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Fornitura di calcestruzzo e sicurezza: quale disciplina è applicabile?

Una premessa in punto di normativa
L’art. 96, c. 1, lett. g) prevede che “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa […] redigono il piano operativo di sicurezza […]”.
L’art. 96, c. 1 bis, D. Lgs. n. 81/2008, tuttavia, prevede che “La previsione di cui al comma 1, lett. g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 26”.
In merito all’applicazione dell’art. 26, nel caso in cui trattasi di attività di mera fornitura di calcestruzzo, va operata una seconda precisazione, laddove l’art. 26 c. 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008 prevede che “[…] l’obbligo di cui al comma 3 [relativo all’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza] non si applica […] alle mere forniture di materiali o attrezzature”. Di talché, nel caso di attività di mera fornitura si applicherà l’art. 26, ma con l’eccezione del dovere di redigere il DUVRI.
Appare chiaro, dunque, che nodo centrale al fine di comprendere quale delle due discipline sia da ritenersi applicabile consiste nel definire l’attività di fornitura di calcestruzzo quale mera fornitura, ovvero fornitura e posa in opera, circostanze da cui, come visto, la normativa antinfortunistica fa discendere adempimenti distinti.
Le Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 3328 del 10/2/2011, “ Lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”.
“Nel momento in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro […], dai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008”. Peraltro, si precisa che “Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall’impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l’attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l’attività di coordinamento tra impresa fornitrice e trasportatore”.
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 2597 del 10/2/2016, “ Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo”.
“In merito alle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una mera fornitura di materiali, tale da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96, c. 1 bis e, quindi, esonerare le imprese dalla redazione del POS”.
Posto tale quesito, l’INL chiarisce che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha redatto una procedura diffusa con Circolare del 10/2/2011, nella quale sono fornite alcune indicazioni in merito.
In dettaglio, si legge da detta Circolare che “nel caso di mera fornitura”, il lavoratore dell’impresa fornitrice “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”, cosicché, in caso contrario, deve ritenersi che trattasi di una fornitura e posa in opera.
Esclusivamente nel primo caso deve ritenersi che l’impresa sia esonerata dalla redazione del POS / partecipazione alla redazione del DUVRI.
Nota INL n. 1753 del 11/8/2020, “ Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato”.
“Si segnala che, diversamente dalle indicazioni fornite nelle note [del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/2/2011 recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e n. 2597/2016 e del 10/2/2016], in alcuni casi si richiede il POS alle aziende fornitrici di calcestruzzo ritenendo che le stesse, anziché limitarsi alla mera fornitura, partecipino anche alla posa in opera dello stesso, in particolare quando l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo della ditta fornitrice manovri a distanza il braccio della pompa mediante l’apposito radio-comando, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice”.
Posto quanto sopra, nella Nota si chiarisce che “Tale interpretazione non è in linea con le indicazioni fornite nei documenti sopra richiamati, in base ai quali si ravvisa la posa in opera in capo alla impresa fornitrice solo qualora l’operatore addetto alla fornitura del calcestruzzo manovri il terminale in gomma della pompa, e non solo il relativo braccio, essendo quest’ultima un’operazione di competenza degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice prevista anche dall’accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X, sulla formazione obbligatoria di tali lavoratori”.
In merito alle caratteristiche distintive della mera fornitura rispetto alla fornitura e posa in opera, nella Nota si legge quanto segue.
Nella mera fornitura di calcestruzzo, “i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera. Essi si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canaletta di distribuzione, o a direzionare – a distanza o da cabina – il braccio (ma non il terminale in gomma) della pompa […]. I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione […]. Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa) si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti dalla ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale”.
Di contro, “Nel caso in cui i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna / scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni con le modalità sopra descritte, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice”.
La recente sentenza della Cassazione n. 536, 8 gennaio 2025
La Suprema Corte, nella recente sentenza n. 536/2025, si è espressa proprio sul tema dell’inquadramento della fornitura di calcestruzzo quale mera fornitura, ovvero fornitura e posa in opera.
Nei Giudizi di merito, il legale rappresentante della società fornitrice di calcestruzzo, nella sua qualità di datore di lavoro, era stato condannato – inter alia – per aver omesso di redigere il POS, ritenuto dai Giudici doveroso nel caso di specie.
Ricorreva in Cassazione la difesa dell’imputato, lamentando – per quanto rileva in questa sede – che i Giudici avessero erroneamente ritenuto l’assistito gravato da tale obbligo, posto che trattavasi di mera fornitura, essendo, la posa in opera del calcestruzzo, demandata ad altra impresa. Sul punto, la difesa precisava che i dipendenti dell’imputato si erano limitati a scaricare il materiale attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto e non del terminale in gomma, non potendo tale attività, secondo i chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, essere equiparata alla posa in opera.
I Supremi Giudici hanno ritenuto il ricorso fondato, sulla base dei seguenti motivi.
Nell'interpretare le direttive fornite dall’INL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui la ditta fornitrice per essere esonerata dalla redazione del POS non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo, pertanto, tenere e manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico, i Giudici del merito hanno affermato che “anche le attività di scarico del calcestruzzo costituiscono un'operazione ulteriore alla mera fornitura. Poiché nella specie i dipendenti [dell’odierno imputato] non si erano limitati a portare il conglomerato cementizio nel cantiere, ma avevano manovrato la pompa di scarico direzionandone il getto nel punto indicato dalla ditta esecutrice, la suddetta condotta deve, secondo la sentenza impugnata, essere ricondotta alla posa in opera, esaurendosi l'attività di scarico, che invece esornerebbe la ditta fornitrice dagli obblighi relativi al piano di sicurezza, nel mero posizionamento della betoniera nel cantiere”.
Tuttavia, secondo i Supremi Giudici, tale interpretazione non può “essere condivisa perché, nell'equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, si finisce con l'escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario. Occorre tuttavia considerare nel caso di specie la particolare natura del materiale fornito stante la veloce solidificazione cui è soggetto il calcestruzzo, tale da richiedere un'altrettanta celere lavorazione nel momento in cui viene sversato, e che perciò necessita di appositi mezzi di trasporto, le cd. betoniere e le autobetonpompe, veicoli entrambi dotati di un dispositivo per miscelare il conglomerato mantenendolo liquido, laddove le seconde, a differenza delle autobetoniere, sono altresì munite di una pompa a braccio snodabile e terminale flessibile, azionabile tramite un pannello di comando posto sul mezzo, per scaricare il conglomerato fino all'altezza ed alla distanza richiesta dal committente, nel punto in cui verrà posto in opera, non consentendo la sua veloce solidificazione ulteriori spostamenti. Affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato”.
Conformemente a tale interpretazione si è espresso, con una propria circolare interpretativa, anche il Ministero del Lavoro che, “partendo dalla preliminare distinzione tra le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa) da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell'autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale, ha chiarito che in tanto i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera in quanto "provvedano, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte", realizzandosi invece la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando "si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canaletta di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna" (cfr. la nota n. 1753 dell'11.8.2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, denominata "Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato")”.
A parere dei Supremi Giudici, pur essendo la suddetta circolare priva di efficacia normativa, deve ritenersi, tuttavia, condivisibile la demarcazione con essa tracciata tra le attività di fornitura e quella di posa in opera, realizzandosi quest'ultima solo quando la ditta fornitrice e, per essa, i suoi dipendenti, si faccia carico sia delle operazioni di consegna del calcestruzzo che dell'esecuzione dei relativi getti, alla quale soltanto possono conseguire gli specifici obblighi previsti a presidio della sicurezza dei lavoratori che si trovino in tal modo ad operare nel cantiere destinatario della commessa, in forza del principio secondo il quale, “in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione”. Affinché ciò si realizzi è necessario che nella fuoriuscita del conglomerato dal mezzo di trasporto gli esecutori provvedano a manovrare la pompa di scarico direttamente dal suo terminale e dunque all'interno della stessa area del getto, partecipando, sia pure dietro le direttive loro impartite dalla ditta operante nel cantiere destinatario della fornitura, alla sua posa in opera.
L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale i dipendenti della società fornitrice di calcestruzzo, di cui l’imputato è legale rappresentante, hanno manovrato la pompa di scarico e direzionatone il getto attraverso la barra di comando presente sul mezzo nel punto indicato dai dipendenti della ditta esecutrice, non chiarisce se ed in quale modo i primi abbiano materialmente contribuito alla posa in opera del conglomerato.
“Occorreva, cioè, verificare se costoro avessero manovrato il terminale all'interno dell'area interessata dal getto stesso per direzionarlo nel punto indicatogli, oppure avessero soltanto azionato il braccio della pompa attraverso il pannello di comando in dotazione del mezzo di trasporto, rimanendo quindi al di fuori dell'area interessata dal getto, perché soltanto nel primo caso vi sarebbe la compartecipazione alla posa in opera”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, i Supremi Giudici hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [omissis], “che dovrà verificare, previo accertamento del mezzo di trasporto utilizzato, se gli imputati abbiano, oltre ad aver scaricato il materiale oggetto della fornitura nel luogo indicato dalla ditta committente, compiuto attività riconducibile alla sua lavorazione e posa in opera nel cantiere di destinazione azionando il bocchettone (parte terminale flessibile della pompa) di uscita del conglomerato, e dunque se debbano essere considerati esecutori della suddetta attività, ovvero abbiano sovrinteso al getto azionando soltanto il braccio della pompa a distanza dalla sua fuoriuscita”.
Avv. Carolina Valentino
Scarica la sentenza e la normativa di riferimento:

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Rispondi Autore: carmelo catanoso ![]() | 23/06/2025 (18:41:04) |
Lo scorso gennaio avevo scritto un articolo proprio su questa pronuncia pubblicato su Puntosicuro il 28/01/2025.- |