I quesiti sul decreto 81: la regolarità di una delega di funzioni
Quesito
Il datore di lavoro di una grande azienda ha nominato un Direttore Tecnico (non dipendente) conferendogli i compiti in materia di sicurezza con la facoltà, nel caso fosse necessario, di adottare adeguate misure e provvedimenti indispensabili ed urgenti con il relativo potere di spesa al fine di evitare danni immediati a persone, cose o all'ambiente, con l’obbligo comunque di informare l'amministratore delegato per le ratifiche opportune. Si può definire quella conferita una delega ex art. 16 del D. Lgs. 81/2008?
Risposta
I quesiti sulla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono sempre più frequenti e ciò comprensibilmente considerato che la delega di funzioni è un istituto con il quale il datore di lavoro può trasferire gli obblighi di sicurezza che il legislatore ha posto a suo carico e in virtù del quale può essere quindi esonerato dalle responsabilità per eventi legati al mancato adempimento degli obblighi stessi sempre se è in grado di dimostrare di avere provveduto a vigilare sul delegato in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Nel quesito viene segnalato questa volta il caso di un datore di lavoro che ha conferito al Direttore Tecnico della sua azienda l’incarico di svolgere i compiti in materia di sicurezza concedendogli la facoltà, nel caso fosse necessario, di adottare adeguate misure e provvedimenti urgenti e indispensabili, con il relativo potere di spesa, al fine di evitare danni immediati a persone, cose o all'ambiente ma con l’obbligo comunque di informarlo per le ratifiche opportune. La richiesta avanzata da chi ha formulato il quesito è quella sostanzialmente di sapere se tale incarico può essere considerato o meno una delega ex art. 16 del D. Lgs. 81/2008.
Come è noto l’istituto della delega di funzioni da parte del datore di lavoro è stato previsto dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.
dalla lettura del quale appare evidente che il legislatore ha voluto che le funzioni delegate fossero trasferite dal datore di lavoro ad un soggetto dotato di capacità, professionalità e esperienza idonee a svolgere le funzioni delegate, e che inoltre sia libero di organizzare, gestire e controllare l’azienda e di sostenere le spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni, requisiti questi che presuppongono che il delegato sia fornito una autonomia dal delegante piena e assoluta.
(…)
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Rispondi Autore: Francesco Addriso - likes: 0 | 12/11/2020 (17:00:37) |
Buona sera Ing. Porreca. Non sono abbonato quindi non seguo lo sviluppo al quesito. L'argomento è interessante ed in altre occasioni presentate su "puntosicuro" ho interpretato come segue. Un Presidente DL1 di una azienda SpA con più di 200 dipendenti, nomina l'RSPP ed effettua la valutazione dei rischi. Funzioni non delegabili ex art 17. Comunica al CdA di voler: 1) adottare il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/01; 2) delegare le sue funzioni ad un dirigente con capacità ex art 16 dell'81/08. Si formalizza la delega di funzioni con procura institoria firmata dalle parti e resa pubblica. E così nato DL2. Poiché DL1 ha adottato il modello organizzativo ex art 30 c 4, non ha l'obbligo di vigilare su DL2 come previsto dall'art 16 c 3. DL2, d'accordo con DL1, puo delegare le funzioni a lui delegate, ad un'altro soggetto come previsto dall'art 16 c 3bis. Quindi a DL3. Solo che DL2 ha l'obbligo di vigilare sull'operato di DL3. L'RSPP deve rispondere a DL3. Questo è disposto. Nel Suo quesito c'è una sottile differenza in merito alla piena e assoluta autonomia del delegato. Se dovrà rendere conto all'amministratore delegato, non vi sarebbe la piena e assoluta autonomia. O no? La ringrazio, qualora vorrà dar seguito alla mia risposta. Cordiali saluti. |