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Sulla non responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza

Sulla non responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

17/02/2014

Il direttore dei lavori per conto del committente non può essere chiamato a rispondere dell’inosservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata, provata e documentata la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere. A cura di G. Porreca.


 
Il commento
 
Un’altra sentenza della Corte di Cassazione che individua ma che in sostanza ribadisce quanto già dalla stessa espresso in precedenza e cioè quali sono i limiti delle responsabilità del direttore dei lavori nel caso di inosservanze alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. La qualifica di  direttore dei lavori per conto del committente, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, non comporta automaticamente la sua responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico allo stesso affidato limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Il  direttore dei lavori, infatti, non può essere chiamato a rispondere dell’inosservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata, provata e documentata rigorosamente la sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.

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Il caso e il ricorso in Cassazione
 
La Corte d'Appello, quale giudice di rinvio a seguito di una sentenza di annullamento della Sezione IV della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha ridotto la pena a mesi sette di reclusione ciascuno nei confronti del preposto di un’impresa edile impegnata nella costruzione di un fabbricato rurale e del direttore dei lavori per conto del committente per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. per avere cagionato per colpa, nelle rispettive vesti, la morte di un lavoratore a seguito di lesioni da precipitazione, dichiarando il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 25%.
 
Sia il preposto che il direttore dei lavori hanno ricorso per cassazione. Il preposto in particolare, dopo avere premesso che i compiti spettanti al preposto stesso, in relazione a quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (ed in particolare l'obbligo di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e di protezione individuale), presuppongono la presenza del preposto stesso nel cantiere, si è lamentato del fatto che la Corte di Appello ha ribadito che allo stesso dovesse attribuirsi la responsabilità del fatto per avere omesso di sorvegliare e vigilare costantemente sull'operato dei lavoratori, non tenendo conto che al momento dell’infortunio per legittimi motivi si era dovuto allontanare dal cantiere.
 
Il direttore dei lavori dal canto suo ha posto in evidenza nel ricorso che le inosservanze riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro, quali l’omessa formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi e sulle norme antinfortunistiche e l’omessa vigilanza sull’uso da parte del lavoratore infortunato del casco protettivo, non erano attribuibili a lui ma al datore di lavoro ed al responsabile della sicurezza in cantiere. Lo stesso ha altresì osservato che l'unico modo per impedire concretamente l'evento, considerato il comportamento palesemente anomalo, imprevedibile ed imprevisto del lavoratore infortunato, sarebbe stato quello di un controllo fisico diretto, continuo e costante spettante al solo caposquadra dell’impresa che infatti era già stato riconosciuto come definitivamente colpevole e che inoltre nella attività di montaggio del ponteggio nessun accorgimento tecnico sulla base di un piano precedentemente redatto avrebbe impedito che la persona offesa salisse scriteriatamente sul muro per passare delle tavole ai colleghi.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondati i ricorsi presentati dagli imputati. La stessa, nel porre in evidenza che secondo la dinamica dell'accaduto il lavoratore, senza casco protettivo e privo di imbracatura facendo forse affidamento sulle proprie capacità di equilibrio e agendo senza il dovuto controllo da parte del preposto e del direttore dei lavori oltre che del caposquadra, si era avventurato sul cordolo alla sommità del muro in costruzione allo scopo di passare ai compagni di lavoro alcune tavole di lavoro per montare un ponteggio così contribuendo al verificarsi dell'evento, ha precisato che “in tanto può essere addebitata agli imputati una condotta omissiva colposa in quanto siano individuate a loro carico condotte omissive (rispetto a doveri sugli stessi incombenti per legge) che si pongano in relazione di causalità con tale evento secondo il necessario parametro del giudizio cosiddetto ‘controfattuale’ nel senso della necessità di verificare se lo stesso, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), si sarebbe ugualmente verificato”. Secondo la Sez. IV quindi la Corte territoriale, per necessaria coerenza con quanto da essa stessa ricostruito in ordine alla dinamica dell'infortunio, avrebbe dovuto individuare, all'interno di un percorso motivazionale che tenesse conto altresì delle indicazioni evidenziate dalla stessa Sez. IV nella sentenza di annullamento, specifiche condotte che, ove tenute, avrebbero evitato che il lavoratore si "avventurasse", appunto, sulla sommità del muro pur in mancanza delle necessarie misure protettive (casco ed imbracatura) e cadesse così a terra dall'alto.
 
Con riferimento in particolare alla posizione del preposto la Corte suprema ha posto in rilievo la necessità di stabilire se la temporanea sua assenza, comunque giustificata, avesse potuto dare luogo a valido esonero dalle obbligazioni di garanzia sullo stesso gravanti.
Con riferimento invece alla posizione del direttore dei lavori la stessa Corte ha tenuto a ribadire che “la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (Sez. 4, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070;Sez. 4, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165; Sez.3, n. 11593 del 01/10/1993, Telesca, Rv.196929). Si è infatti chiarito, sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547 del 1955 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali art. 17, 18 e 19 del d. Lgs. n. 81 del 2008), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”. “Ne consegue”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “ che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni”.
 
Quindi in definitiva la Corte di Cassazione, avendo finito la sentenza impugnata con il riproporre un ragionamento già ritenuto dalla stessa Corte non correttamente motivato, ha annullata nuovamente la sentenza della Corte di Appello disponendo il rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello affinché tenesse conto dei principi sopra evidenziati.
 
 
 
 

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