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I criteri di qualificazione dei formatori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

23/04/2012

Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati. Di Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS.

I criteri di qualificazione dei formatori

Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati. Di Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS.

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. )
 
Dopo lunga e difficile attesa, è stato finalmente approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5, il documento indicante i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

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Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
  • Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
  • Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
  • Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza o in alternativa
  • Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
 
Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
  • Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
  • Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
  • Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia 
in alternativa
  • Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
 
Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.
 
 
Dott.sa Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Arianna Iattici Romei immagine like - likes: 0
23/04/2012 (09:07:18)
Buongiorno,
in merito al primo requisito come docente formatore, capisco che considerato che l'Accordo sulla formazione del gennaio 2012 richiede un'esperienza triennale del docente, per i criteri del formatore si richiedano almeno 90 ore negli ultimi tre anni; ma a mio parere dovrebbe essere inteso come esperienza minima. Chi, come me, ha svolto attività di formatore in materia di sicurezza dal 2003 ed è accreditato nella regione di residenza come docente per i moduli di cui al D. Lgs. 195/03 RSPP, con circa 250 ore di aula, ma per necessità lavorative negli ultimi tre anni ha fatto solo qualche ora di docenza (premetto che comunque, nel mio caso possiedo almeno due degli a ltri requisiti), perchè non gli deve essere riconosciuta tutta l'esperienza professionale pregressa? sugli Accordi vari e sugli eventuali decreti sarebbe auspicabile, secondo il mio modesto parere, che fosse prevista l'esperienza minima di tre anni e 90 ore dall'inizio dell'attività in qualità di docente.

Buona giornata

Arianna Iattici Romei
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso immagine like - likes: 0
24/04/2012 (12:14:01)
Perchè sarebbe semplice "buon senso" e questo si scontra sempre con l'altro obiettvo che è quello di contentare tutti e che per gli ovvii motivi, è sempre prioritario.
Comunque, in base a quanto previsto dal DPR. n° 445/2000, art. 46, comma 1, lettera n), ognuno di noi può autocertificare anche la formazione ela propria qualificazione.
Rispondi Autore: calogero fontana immagine like - likes: 0
27/05/2012 (17:50:57)
perchè non ptrendere in considerszione,per fare ilformatore sula sicurezza,l'esperie3nza maturata incampo, asd es. il mio caso.tutti i vrbalidi coordinamento e disicurezzasviluppati durante il lvoro in campo
e le nomine per le attività svolte possano esseresufficieti a dimostrare l'idoneitàper fare il formatore.
Rispondi Autore: Giuseppe Martuccio immagine like - likes: 0
02/12/2013 (18:26:24)
Se io ho una laure triennale in scienze della comunicazione e il corso formazione-formatori di 24 ore, posso fare il formatore? Grazie.
Rispondi Autore: gian raimondi immagine like - likes: 0
06/08/2015 (13:31:10)
buongiorno. chiedo a tutti un aiuto sulla mia posizione in merito ai requisiti per essere formatore sulla sicurezza sul posto di lavoro. Io ho una laurea vecchio ordinamento in scienze economiche e bancarie, una seconda laurea triennale in psicologia - discipline psicosociali ed esperienza di insegnamento presso un ente certificato per almeno 50 ore. Ho già i requisiti? Devo fare il corso di 24 ore e basta? Devo fare altro?
Chi mi certifica i miei requisiti?
Grazie a chi mi può rispondere.....

g
Rispondi Autore: sebastiano maucieri immagine like - likes: 0
11/11/2015 (01:30:54)
salve, io ho una laurea in architettura, e ho conseguito un master in sicurezza e gestione ambientale con esame finale. posso considerarmi un formatore?? o che possiede i requisiti per fare il formatorE????
Rispondi Autore: PAOLA TREVIGNE immagine like - likes: 0
13/06/2019 (11:29:06)
Buongiorno,
siamo un Ente accreditato per la formazione. Può un nostro dipendente, avendo tutti i requisiti richiesti, diventare formatore interno per la sicurezza e quindi formare i nostri dipendenti e quindi colleghi di lavoro?
Rispondi Autore: ANDREA BOI immagine like - likes: 0
24/04/2023 (13:54:40)
Buongiorno colleghi,
ho bisogno di un vostro parere interpretativo riguardo i requisiti che deve avere il formatore interno aziendale secondo l'accordo stato regione 21.12.2011_Decreto-Interministeriale-6-marzo-2013.
Premesso che deve avere i corsi di formazione in materia di sicurezza e avere i requisiti richiesti nella lettera a)
Quando si parla dei criteri che deve avere un docente interno alla lettera b)
in alternative al primo punto:
Esperienza come docente , per almeno 32h negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
in alternativa
Precedente esperienza come docente , per almeno 40h negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
in alternativa
Precedente esperienza come docente , per almeno 40h negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia per almeno 48h negli ultimi 3 anni

per "Precedente esperienza come docente " nei primi due casi; cosa si intende;
che questa esperienza deve risultare nella SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE ai sensi del DM del 30/10/2007 del centro servizi per il lavoro.
Oppure è sufficiente che un lavoratore con attestati di formazione e con i requisiti di cui alla lettera a) ma assunto con altra mansione faccia all'interno della sua azienda formazione per un totale di 32h o 40h
E per il terzo punto l'affiancamento deve risultare nella SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE ai sensi del DM del 30/10/2007 del centro servizi per il lavoro o è sufficiente che il docente affiancato o società formativa faccia una dichiarazione che avvalli i corsi formativi in affiancamento per almeno 48h, negli ultimi 3 anni?

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