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L’individuazione del datore di lavoro nelle società di capitali

L’individuazione del datore di lavoro nelle società di capitali
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

23/06/2014

In materia di sicurezza nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti che hanno i poteri effettivi di gestione e spesa e i relativi obblighi gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. A cura di G. Porreca.

 
Commento
 
Viene ribadito in questa sentenza dalla Corte di Cassazione un principio già più volte precedentemente espresso dalla stessa e cioè che nelle  società di capitali in tema di sicurezza sul lavoro i il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri gestionali e di spesa all’interno della stessa e quindi con i vertici della società con la conseguenza che gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del  consiglio di amministrazione. Discende in tal modo. ha sostenuto la suprema Corte, la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro sulle quali incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza. Il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale non trova applicazione solo nel caso dell’esistenza di una  delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, ravvisabile quest'ultima in un incarico conferito, anche in assenza di un atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza.

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Il fatto
 
La Corte d'Appello ha confermata la sentenza del giudice di primo grado che aveva condannato per omicidio colposo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché amministratore delegato e legale rappresentante di una s.r.l. ed il capo cantiere dell’impresa gestita dalla stessa società perché ritenuti penalmente responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p. per non avere assicurata la predisposizione delle misure di prevenzione nel cantiere dove aveva trovato la morte un lavoratore dipendente dell’impresa il quale, mentre si trovava al secondo piano di un ponteggio metallico, era caduto procurandosi gravissime lesioni che ne hanno determinato il decesso. I giudici di merito hanno rilevato che il ponteggio, che serviva agli addetti per salire sul solaio in allestimento, era in cattivo stato di manutenzione, non era montato a regola d'arte (la parte che poggiava sul solaio risultava più elevata) ed era sprovvisto di tavola fermapiede e che, inoltre, i parapetti mancavano del corrente intermedio e la luce lasciata in senso verticale tra il corrente e il piano di calpestio era maggiore di cm 60 per cui in definitiva mancavano le protezioni che avrebbero salvaguardati il lavoratore dal pericolo di caduta.
 
Nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione era stata individuata una posizione di garanzia nella sua qualità di datore di lavoro, in ragione dei fatto che il lavoratore, ancorché dipendente da altra ditta, era stato distaccato presso la società che lo stesso amministrava ed alla quale competeva il potere direttivo nel cantiere. La responsabilità a carico dell’altro imputato discendeva, invece, dal ruolo che rivestiva nell’impresa di capocantiere.
 
 
Il ricorso in cassazione e le motivazioni
 
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il capo cantiere ha fatto osservare che l’infortunato era dipendente di un’altra ditta e che il titolare della stessa era presente nel cantiere quando si è verificato l'infortunio. Lo stesso ha rilevato, inoltre, che la Corte di Appello aveva scagionato il responsabile legale della società sul rilievo che non era risultata provata la sua ingerenza nella gestione e organizzazione dei lavori, mentre tale dato si scontrava con la logica essendo un datore di lavoro che si trovava in cantiere. Il responsabile legale della società dal canto suo ha fatto presente di essere posto al vertice di un'impresa complessa e organizzata con vari livelli di responsabilità e che il giudice erroneamente aveva ritenuto non sussistente una delega di funzioni idonea ad esonerarlo dalle responsabilità. Ha messo in evidenza, altresì, di essere costantemente impegnato in un rilevante numero di cantieri, da 15 a 20, e di occuparsi di tutta l'attività amministrativa e dei rapporti con banche e clienti, mentre dei cantieri si occupava un direttore tecnico al quale si affiancava un capo cantiere con funzioni di controllo dei cantieri medesimi.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha inoltre sostenuto che la corte d'Appello aveva commesso un errore nell’applicare il principio della responsabilità indistinta dei componenti il consiglio di amministrazione e della inderogabilità delle funzioni di garanzia, con ingiustificata moltiplicazione delle responsabilità, ed ha evidenziato che ciò che si era verificato nel cantiere nel quale era successo l’infortunio non poteva essere riferito alla responsabilità del vertice dell'impresa ma solo alle persone che avevano la responsabilità diretta del cantiere medesimo. Lo stesso ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale in materia antinfortunistica la sussistenza di una delega di funzioni idonea a esonerare da responsabilità il datore di lavoro poteva essere desunta dalle dimensioni della struttura aziendale ed ha concluso affermando la mancanza di un qualsiasi profilo di colpa a lui ascrivibile, non essendogli stata attribuita un'inadempienza organizzativa ma soltanto il difetto di montaggio di un singolo ponteggio.
 
Le decisioni della Corte suprema di Cassazione.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi presentati e li ha rigettati entrambi. Per quanto riguarda il capo cantiere la suprema Corte ha precisato che anche se lo stesso avesse fatto emergere la responsabilità dell’amministratore della società ciò non sarebbe comunque valso a esonerarlo da responsabilità essendo lo stesso, nella sua qualità di capo cantiere, direttamente coinvolto nella sorveglianza dell'andamento dei lavori: la sua azione sarebbe valsa al massimo a configurare una responsabilità concorrente dell’amministratore stesso. Passando quindi all’esame della posizione dell’amministratore della società la Corte suprema ha rilevato che la sua responsabilità era stata correttamente fatta discendere dal principio in forza del quale "in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni" con la conseguenza che "gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione".
 
Ne discende”, ha quindi proseguito la Sez. IV “la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza”.
 
Il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale”, ha quindi affermato la suprema Corte, “non trova applicazione nel caso di esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, quest'ultima ravvisabile nell'incarico conferito, anche in assenza di atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza”. Bene quindi hanno fatto in definitiva i giudici di merito, secondo la Sez. IV, ad applicare correttamente i principi richiamati. Gli stessi, infatti, posto che dalle qualifiche aziendali non possono farsi discendere direttamente specifici ruoli sul piano prevenzionistico, hanno correttamente escluso, in difetto di precisazioni risultanti dagli atti della società riguardo all'assegnazione del ruolo e delle competenze (specificamente in ambito di sicurezza sul lavoro) a soggetti determinati, che il semplice conferimento dell'incarico affidato al direttore tecnico dell'impresa con l’attribuzione di "funzioni tecniche", equivalesse a una efficace delega in materia antinfortunistica.
 
Per altro verso, ha fatto notare in conclusione la Sez. IV, i giudici di merito, preso atto della mancanza di una delega formale, avevano escluso la sussistenza di una delega implicita o presunta in materia antinfortunistica derivante dalle dimensioni e dall'organizzazione dell'impresa rilevando, con affermazione non contestata nel ricorso, che nella stessa non era presente una divisione in rami, settori o servizi sì da poter individuare singole posizioni di responsabilità in base alle suddivisioni dell'organizzazione aziendale.
 
 
 
 
 
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