing. Giovanni Colafemmina - likes: 0 | 14/09/2023 (10:33:50) |
concordo con Riccardo e ricordo che il comma 5 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce che "L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato". Un cordiale saluto. Giovanni Colafemmina |