I quesiti sul decreto 81: gli obblighi nelle ristrutturazioni
Quesito
Un lavoratore autonomo affida a un’impresa dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato ai quali lo stesso partecipa. E’ tenuto in tal caso il lavoratore autonomo ad applicare le disposizioni del Titolo IV di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e a nominare in particolare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e quello in fase di esecuzione?
Risposta
E’ davvero singolare il caso segnalato dal lettore che riguarda l’effettuazione di alcuni lavori di ristrutturazione di un fabbricato che un lavoratore autonomo ha affidato ad un’impresa esecutrice e ai quali lo stesso partecipa. Ha chiesto il lettore se in tal caso è comunque tenuto il lavoratore autonomo a rispettare gli obblighi sulla organizzazione dei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e soprattutto se è tenuto a nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quello in fase di esecuzione (CSE).
Scontato, in risposta alla prima parte del quesito, che trattandosi di un’opera edile si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, il lettore fa chiaramente riferimento all’applicazione dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale ha fissato gli obblighi del committente per un cantiere temporaneo o mobile e quindi l’obbligo della nomina dei coordinatori per la sicurezza con i commi 3 e 4 secondo i quali:
“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”.
I commi 3 e 4 succitati quindi, come discende dalla loro lettura, hanno subordinato la nomina dei due coordinatori alla presenza in cantiere di più imprese esecutrici e non fanno invece riferimento alla presenza di uno o più lavoratori autonomi. Ciò poco opportunamente, come lo scrivente ha avuto modo più volte di sostenere, essendo tali figure comunque destinatarie della comunicazione da parte del committente dei nominativi dei coordinatori (art. 90 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) (art. 101 comma 2) ed essendo inoltre le stesse soggette ad ottemperare agli obblighi di cui gli articoli 94 e 100 comma 3 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e cioè di attuare quanto indicato nel PSC e di adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza.
(…)
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/10/2020 (13:09:19) |
Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 e nell'ambito di applicazione del titolo IV Capo I dello stesso decreto il committente è il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. Il Committente della ristrutturazione edile è il proprietario del fabbricato, che con contratto affida i lavori, ad esempio, ad un autonomo, che ben può stipulare un contratto con una impresa esecutrice, che sarà obbligata a predisporre il POS. |