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Lavoratore autonomo: chi è e che attività può svolgere

Lavoratore autonomo: chi è e che attività può svolgere
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

03/03/2015

Indicazioni sulla sicurezza per i lavoratori autonomi in cantiere: i 4 rischi principali, la verifica dell’idoneità, i lavori che può fare e le possibili forme di collaborazione con altri lavoratori. Quando è regolare e quando irregolare?

Lavoratore autonomo: chi è e che attività può svolgere

Indicazioni sulla sicurezza per i lavoratori autonomi in cantiere: i 4 rischi principali, la verifica dell’idoneità, i lavori che può fare e le possibili forme di collaborazione con altri lavoratori. Quando è regolare e quando irregolare?

 
Padova, 3 Mar – In questi anni in molte attività lavorative il numero di lavoratori autonomi è andato via via aumentando, in particolar modo nei comparti delle costruzioni, dei trasporti e dell’agricoltura. E se spesso i pericoli a cui tali lavoratori sono esposti sono gli stessi dei lavoratori dipendenti, il rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali è tuttavia doppio rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori.
Proprio per questi motivi il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - il Decreto Legislativo n. 81/2008 - con l’art. 21 ha esteso la tutela normativa anche ai lavoratori autonomi con l’obbligo di utilizzo di dispositivi personali di protezione e l’impiego di attrezzature sicure e conformi.
 
Per delineare la figura del lavoratore autonomo e favorire la prevenzione dei rischi, ci soffermiamo oggi su un documento realizzato dagli SPISAL di varie ULSS venete ( ULSS 15 Alta Padovana, ULSS 16 Padova, ULSS 17), con la collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro di Padova, dal titolo “Lavoratori Autonomi. Guida pratica per lavorare sicuri”.
 

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Lavoratori Autonomi. Guida pratica per lavorare sicuri

Il breve opuscolo si rivolge, con un linguaggio semplice e con l’aiuto di diverse immagini, ai lavoratori autonomi del comparto delle costruzioni. Ad esempio illustra i principali rischi correlati alle attività in cantiere (cadute dall’alto, rischio elettrico, rischio seppellimento e rischi legati all’uso di attrezzature di lavoro) e le principali buone prassi correlate. Inoltre chiarisce gli aspetti spesso critici del lavoratore autonomo relativamente al suo stato giuridico, ai lavori che può fare e alle possibili forme di collaborazione con altri lavoratori.
 
Dopo aver sottolineato che il lavoratore autonomo è “colui che ha scelto di lavorare da solo, in modo autonomo e non va confuso con il lavoratore dipendente o con l’impresa”, l’opuscolo offre utili definizioni per identificarlo correttamente.
 
Ad esempio indica che il lavoratore autonomo [art.2222 c.c.- art.89 comma 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008]: “è un artigiano che svolge la propria attività da solo (senza l’aiuto di collaboratori o altri artigiani) si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha affidato il lavoro (committente)”. E dunque il lavoratore autonomo:
  • “non è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente;
  • non è obbligato ad osservare un orario di lavoro. il pagamento della prestazione è riferito al valore dell’opera o del servizio e non al tempo impiegato;
  • è dotato di partita IVA e stipula con il committente un contratto d’opera, non un contratto di appalto (esclusivo delle imprese)”.
 
Mentre il lavoratore subordinato (art.2094 c.c.) è “colui che si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direttive del datore di lavoro o di una persona da lui nominata (caposquadra o capo cantiere). Quindi il lavoratore subordinato:
  • è soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
  • è obbligato ad osservare un orario di lavoro;
  • percepisce una retribuzione fissa e periodica, commisurata al tempo di lavoro”.
Inoltre l’impresa individuale (art.2082 c.c.) “è un’attività economica, con dipendenti, diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È un imprenditore che organizza i beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.) e le persone da lui dipendenti. Stipula con il committente un contratto di appalto (art. 1655 c.c.)”.
 
Il documento riporta alcune indicazioni utili – rivolte direttamente al lavoratore autonomo – per verificare la sua “idoneità”:
  • “fai attenzione alla tipologia dei lavori che ti sono affidati: non deve essere tale da richiede l’aiuto di altri lavoratori autonomi e/o altre imprese;
  • i lavoratori autonomi non possono svolgere le seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, opere strutturali, opere legate al ciclo del cemento armato, al montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati;
  • i lavoratori autonomi possono svolgere le seguenti attività: lavori idraulici, elettrici, pittura interna, posa in opera di rivestimenti, manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere, piccoli lavori edili, assicurandosi che possano essere eseguiti da una singola persona;
  • ricorda che devi dimostrare il possesso e/o disponibilità di macchine e attrezzature ‘consistenti’. Non è sufficiente essere in possesso di minuta attrezzatura: secchi, pale, picconi, martelli, carriole, perché non dimostrano l’esistenza di un’autonoma organizzazione di impresa”.

 

Come distinguere il lavoratore autonomo dal lavoratore dipendente?

Un lavoratore autonomo deve inoltre stare attento a non comportarsi come un dipendente.
Ad esempio si comporta come lavoratore dipendente quando:
  • “lavora a stretto contatto con i dipendenti della ditta esecutrice;
  • svolge le medesime mansioni del personale della ditta esecutrice e osserva lo stesso orario di lavoro;
  • riceve direttive di lavoro dal responsabile della ditta esecutrice;
  • è sottoposto al potere disciplinare (rimproveri, multe) del titolare della ditta esecutrice;
  • la retribuzione è commisurata alle ore di lavoro e non al prodotto finito”.
Si sottolinea che in questo caso “il datore di lavoro che inserisce nell’organizzazione della propria impresa un Lavoratore Autonomo, trattandolo come fosse un suo dipendente, assume nei confronti dell’autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati”.
 
Vengono poi presentati alcuni esempi di regolarità e irregolarità.
 
La situazione può essere considerata regolare solo:
  • “se l’autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e con reale autonomia operativa;
  • se l’autonomo è temporaneamente assunto dall’impresa esecutrice (ad es. con contratto a tempo determinato) e svolge la propria attività come lavoratore subordinato in modo non prevalente, pur mantenendo l’iscrizione all’albo artigiani;
  • se l’esecuzione dell’opera viene suddivisa in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi;
  • se il lavoratore autonomo assume gli altri lavoratori autonomi, in questo caso il primo assume la veste di datore di lavoro e gli altri di dipendenti”.
Mentre la situazione è irregolare “se più lavoratori autonomi collaborano per realizzare un’opera poiché costituiscono una società di fatto, in cui un lavoratore autonomo può venire identificato come datore di lavoro degli altri autonomi”.
 

Cosa succede in caso di situazione irregolare?

Concludiamo la presentazione di questa guida ricordando che l’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi da parte dell’impresa comporta:
  • “nel caso in cui i lavoratori autonomi si comportino come lavoratori subordinati, si applicano all’impresa le sanzioni conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro dipendente;
  • Il versamento dei contributi INPS e dei premi INAIL non versati e dovuti come lavoratori dipendenti;
  • sanzioni per illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione (obbligo del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti);
  • eventuale allontanamento del lavoratore autonomo fino all’avvenuta regolarizzazione;
  • conseguenze a carico del committente”.
E infine l’abuso della qualifica di lavoratore autonomo comporta:
  • “la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane nel caso in cui la prestazione di lavoro subordinato avvenga in modo prevalente;
  • sanzioni per illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il lavoratore autonomo identificato come datore di lavoro della società che di fatto si è costituita;
  • l'eventuale allontanamento dal cantiere dei lavoratori autonomi, collaboratori dell’autonomo identificato come datore di lavoro, fino all’avvenuta regolarizzazione”.
 
L’indice del documento:
 
Introduzione
1. Indicazioni sulla sicurezza in cantiere relativa ai 4 rischi principali
  • cadute dall’alto
  • rischio elettrico
  • seppellimento
  • uso di attrezzature
2. Che tipo di lavoratore sei?
3. Verifica la tua idoneità
4. Casistica
5. Sanzioni
 
 
ULSS 15, ULSS 16, ULSS 17, Direzione Territoriale del Lavoro di Padova, “ Lavoratori Autonomi. Guida pratica per lavorare sicuri” documento a cura di Gioele Mini, Giuliano Caccin, Valerio Guerra (SPISAL Ulss 15), Francesco Ciardo, Adriano Rovoletto (SPISAL Ulss 16), Stefano Ziscardi (SPISAL Ulss 17), Daniela Pascale (Direzione Territoriale del Lavoro di Padova), con coordinamento di Doriano Magosso, Liviano Vianello, Rosana Bizzotto, Roberto Parrella, edizione dicembre 2013 (formato PDF, 1.37 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Vittorio Asplanato immagine like - likes: 0
10/03/2015 (18:19:55)
Ma in Liguria c'è proprio una legge regionale che disciplina i lavoratori autonomi iscritti alla cat. 10 dell'Albo gestori Ambientali e che rimuovono amianto.
Dove c'è scritto che i lavoratori autonomi non possono rimuovere amianto oltre che su questa pubblicazione?
Autore: Monica
15/07/2020 (04:21:55)
Non sai contestualizzare il discorso. Purtroppo il mondo è pieno di saccentoni come te e spesso sono anche al governo
Rispondi Autore: Harleysta immagine like - likes: 0
12/03/2015 (08:53:05)
...purtroppo l'attuale pressione fiscale spinge le ditte a licenziare i dipendenti per poi reimpiegarli come artigiani i proprio con partita iva. talvolta, per dare impronta di semiufficialità alla cosa, vengono costituite le ati (associazione temporanea d'impresa). se poi pensiamo che tutto ciò va di pari passo, con le scatole cinesi dei subappalti...
Rispondi Autore: angelo maggi immagine like - likes: 0
28/11/2015 (19:20:58)
E un buon servizio complimenti.
Rispondi Autore: Orazio alessandro immagine like - likes: 0
09/06/2016 (07:26:41)
il tecnico di un cantiere edile che svolge una consulenza, quindi una prestazione di opera intellettuale, riveste la figura di lavoratore autonomo, ovvero libero professionista, ma altrettanto spesso non viene chiarito questo ruolo nell ambito del D.lgs 81/08
Rispondi Autore: Tomasi Michele immagine like - likes: 0
23/05/2019 (19:00:47)
Sono un artigiano che esegue manutenzioni e riparazioni domestiche
posso prestare la mia manodopera ad un riparatore di biciclette,visto che ho le competenze adatte a svolgere il suddetto lavoro?
Rispondi Autore: Claudio Potenti immagine like - likes: 0
30/05/2019 (17:13:12)
Il lavoratore autonomo può/deve essere iscritto anche alla Camera di Commercio I.A.A. della provincia in cui ha sede?
Rispondi Autore: Antonio Petrachi immagine like - likes: 0
23/09/2019 (09:47:32)
Non ho capito se un lavoratore per essere in regola con la legge puo' per tre mesi soltanto cautelarsi e come e quanti passaggi deve compiere. Grazie
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
20/07/2020 (21:43:09)
Il contratto d’opera intellettuale, che si differenzia dall’opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l’incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso.



Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette). Possono comunque rientrare in tale ambito anche le opere liberali prestate da soggetti che non hanno l’obbligo di iscrizione in appositi albi.
Ricordiamo che il contratto d’opera intellettuale segue le norme sul contratto d’opera manuale, in quanto compatibili (art. 2230 c.c.)
Rispondi Autore: Cristi immagine like - likes: 0
16/10/2020 (15:17:30)
Buongiorno io sono un artigiano con la partirà iva minima forfetario ho un domanda
Io con questa partita iva posso costruire muri in mattoni o in cartongesso grazie
Rispondi Autore: Matteo immagine like - likes: 0
15/01/2022 (10:10:13)
Il lavoratore autonomo o artigiano può condurre i mezzi meccanici del committente?
O deve essere munito e usare solamente i propri??
Grazie

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