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I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

01/02/2012

I datori di lavoro RSPP che hanno svolto corsi di formazione secondo quanto previsto dal D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni, quanto tempo hanno per frequentare il primo aggiornamento? Devono farlo subito? A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP

I datori di lavoro RSPP che hanno svolto corsi di formazione secondo quanto previsto dal D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni, quanto tempo hanno per frequentare il primo aggiornamento? Devono farlo subito? A cura di G. Porreca.

 
Bari, 1 Feb - Sull'applicazione degli accordi Stato-Regioni sulla formazione degli operatori di sicurezza. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Nell' Accordo sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione  è scritto che gli "esonerati" ante 31/12/96 (ex art. 95 D. Lgs. 626/94) devono frequentare l'aggiornamento entro 24 mesi. Ma chi ha fatto il "vecchio" corso ex D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni quanto tempo ha per frequentare il primo aggiornamento? Deve farlo subito o anch'egli ha 24 o 12 mesi di tempo?

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Risposta cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it)
 
L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
 
Secondo il punto 7. di tale Accordo l' aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo l'Accordo, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
 
Per quanto sopra detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato, il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti  e la durata  in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017.
 
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro esonerati, la Conferenza Stato Regioni, tenendo presente evidentemente che questi ultimi fin dal 1997 non sono stati obbligati a frequentare alcun corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno anticipare a 24 mesi i termini di scadenza entro cui sono tenuti ad aggiornarsi perché diversamente sarebbe stato concesso a loro di potersi aggiornare, come accade per gli altri, entro il 2017 e cioè addirittura giusto ben venti anni dopo di quando hanno potuto usufruire dell’esonero (1997). Non sarebbe stato un po’ troppo?
 
 
 


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Rispondi Autore: Camillo Forcella immagine like - likes: 0
26/02/2012 (10:08:42)
Scusa caro Gerardo un datore di lavoro che si è formato per es. nel 2000>>> aggiornamento nel 2017: 17 anni!!! sembrano pochi??? io conosco datori di lavoro RSPP che sanno, a malapena che la 626 non esiste più...
Buona domenica e ...io speriamo che ma la cavo...
Rispondi Autore: Gerry Di Masi immagine like - likes: 0
21/12/2012 (08:32:17)
Lei è molto fortunato, io conosco DdL che credono che il d. lgs. 626 sia una linea automobilistica che copre una tratta suburbana...e questo dopo aver frequentato uno dei tanti corsi dispensati da docenti in "tuttologia applicata al nulla".
Rispondi Autore: filippo casalini immagine like - likes: 0
09/02/2013 (10:57:40)
il problema è che i DDL o fanno il datore di lavoro o lavorano come rspp oggi le funzioni sono fortemente da disgiungere soprattutto per attività importanti e/oper n di lavoratori coinvolti
Rispondi Autore: Cristina Cavazzini immagine like - likes: 0
04/12/2013 (14:28:02)
Buongiorno a tutti. Ho un datore di lavoro di un'azienda che seguo che ha frequentato un corso di "protezione ambientale e sicurezza sul lavoro nell'impresa artigiana" il 17/12/1996 (durata 30 ore). Non è un "esonerato" e non ha fatto un corso con le modalità previste dal D. M. 16/01/97. Entro quando deve fare l'aggiornamento (due anni o cinque?). Grazie per la collaborazione
Rispondi Autore: KO Tecnico immagine like - likes: 0
03/03/2015 (15:09:01)
Ma i DdL esonerati dalla 626 su cosa si devono aggiornare se mai sono stati minimamente formati?
Almeno quelli del '97 (come i ragazzi del '99) un corso e un attestato dovrebbero averlo nel cassetto.
In assenza di Attestato di frequenza come ci si comporta? L'art 95 dell'abrogata 626, ammetteva l'esonero ma prevedeva il rispetto di altre lettere del comma 2 dell'art 10 ad esempio la dichiarazione che attestava le capacità ecc e altro ancora come il rispetto di commmi dell'art 4 (sempre 626)
Sarebbe meglio evitare di nominare leggi abrogate: dopo 20 anni ci si sarebbe aspettato tabula rasa.
Pessima indicazione dell'Accordo Stato-Regioni, ma siamo nella norma, le lobbies datoriali colpiscono ancora.
Rispondi Autore: KO Tecnico immagine like - likes: 0
03/03/2015 (15:18:08)
Errata corrige sui primi due periodi precedenti, eliminati.
Il resto del mio parere lo confermo.
Rispondi Autore: Michele Sorriso immagine like - likes: 0
09/02/2017 (12:11:25)
Buongiorno,

vorrei chiedere cosa deve fare un datore di lavoro che non ha fatto nessun aggiornamento dopo aver frequentato il corso di 16 ore (D. M. 16/1/1997) nel 2008.

Grazie.
Rispondi Autore: Daniele Cara immagine like - likes: 0
13/04/2017 (15:51:15)
Buongiorno, qualcuno sa dirmi se dopo la scadenza dell'11 Gennaio 2017, l'aggiornamento del corso rspp datore di lavoro è sempre valido? oppure dovrà svolgere un corso di formazione completo?
Grazie.
Rispondi Autore: maria z immagine like - likes: 0
21/02/2018 (12:43:40)
Salve, l'accordo stato regioni del 21/12/2011 prevede la modalità blended per la formazione rspp dl, ovvero metà monte ore aula e metà fad , ma non indica quanto tempo ha l'utente per completare il percorso formativo. Se io rspp dl rischio basso svolgo le mie 8 ore in modalità e- learning entro quanto tempo dovrò svolgere le restanti 8 ore in aula?
Grazie

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