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I quesiti sul decreto 81: le dotazioni di sicurezza dei mezzi aziendali

Quesito

E’ obbligatorio, ai fini di una corretta applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., dotare i mezzi aziendali di una cassetta di pronto soccorso nonché di un estintore portatile?

 

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Risposta

Il quesito formulato dal lettore finalizzato, a sapere se i mezzi aziendali devono essere obbligatoriamente dotati o meno di una cassetta di pronto soccorso e di un estintore antincendio portatile fa tornare alla mente una domanda che ci siamo posti subito dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e cioè se il mezzo di trasporto aziendale è da considerarsi o meno un luogo di lavoro ai fini dell’applicazione del decreto legislativo medesimo, argomento sul quale si è discusso a lungo facendo riferimento alla definizione che di “ luogo di lavoro” dà lo stesso decreto legislativo con l’art. 62 e alle disposizioni di sicurezza che vanno applicate per tali luoghi.

 

Secondo il comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., infatti, inserto nel Titolo II sui luoghi di lavoro:

 

“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

 

e secondo il comma 2 dello stesso art. 62:

 

“2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci

d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.

 

Con riferimento poi alla cassetta di pronto soccorso, l’art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto 15/7/2003 n. 388, contenente il regolamento recante le disposizioni sul pronto soccorso aziendale, fa sempre riferimento ad aziende o unità produttive o a luoghi di lavoro. Secondo lo stesso infatti:

 

“1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti”.

 

L’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 sul primo soccorso inoltre ha disposto che:

 

“1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”,

 

e con il comma successivo ha disposto che le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio fossero individuati con il suddetto decreto ministeriale n. 388/2003.

 

 

(…)

 

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sull'obbligo o meno di dotare i mezzi aziendali di una cassetta di pronto soccorso e di un estintore portatile.

 

 



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