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Delega di funzioni e adozione di una procedura: annullata una condanna
Cassazione Penale, Sez. 3, 10 dicembre 2025, n. 39563
Fatto
Nel giudizio di merito, l’imputato A.A. veniva condannato in ordine al reato ex art. 590, c. 1, 2 e 3 c.p. poiché, in qualità di datore di lavoro quale amministratore delegato della società [omissis] cagionava al lavoratore B.B. lesioni personali gravi consistenti in frattura esposta del radio e ulna sinistri al terzo distale, addebitandogli la violazione delle seguenti norme:
- art. 2087c.c., “Tutela delle condizioni di lavoro”, ai sensi del quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
- art. 36, c. 1, lett. a), c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008, “Informazione ai lavoratori”, ai sensi dei quali (i) “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale”; (ii) “Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”;
- art. 70, c. 2, D. Lgs. n. 81/2008, secondo cui “Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V”.
In merito alla dinamica dell’infortunio, questo era riconducibile ad una violenta torsione del braccio sinistro subita dal lavoratore, provocata dal trapano a colonna che quest’ultimo stava utilizzando, alla cui punta in rotazione si impigliava uno dei guanti indossati dal medesimo: circostanza resa possibile dall’inesistenza di un sistema protettivo idoneo ad impedire l’accesso alle parti mobili e dalla inesistenza di dispositivi di arresto di emergenza.
Il ricorso del datore di lavoro
Avverso la sentenza di condanna, proponeva ricorso in Cassazione la difesa del datore di lavoro, sulla base dei seguenti motivi.
Con un primo motivo, la difesa lamentava erroneità della sentenza impugnata, la quale, seppur riconoscendo che il rilascio di una delega ex art. 16, D. Lgs. n. 81/2008 non escluda l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, aveva, tuttavia, omesso di rilevare come tale vigilanza non possa avere per oggetto la concreta e minuta conformazione delle singole lavorazioni, concernendo, invece, la correttezza complessiva della gestione del rischio da parte del delegato.
Ne deve conseguire – secondo la tesi difensiva – che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – a cui vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
In particolare, lamentava la difesa, i Giudici del merito non si erano confrontati con l’organizzazione aziendale, nella quale risultava come B.B. avesse delegato le funzioni in materia di sicurezza al direttore tecnico ed al preposto, nonché come egli avesse altresì adottato una procedura informativa che, ove attuata, avrebbe assicurato la conoscenza in capo al datore di lavoro del perdurante utilizzo delle attrezzature di cui era stata ordinata la dismissione.
Erroneamente, secondo la tesi difensiva, i Giudici del merito avevano ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto verificare l’attuazione dell’ordine di dismissione dell’attrezzatura non conforme, avendo egli adottato tutte le misure necessarie ed atte ad assicurarsi che fosse adeguatamente individuato il soggetto tenuto ad operare in tal senso e ad assicurarsi di essere adeguatamente informato in merito.
Con un ulteriore motivo, la difesa lamentava che la penale responsabilità dell’imputato fosse stata affermata in difetto della sussistenza dell’elemento soggettivo.
In altri termini, posto che l’accertamento della colpa include sia la valutazione circa l’effettiva violazione della norma cautelare disciplinante il caso specifico, sia l’ulteriore valutazione inerente l’esigibilità di una condotta alternativa lecita che avrebbe potuto evitare l’evento, la difesa lamentava che tali valutazioni – con specifico riferimento al secondo profilo – sarebbero state omesse: e, difatti, in primo luogo, l’esecuzione della disposizione che avrebbe evitato l’infortunio era stata demandata ad altri soggetti mediante rilascio di una delega ex art. 16, D. Lgs. n. 81/2008; in secondo luogo, l’imputato aveva istituito una adeguata procedura al fine di esercitare correttamente una funzione di alta vigilanza, ricomprendente, tra l’altro, un apposito modulo che i soggetti delegati avrebbero dovuto compilare al fine di rilevare situazioni pericolose riscontrate nell’esercizio della propria attività delegata e portare a conoscenza del datore di lavoro.
In assenza dell’attivazione di tale procedura, non poteva ritenersi che il datore di lavoro potesse essere a conoscenza di situazioni di pericolo in azienda, posto che non è in capo a tale garante il dovere di vigilare momento per momento l’attività lavorativa.
Da tutto quanto sopra, concludeva la difesa, una sentenza di condanna non avrebbe fatto che riconoscere un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia basata non su un’ipotesi di colpa, bensì sul mero ruolo di garante rivestito dall’imputato nell’ambito antinfortunistico: responsabilità oggettiva non ammessa nell’ambito dell’ordinamento penale italiano (che fonda la responsabilità, appunto, penale sul dolo o sulla colpa).
Diritto
I Supremi Giudici ritengono il ricorso fondato, sulla base dei seguenti motivi.
L'attrezzatura presente in loco, tra cui il trapano a colonna, era stata ereditata dalla società dell’imputato dalla precedente gestione aziendale ed era stata immediatamente scartata in quanto priva di protezioni, marcatura certa, documentazione di sicurezza e manuale di uso e di manutenzione. In particolare, la dismissione del trapano a colonna era stata disposta, da parte del datore di lavoro, mediante il verbale di riunione del 22/01/2019, ma il macchinario, tuttavia, era rimasto presente in officina.
Per quanto in questa sede risulta di massimo interesse, occorre rilevare che il datore di lavoro aveva deliberato la dismissione del macchinario pericoloso e aveva conferito delega per la sua esecuzione al direttore tecnico ed al preposto.
“In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”.
Secondo la Suprema Corte, i Giudici del merito avevano fondato la condanna dell’imputato sull’omissione, da parte del medesimo e configuratasi in termini meramente astratti, dell’obbligo di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori, senza, tuttavia, confrontarsi con l’organizzazione aziendale concretamente adottata, secondo la quale il B.B. aveva non solo rilasciato due deleghe di funzioni ai sensi dell’art. 16, D. Lgs. n. 81/2008, “ma aveva altresì approntato una procedura informativa che, ove attuata, avrebbe assicurato la conoscenza in capo al datore di lavoro del perdurante utilizzo delle attrezzature di cui era stata ordinata la dismissione”.
I Giudici del merito hanno rinvenuto la responsabilità del datore di lavoro nel mancato controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, ritenendolo erroneamente un comportamento di “ordinaria diligenza” che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare.
“La giurisprudenza di legittimità […] ha da tempo chiarito il contenuto e perimetro dell'obbligo di vigilanza all'interno di organizzazioni complesse, e che in tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall'art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”.
Ma ancora.
“L'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”.
“Sulle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza […] si è chiarito che esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto, ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale”.
Tale interpretazione è, peraltro, secondo i Supremi Giudici, confortata dalla formulazione di cui all’art. 16, c. 3, D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”, ovvero attraverso l’adozione di cautele procedurali che, quanto al caso in esame, risultano essere state previste.
In conclusione, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva non solo reso le attività di dismissione delle attrezzature specifico oggetto di delega validamente rilasciata, ma aveva altresì adottato una procedura che, se correttamente attuata, gli avrebbe garantito la conoscenza circa il perdurante utilizzo delle medesime, in spregio alla disposizione impartita.
In assenza della prevista segnalazione della situazione pericolosa (risultando accertato che il direttore delegato si era avveduto della mancata dismissione delle attrezzature la settimana prima dell’infortunio e non aveva attuato la procedura informativa nei confronti del datore di lavoro), la sentenza di merito ha, invero, omesso di valutare la concreta possibilità, da parte del datore di lavoro, di avere contezza della presenza e dell’utilizzo dei macchinari che dovevano essere, per espressa delega in tal senso, oggetto di dismissione.
Sulla base di tali argomentazioni, i Supremi Giudici annullano la sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
Avv. Carolina Valentino
Scarica la sentenza presentata:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 16/03/2026 (07:57:10) |
| Meno male che è arrivata questa sentenza della Cassazione. A leggere l'articolo sembra veramente assurdo il primo giudizio, un infierire sul datore di lavoro sempre e comunque per una responsabilità oggettiva che invece non è assolutamente prevista né sensata. Quanto tempo perso... Per non parlare di chi deve ingiustamente difendersi per anni... Mah | |
| Rispondi Autore: Maria Cristina Motta | 16/03/2026 (08:41:59) |
| Concordo col collega sofferenza, tempo ed energie perse! bastava avere la vera buona volontà di tagliare un metro di cavo elettrico di alimentazione | |
| Rispondi Autore: Gianni | 18/03/2026 (12:25:05) |
| Concordo con Maria Cristina. I vecchi tecnici ISPESL giravano con le forbici e tagliavano le prese delle macchine non a norma, senza tante storie, avvertendo che se avessero trovato le macchine ripristinate, non avrebbero avuto pietà. | |