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Sulle responsabilità del direttore dei lavori e del coordinatore in cantiere

Sulle responsabilità del direttore dei lavori e del coordinatore in cantiere
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

07/04/2025

La Corte di Cassazione indica che il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile della sicurezza in cantiere salvo che ricopra anche il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La sentenza n. 2747/2025.

La recente sentenza n. 2747/2025 della Corte di Cassazione ha fatto emergere, con chiarezza, un principio giuridico fondamentale: il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile della sicurezza in cantiere, salvo che ricopra anche il ruolo di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE). Questo aspetto, spesso frainteso, è cruciale per una corretta interpretazione della normativa in materia, in particolare del  D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

 

1. La sentenza e il caso specifico

2. Confutazione di un'errata interpretazione

3. Le implicazioni per i professionisti del settore

4. Rischio di sovrapposizione di compiti

Sintesi



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1. La sentenza e il caso specifico

Il caso trae origine da un incidente mortale verificatosi in un cantiere per la messa in sicurezza di una strada comunale. Un ciclista, entrato nella zona dei lavori, è stato investito da un autocarro in manovra, riportando lesioni fatali. Le indagini hanno evidenziato che la segnaletica e le misure di interdizione dell'area erano insufficienti, violando quanto prescritto da un'ordinanza sindacale.

 

L'imputato, che ricopriva contemporaneamente il ruolo di Direttore dei Lavori e CSE, è stato condannato per omicidio colposo in cooperazione con altri soggetti. La Cassazione ha ritenuto che la sua responsabilità derivasse in primis dal ruolo di CSE, con obblighi ben definiti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:

  • Verificare l'attuazione delle misure di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b);
  • Disporre la sospensione dei lavori in caso di gravi violazioni (art. 92, comma 1, lett. f).

 

La Corte ha affermato che: "L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere omesso di accertarsi, nelle ricoperte qualità, che le ditte addette ai lavori avessero effettivamente predisposto le misure di sicurezza indicate nell'ordinanza sindacale n. 42 del 9 novembre 2020".

Inoltre, la sentenza ha evidenziato che: "Non aveva adottato, pur avendo riscontrato l'esistenza di un grave pericolo nel cantiere, il provvedimento di sospensione dei lavori e delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate".

 

2. Confutazione di un'errata interpretazione

Alcuni articoli di settore hanno interpretato questa pronuncia come una conferma della responsabilità generale del direttore dei lavori in materia di sicurezza. Tuttavia, questa lettura è errata. La sentenza non stabilisce un principio generale, bensì conferma che il direttore dei lavori assume obblighi di sicurezza solo se riveste anche il ruolo di CSE.

 

Nel caso esaminato, l'imputato non è stato condannato perché direttore dei lavori

, ma perché, in quanto CSE, non ha adempiuto ai suoi doveri di vigilanza e intervento. Se non avesse avuto questo doppio incarico, la sua responsabilità sarebbe stata valutata in modo diverso.

 

C’è stato chi ha suggerito che la sentenza affermi una responsabilità generale del direttore dei lavori in materia di sicurezza. Tuttavia, questa interpretazione è fuorviante. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità dell'imputato derivava esclusivamente dal suo ruolo di CSE, non dalla sua posizione di direttore dei lavori.

 

La sentenza non stabilisce un principio generale di responsabilità per tutti i direttori dei lavori, ma si concentra sulla specifica posizione di garanzia del CSE. Pertanto, è errato estendere la responsabilità a tutti i direttori dei lavori, a meno che non ricoprano anche il ruolo di CSE.

 

3. Le implicazioni per i professionisti del settore

La sentenza n. 2747/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un monito chiaro e inequivocabile per tutti i professionisti che ricoprono sia il ruolo di Direttore dei Lavori sia quello di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE). Le implicazioni pratiche sono significative e richiedono una presa di coscienza da parte dei professionisti del settore, che devono agire con massima diligenza per evitare conseguenze civili e penali.

 

La sentenza chiarisce che il  Direttore dei Lavori, in quanto tale, non è automaticamente un garante della sicurezza del cantiere. La sua responsabilità è limitata agli aspetti tecnici e organizzativi dei lavori, come la corretta esecuzione delle opere e il rispetto dei tempi e dei costi. Tuttavia, se il professionista ricopre anche il ruolo del CSE, la situazione cambia radicalmente.

 

Il CSE, infatti, ha precisi obblighi di vigilanza e intervento in materia di sicurezza, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Questi obblighi includono:

  • verifica dell'attuazione delle misure di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b);
  • sospensione dei lavori in caso di gravi violazioni direttamente riscontrate (art. 92, comma 1, lett. f).

 

La sentenza sottolinea che "L'imputato, nel ricoperto ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di direttore dei lavori, aveva impartito, con la disposizione del 9 febbraio 2021, prescrizioni solo generiche alle imprese appaltatrici circa le modalità di chiusura della strada per evitare l'accesso al cantiere e, soprattutto, aveva omesso di verificarne l'avvenuta effettiva esecuzione."

 

Pertanto, chi ricopre entrambi i ruoli deve essere consapevole che la sua responsabilità si estende anche alla sicurezza del cantiere, con obblighi specifici che vanno ben oltre la mera supervisione tecnica.

 

La Cassazione ribadisce che il CSE non può limitarsi a segnalare eventuali problemi di sicurezza, ma deve verificare concretamente che le misure prescritte siano state effettivamente adottate. In caso contrario, deve intervenire in modo tempestivo e deciso, anche disponendo la sospensione dei lavori fino alla messa in sicurezza del cantiere.

 

La Corte ha evidenziato che "Non aveva adottato, pur avendo riscontrato l'esistenza di un grave pericolo nel cantiere, il provvedimento di sospensione dei lavori e delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate."

 

Questo significa che il CSE deve:

  • effettuare sopralluoghi periodici per verificare lo stato delle misure di sicurezza;
  • documentare tutte le azioni intraprese, comprese le segnalazioni e le prescrizioni impartite alle imprese;
  • pretendere l'adeguamento delle misure di sicurezza, senza limitarsi a raccomandazioni generiche;
  • sospendere i lavori in caso di gravi violazioni, anche se ciò comporta ritardi o costi aggiuntivi.

 

4. Rischio di sovrapposizione di compiti

Accettare entrambi gli incarichi di Direttore dei Lavori e CSE comporta un aumento significativo della responsabilità. Questo doppio ruolo richiede una gestione attenta e scrupolosa delle attività, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza.

 

La sentenza evidenzia che: "Il prevenuto, cioè, pur nella consapevolezza di quali rischi comportasse la mancata chiusura totale del cantiere a terzi estranei, non aveva dato disposizioni sufficientemente specifiche circa il tipo di segnalazioni da applicare, le modalità con cui la strada doveva essere chiusa e i punti in cui dovevano essere realizzati gli sbarramenti."

 

Chi assume entrambi i ruoli deve essere consapevole che:

  • la sovrapposizione di compiti aumenta il rischio di errori o omissioni, con conseguenze potenzialmente gravi in caso di infortuni;
  • le conseguenze civili e penali possono essere pesanti, soprattutto se si dimostra che il professionista non ha adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e intervento;
  • è essenziale documentare tutte le azioni intraprese, in modo da poter dimostrare di aver agito con diligenza e responsabilità.

 

Sintesi

La Cassazione non ha affermato che il direttore dei lavori è sempre responsabile della sicurezza in cantiere. Ha invece chiarito che, nel caso specifico, l'imputato aveva obblighi specifici derivanti dal ruolo di CSE. Chi ricopre incarichi multipli nei cantieri deve essere consapevole dei propri doveri e delle relative responsabilità.

 

L'interpretazione corretta della normativa è essenziale per evitare fraintendimenti e garantire un'applicazione giusta ed equilibrata delle leggi sulla sicurezza. Come ribadito dalla Corte: "Il prevenuto, pur nella consapevolezza di quali rischi comportasse la mancata chiusura totale del cantiere a terzi estranei, non aveva dato disposizioni sufficientemente specifiche circa il tipo di segnalazioni da applicare, le modalità con cui la strada doveva essere chiusa e i punti in cui dovevano essere realizzati gli sbarramenti".

 

Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore, sottolineando l'importanza di una gestione attenta e responsabile della sicurezza nei cantieri.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 2747 del 23 gennaio 2025 – Udienza: 1° ottobre 2024 e decisione 10 ottobre 2024 – Impugnazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 28 febbraio 2024 - Direttori dei lavori e CSE.


 



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