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Sulla responsabilità del direttore dei lavori per un infortunio

Sulla responsabilità del direttore dei lavori per un infortunio
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

01/08/2022

Il direttore dei lavori è responsabile dell’infortunio di un lavoratore a seguito del crollo della parete di uno scavo per non avere vigilato sulla sua rispondenza al progetto e sulla corretta esecuzione delle opere provvisionali di protezione.

Ed ecco qui un’altra sentenza nella quale la Corte di Cassazione ha individuata la responsabilità di un direttore dei lavori per l’infortunio accaduto a un lavoratore in un cantiere edile che si va ad aggiungere a una serie di altre sentenze sull’argomento la cui ricorrenza ha portato lo scrivente in passato ad effettuare una analisi dalla quale era emersa una chiara alternanza di posizione della stessa Corte di Cassazione nella individuazione delle responsabilità di tale figura e dei suoi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al termine di tale esame lo scrivente ha potuto evidenziare che alla domanda se il direttore dei lavori per conto del committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio accaduto a un lavoratore in un cantiere edile nel caso che questo fosse legato a delle carenze di misure antinfortunistiche e a delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la giurisprudenza sostanzialmente non ha mai dato una risposta che avesse  un carattere di uniformità né la suprema Corte  ha preso mai sull’argomento una posizione precisa e definitiva essendosi la stessa espressa negli anni ora in un senso e ora in un altro.

 

Per una posizione presa a favore del direttore dei lavori, nel senso che non è stata individuata una sua responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro se non per motivi particolari quale quello che si è ingerito nella organizzazione dei lavori e ha interferito con l’attività delle imprese esecutrici oppure nel caso che con l’incarico avuto dal committente gli è stato affidato anche il compito di sovrintendere ai lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, si consultino le sentenze  n. 19646 dell’8 maggio 2019 ( La responsabilità del direttore dei lavori e del direttore tecnico), n. 43462 del 21 settembre 2017 ( Sulla responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza),  n. 4611 del 30 gennaio 2015 ( Sul ruolo del direttore dei lavori e del CSE in materia di SSL), n. 35970 del 19 agosto 2014 ( Sulla responsabilità del direttore dei lavori per la sicurezza sul lavoro), n. 3717 del 28 gennaio 2014 ( La responsabilità del direttore dei lavori per infortunio in un cantiere) e n. 1471 del 15 gennaio 2014 ( Sulla non responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza) mentre contro, nel senso che per l’infortunio di un lavoratore è stata comunque individuata una sua responsabilità, si consulti le sentenze  n. 14787 del 31 marzo 2014 ( Obblighi del direttore dei lavori in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e n. 21205 del 31 maggio 2012 ( Sulle responsabilità del direttore dei lavori). E’ una diversità di vedute questa, si torna a ripetere, che può portare a un disorientamento nelle aule giudiziarie per evitare il quale c’è da auspicarsi che sul tema ci sia un intervento delle Sezioni Unite.

 

Nella quasi totalità dei casi sopracitati si può osservare che la suprema Corte ha ricordato che il direttore dei lavori ha il compito o meglio il dovere di verificare la regolare esecuzione delle opere edilizie e la loro conformità rispetto al capitolato di appalto ed ai titoli abilitativi e non già di verificare la regolarità antinfortunistica dell'iter operativo svolto, la cui vigilanza è di competenza di altre figure professionali (datore di lavoro, preposto, capocantiere, RSPP, ecc.). Nel caso di cui alla sentenza in commento, che ha riguardato l’infortunio mortale di un lavoratore rimasto schiacciato dalla frana della parete sprotetta di uno scavo mentre con un altro lavoratore stava realizzando la posa in opera di una tubazione per le acque reflue posta al servizio di una costruzione, la Corte di Cassazione ha assunto invece una posizione molto particolare in quanto, pur richiamando gli obblighi sopraindicati che il legislatore ha affidato a tale figura professionale con riferimento alla verifica della realizzazione del progetto di un’opera edile, ha rigettato il ricorso di un direttore dei lavori, ritenendolo sostanzialmente responsabile dell’evento infortunistico, con la motivazione di non avere vigilato sulla esecuzione del progetto dello scavo come se nel progetto dello scavo fosse ricompreso il progetto delle opere provvisionali necessarie  per garantire la sicurezza dei lavori che è invece di competenza di altre figure professionali. Una motivazione certamente non molto condivisibile.


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Il fatto, la condanna, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza del G.U.P. di un Tribunale con la quale un direttore dei lavori, in esito a un giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 40, comma 2, e 589, commi 1 e 2, del codice penale. Lo stesso era stato ritenuto responsabile di aver cagionata la morte di un lavoratore, nella sua qualità (per l'appunto) di direttore dei lavori del cantiere ove prestava attività la persona offesa, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prescritte dall’art. 2087 del codice civile e artt. 118, comma 1, 119, comma 1, e 120, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 

Per i giudici di merito, in particolare, l'imputato aveva omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere provvisionali e di sostegno dello scavo effettuato dalla vittima, necessarie per la sicurezza dei lavoratori, nonché di richiedere all'imprenditore la preventiva redazione del piano di sicurezza e, quindi, l'adozione delle misure idonee a impedire crolli delle pareti dello scavo, altresì omettendo di disporre, nell'inerzia dell'imprenditore, il blocco dei lavori o, quantomeno, la loro prosecuzione nell'interesse della sicurezza dei lavoratori.

 

L’infortunio si era verificato nel mentre il lavoratore, unitamente ad un altro operaio, era intento ad effettuare, all'interno del cantiere, uno scavo finalizzato alla posa in opera di una tubazione per le acque reflue posta al servizio di una stalla in costruzione di proprietà della committente. I due lavoratori, in particolare, erano posizionati all'interno dello scavo, di profondità media di 220-230 cm e di larghezza pari a circa 110 cm, privo di armature di sostegno e con ingenti depositi di materiale riposti sul ciglio, allorquando, del tutto inopinatamente, erano stati travolti da un movimento franoso distaccatosi da una delle pareti così venendo schiacciati contro l’altra parete dello scavo, con conseguente decesso di uno dei due  lavoratori per asfissia meccanica determinata dalla subita compressione dell'emitorace sinistro.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, deducendo alcune motivazioni.

 

Con un primo motivo ha eccepito una inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40, comma 2, e 589, comma 1, del codice penale, per aver ravvisato a suo carico una posizione di garanzia a fini antinfortunistici, oltre a contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'individuazione della fonte di tale obbligo prevenzionistico. La Corte di Appello, infatti, avrebbe, ha sottolineato il ricorrente, dapprima correttamente escluso l'ascrivibilità a suo carico degli obblighi prevenzionistici di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, per poi illogicamente ritenere che, nella sua veste di direttore dei lavori, si sarebbe dovuto attivare per riconoscere ed impedire il pericolo antinfortunistico concretamente verificatosi. In tal maniera, quindi, secondo il ricorrente, si sarebbe di fatto recuperato, sotto il profilo della colpa generica (imperizia), quanto escluso nei suoi riguardi con riferimento alla colpa specifica, finendo per rimproverargli di non essersi attivato per scongiurare quello stesso evento che, in linea di principio, si era escluso che avesse l'obbligo giuridico di impedire.

 

Come secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale aveva errato nell'individuare i doveri spettanti alla figura del direttore dei lavori. La normativa applicabile a tale figura, infatti, prevede la sussistenza di obblighi e responsabilità sintetizzabili nel dovere di verifica e di garanzia della regolare esecuzione delle opere edilizie, e cioè della conformità di esse rispetto al capitolato di appalto ed ai titoli abilitativi, e non già alla regolarità antinfortunistica dell'iter operativo svolto, la cui vigilanza pertiene ad altre figure professionali. Era inoltre da considerare erroneo, il riferimento che i giudici di merito, al fine di comprovare la sua colpevolezza, avevano effettuato nelle loro sentenze a precedenti giurisprudenziali in cui era stata ritenuta la responsabilità del direttore dei lavori, atteso che, in tali casi, si era  trattato di ipotesi, palesemente difformi da quella in esame, in cui il cedimento delle opere era stato determinato da difformità progettuali ovvero dall'inadeguatezza dei materiali utilizzati, e cioè da condotte direttamente imputabili al direttore dei lavori.

Con un’altra motivazione il ricorrente ha sostenuto che la Corte di merito avrebbe errato nell'affermare che lo scavo avesse una profondità eccessiva e comunque superiore a quella indicata nel progetto da lui redatto, dato che tale aspetto non era stato in alcun modo preso in considerazione nell'ambito del progetto stesso, così come del resto era stato anche accertato dal Tribunale.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso non è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. La stessa, con riguardo alla ritenuta insussistenza in capo al ricorrente di uno specifico obbligo di impedire l'evento, ha osservato che nel caso in esame l’imputato rivestiva la qualifica di direttore dei lavori e che la giurisprudenza di legittimità, rispetto a quest'ultima, ha reiteratamente affermato che, in relazione al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro, il ricoprire tale qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto.

 

Il direttore dei lavori nominato dal committente, ha precisato ancora la suprema Corte, normalmente svolge un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse del committente, con la conseguenza che risponde dell'infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere come, ad esempio, nel caso in cui gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro.

 

E' stato reiteratamente chiarito, ha aggiunto la Sez. IV, sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547 del 1955 (comunque aventi analogia con il disposto degli attuali artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori è solo tenuto, per conto del committente, alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, a meno che non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve, pertanto, essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano attestare, in maniera inequivoca, l'ingerenza di costui nell'organizzazione del cantiere, o comunque nell'esercizio di tali funzioni.

 

L'indicata esegesi, ha però aggiunto la suprema Corte, per cui la responsabilità del direttore dei lavori è esclusa ove questi non si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro e non abbia assunto il compito di sovrintendere alla esecuzione dei lavori, deve comunque ritenersi superata dall'interpretazione resa nelle più recenti decisioni della stessa Corte di legittimità, per le quali il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.

 

Alla luce di quanto sopra indicato, quindi, è risultato corretto, secondo la Corte di Cassazione, l'assunto espresso dai giudici di merito per cui il ricorrente, una volta acquisita la formale qualifica di direttore dei lavori, non poteva esimersi dallo svolgimento dei compiti di vigilanza derivanti dall'indicato incarico. Lo stesso  era, infatti, pienamente consapevole dell'effettuazione, all'interno del cantiere, di uno scavo finalizzato alla posa in opera di una tubazione per le acque reflue, così come dei rischi strutturalmente connessi alla sua realizzazione, atteso che tali lavori erano già iniziati il giorno antecedente alla verificazione dell'infortunio e che il giorno dell’incidente, per come da lui stesso ammesso nel corso di sommarie informazioni testimoniali, si era recato e si era trattenuto nel cantiere.

 

L'imputato, quindi, secondo la Sez. IV, aveva acquisito piena contezza dell'attualità degli scavi per l'allacciamento fognario, dipanatisi secondo il percorso da lui individuato nella SCIA, e, ciò nonostante, non era intervenuto a verificarne l'effettiva regolarità, nonché la loro corrispondenza al progetto, omettendo così di adempiere al suo specifico «compito di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere in conformità dei progetti e della normativa edilizia ed urbanistica, oggetto della posizione di garanzia da lui rivestita.

 

Nessuna importanza infine, con riferimento al mancato controllo della profondità dello scavo, era da darsi, secondo la suprema Corte, al fatto che nel progetto la stessa non era stata indicata trattandosi comunque, per come chiarito nella sentenza impugnata, di scavo di profondità eccessiva con materiale di risulta posizionato inopportunamente sui fronti dello sbancamento, con relativo aumento dei carichi. e privo delle necessarie armature di sostegno.

 

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 29022 del 22 luglio 2022 (u.p. 5 aprile 2022) - Pres. Ferranti – Est. D’Andrea – P.M. Costantini - Ric. G.A. - Il direttore dei lavori è responsabile dell’infortunio di un lavoratore a seguito del crollo della parete di uno scavo per non avere vigilato sulla sua rispondenza al progetto e sulla corretta esecuzione delle opere provvisionali di protezione.  





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