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I quesiti sul decreto 81: cosa fare in caso di nuovo amministratore

I quesiti sul decreto 81: cosa fare in caso di nuovo amministratore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

09/09/2020

Sull’obbligo da parte di una società di rielaborare il documento di valutazione dei rischi e di nominare un nuovo responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso del subentro di un nuovo amministratore.

Quesito

Nel caso in cui in una azienda S.P.A. subentri un nuovo amministratore questi è tenuto a effettuare una nuova valutazione dei rischi esistenti nei luoghi di lavoro, a rifare la valutazione dei rischi e a rielaborare il DVR? Lo stesso altresì, in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, è tenuto a nominare un nuovo RSPP?

 

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Risposta

Si riscontra in questo periodo un aumento dei quesiti riguardanti la sicurezza sul lavoro nelle società e l’individuazione dei soggetti obbligati e quindi dei responsabili dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in tali tipi di organizzazioni forse perché si ha una più diffusa applicazione del D. Lgs 8/6/2001 n. 231 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e un maggior ricorso ai sistemi di gestione della sicurezza di cui all’art. 30 dello stesso decreto legislativo la cui adozione, come è noto, ha efficacia esimente di tale responsabilità amministrativa.

 

Questa volta il lettore che ha formulato il quesito segnala il caso di una società per azioni nella quale subentra un nuovo amministratore e chiede in merito se quest’ultimo è tenuto, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, a rifare la valutazione dei rischi e rielaborare il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR) nonché a rinominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP),

 

Si rammenta che, secondo quanto indicato dall’art. 2 comma 1 lettera b) il datore di lavoro» è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Per quanto riguarda le società la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare (si consulti una per tutte la sentenza n. 49402 del 9 dicembre 2013 della IV Sezione penale), "in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni" con la conseguenza che "gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione".

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 – Sull’obbligo da parte di una società di rielaborare il documento di valutazione dei rischi e di nominare un nuovo responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso del subentro di un nuovo amministratore.



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