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Sul ruolo del direttore dei lavori e del CSE in materia di SSL

Sul ruolo del direttore dei lavori e del CSE in materia di SSL
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

27/04/2015

Il direttore dei lavori non assume automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione. Di G.Porreca

 
Prende l’occasione la Corte di Cassazione con questa sentenza emanata a seguito di un ricorso avanzato dall’amministrazione unico nonché direttore dei lavori di una società committente di alcuni lavori relativi alla costruzione di un edificio da destinare alla produzione di componenti ed arredi, condannato per un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice, per fornire degli utili chiarimenti sia sul ruolo e sulle responsabilità del direttore dei lavori che sulle mansioni assegnate al coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
 
Per quanto riguarda in particolare la figura del direttore dei lavori la suprema Corte, come già dalla stessa sostenuto in passato, ha affermato che la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. La stessa Corte ha inoltre chiarito che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse del committente e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue, quindi, ha proseguito la suprema Corte, che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni.
 


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Il fatto e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il dirigente e gestore di fatto  di una società e il titolare di una ditta appaltatrice alla pena, rispettivamente, di mesi uno e mesi tre di reclusione nonché, in solido con il responsabile civile della società, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile. Secondo l'imputazione, il dirigente e gestore di fatto della società nonché committente di alcuni lavori relativi alla costruzione di un edificio da destinare alla produzione di componenti ed arredi, aveva cagionato per colpa lesioni personali ad un lavoratore della ditta appaltatrice consistite nella “frattura del bacino con diastasi sinfisi pubica, frattura femore sinistro, frattura condilo femorale destra e lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro” in quanto, mentre si trovava nella zona sottostante la struttura realizzata per costruire l'edificio, a seguito di un cedimento della stessa, è stato travolto da travi e detriti di grosse dimensioni.
 
La Corte d'Appello ha successivamente riformata parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale dichiarando estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascritto ai due imputati e confermando le statuizioni civili. Al committente era ascritto il fatto di non aver designato il coordinatore in materia di sicurezza e di non aver redatto il piano di sicurezza e coordinamento necessario per effettuare l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure atte a garantire la tutela dei lavoratori ed il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre all'appaltatore era ascritto il fatto di non aver redatto il piano operativo di sicurezza relativo alla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e di non aver predisposto un sistema di sostegno dell'impalcatura idoneo a sopportare con sicurezza, oltre al peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali nonché le sollecitazioni dinamiche che, nel corso dei lavori, avrebbero potuto dare luogo a vibrazioni.
 
 
Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il dirigente della società adducendo due motivazioni. Come primo motivo ha lamentato che la corte territoriale aveva omesso di chiarire sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che egli fosse l'amministratore di fatto della società committente, considerato che, secondo la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni dei testi, egli rivestiva la carica di mero progettista mentre il direttore dei lavori era altra persona. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto un vizio di motivazione per non aver la corte territoriale riconosciuta l’insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento, tenuto conto che lo stesso si era verificato per l'errore tecnico commesso dalla ditta appaltatrice nella predisposizione dell'impalcatura e che anche la presenza di un coordinatore in materia di sicurezza non avrebbe potuto evitare che il sinistro accadesse.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
In ordine al primo motivo di ricorso secondo il quale la Corte di Appello non avrebbe specificato sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che egli fosse l'amministratore di fatto della società committente, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza che la Corte di Appello aveva desunto la qualifica di amministratore di fatto in capo all’imputato dall'aver egli sottoscritto il contratto di appalto con il quale era stato affidato alla ditta appaltatrice l'incarico di realizzare il capannone ove è avvenuto l'infortunio, dall'avere inoltre assunto, secondo quanto è emerso dal contratto stesso, la carica di direttore dei lavori e dall'aver ordinato, in nome e per conto della società, la fornitura del cemento che era stato trasportato sul luogo dell'incidente.
 
Con riferimento alla qualifica di direttore dei lavori, che l'imputato ha assunto sulla base del contratto di appalto la Sez. IV ha fatto osservare che “la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (Sez. 4^, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4^, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165; Sez. 3^, n. 11593 del 01/10/1993, Telesca, Rv.196929)”. E’ stato, infatti, chiarito, ha così proseguito la suprema Corte, sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547 del 1955 (essendo analogo il disposto degli attuali artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008), che “destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”.
 
Ne consegue”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni
 
Ciò posto, la corte territoriale, ha fatto osservare la Corte di Cassazione, non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente ed alla conseguente responsabilità derivante dalla violazione di norme antinfortunistiche in quanto, posto che non può assumere rilievo la sola circostanza che, secondo il contratto di appalto, l'imputato apparisse essere direttore dei lavori, occorrendo accertare, al fine di farne conseguire la responsabilità per quanto accaduto, che egli si fosse ingerito nell'organizzazione del cantiere, gli elementi consistiti nell'aver egli sottoscritto il contratto di appalto per conto della società e nell'aver ordinato la fornitura del cemento non sono apparsi indicativi di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale. La Corte di Appello, inoltre, secondo la Sez. IV,  non ha esaminato il motivo di doglianza, riproposto con il ricorso per cassazione, fondato sulla circostanza che non ci sarebbe stata una ingerenza nell'organizzazione del cantiere.
 
Con riferimento alla seconda motivazione in base alla quale la presenza di un coordinatore non avrebbe potuto impedire l’accaduto la Corte di Cassazione ha fatto osservare come, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, spettando allo stesso la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha fatto quindi osservare la suprema Corte, è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione.
 
Alla luce di quanto sopra detto quindi la Corte di Cassazione ha deciso di annullare la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice civile competente per valore in grado di appello valutasse, attenendosi ai principi esposti, ulteriori elementi rivelatori dell'attività gestoria, qualora ritenuti sussistenti sulla base dell’attività istruttoria svolta.
 
 
 
 
Gerardo Porreca


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Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
27/04/2015 (08:17:12)
Si, però: "l'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori, ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile) (Cass. pen. Sez. 6, n. 9778 del 12.4.1976, Rv. 134516; Sez. 3, n. 673 del 6.11.1981 Rv. 151748)”.
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
27/04/2015 (10:12:32)
Finalmente la Cassazione ha messo in chiaro che il Direttore dei lavori non ha responsabilità in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili se non ha un ulteriore incarico specifico o non abbia interferito di proria volontà.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
27/04/2015 (11:00:12)
Direttore dei lavori per il committente è una funzione e Direttore dei lavori per l'appaltatore o Direttore di cantiere, è tutt'altra funzione.

Questi principi la Cassazione li aveva ribaditi già più di 30 anni fa chiarendo quando il direttore dei lavori per il committente s'inseriva nel nesso di causalità efficiente con l'evento.
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
27/04/2015 (15:58:41)
Il principio che il direttore dei lavori (per il committente) non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche è stato abbondantemente chiarito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Tuttavia, con l'ambigua sentenza n. 21205 del 31 maggio 2012 la Corte osserva che "secondo la condivisione giurisprudenziale, il direttore dei lavori, per conto del committente,è sì tenuto alla vigilanza sull'eseuzione fedele del capiotolato di appalto, ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione del cantiere, di violazione delle buone regole dell'arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o di terzi, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia".
Con la sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015 si torna ad affermare un principio di estraneità chiaro a "quasi tutti".
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
27/04/2015 (17:32:27)
Sul direttore dei lavori per il committente che non ha visto o non si è interessato minimamente di situazioni di pericolo palesemente evidenti e che poi hanno portato ad un grave evento, ci sono parecchie pronunce della Cassazione.

In questi casi, la Cassazione ha fatto la distinzione tra una situazione di pericolo che si era manifestata repentinamente e quella che si è prolungata nel tempo e di cui il direttore dei lavori era a conoscenza.

Nel primo caso, il direttore dei lavori per il committente non può avere alcuna responsabilità mentre nel secondo caso, proprio per il mancato rispetto delle "regole dell'arte", la sua inerzia si è inserita nel nesso di causalità efficiente con l'evento.
Questo perchè tra le regole dell'arte ci sta anche la sicurezza sul lavoro.
Quindi, se io come direttore dei lavori per il committente, vedessi uno scavo a sezione obbligata profondo 3 metri non armato in un terreno con scadenti caratteristiche geomeccaniche e con gli uomini dentro, non potrò girarmi dall'altra parte perchè tanto c'è il CSE e la sicurezza sul lavoro non mi riguarda.

E' verissimo che l'ingerenza è la principale causa di coinvolgimento del direttore dei lavori per il committente nei procedimenti penali per infortunio sul lavoro ma non dimentichiamoci che c'è anche una condotta penalmente rilevante esattamente opposta.

Di seguito alcune sentenze:

- Cassazione Penale, Sez. 4, 06 marzo 2014, n. 10905;

- Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2012, n. 44184

- Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2008, n. 18445
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
27/04/2015 (18:14:02)
A mio avviso, per continuare l'esempio del Dott. Catanoso l'inerzia può essere inserita nel nesso di causalità efficiente con l'evento, solo se l'infortunio per il crollo del terreno avviene nel momento in cui il direttore dei lavori è presente in cantiere e non in altre situazioni.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
27/04/2015 (18:55:35)
Il problema si crea se io come direttore dei lavori per il committente, dopo aver constatato una situazione come quella citata, non faccio nulla, la situazione di pericolo per gli addetti continua a sussistere e poi, anche a distanza di tempo, si verifica l'evento.
Come DL per il committente, mi verranno a contestare che pur avendo avuto modo e tempo d'intervenire, non ho fatto nulla.
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
27/04/2015 (19:08:38)
un Direttore dei Lavori, proprio perché tale, non può non conoscere e non valutare le modalità di realizzazione dei lavori di scavo e posa in opera di tubazioni varie visto che, a priori dovrebbe ben conoscere le caratteristiche geomeccaniche del terreno ...
Credo che un Direttore dei lavori, come giustamente precisato dal dott. Catanoso, in nessun caso può girasi dall'altra parte ed anzi, appena mette piede nel cantiere di sua direzione, non può non vedere ciò che in propria coscienza di uomo e di professionista chiunque rileverebbe. Dopo di chè, lo stesso direttore dei lavori, può esercitare ogni sua prerogativa ai fini dell'immediato rispristino "almeno" delle condizioni di sicurezza. Sul punto non credo possano esistere norme ostative al buon lavoro in sicurezza.
Pertanto, la distinzione tra evento-pericolo sopraggiunto in modo accidentale-imprevisto (e su questo si potranno individuare eventuali precise responsabilità) rispetto all'evento che invece si sarebbe potuto evitare, mi sembra di buonsenso e non credo che su questo ci sia molto da approfondire.
A mio modesto avviso, bisogna fare molta attenzione nei distinguo in quanto, alla fine, qualcuno potrebbe trarre vantaggio dimostrando che si, era in cantiere, ma non poteva vedere in quanto area molto vasta e troverebbe pure i testimoni ...
Concludo e sono certo che possiamo trovarci d'accordo sui principi..., in tutti i casi e non ultimo in materia di sicurezza sul lavoro, la componente umana è sempre fondamentale. E' giusto che non paghi l'innocente ma allo stesso modo "tutti" dobbiamo cercare di correggere eventuali procedure pericolose.
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
28/04/2015 (09:50:47)
Sul punto che non possano esistere norme ostative al buon lavoro in sicurezza, non c'é nulla da discutere.
Il problema è definire chiaramente le responsabilità del Direttore dei lavori in materia di sicurezza e a tale proposito ho due osservazioni da fare:

1- se a distanza di tempo, dal sopralluogo del D.L. si verifica un evento infortunistico (come ipotizzato da Catanoso) per quale motivo devo attribuire al D.L. responsabilità penali (non morali)che sono in capo al coordinatore in fase di escuzione;
2- quale articolo di legge riporta come citato da Catanoso che "tra le regole dell'arte ci sta anche la sicurezza sul lavoro".
Mi preme ricordare che Gli obblighi e le molteplici responsabilità del direttore dei lavori sono individuati all’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), al Titolo VIII del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive della comunità europea), hanno fondamento nel Codice civile (libro quarto, Titolo III - dei singoli contratti - dell’appalto, artt. 1665, 1662, 1669; libro quinto, Titolo II - del lavoro autonomo, artt. 2222, 2229) e nel Codice penale (artt. 479, 481 falsità ideologica, art. 648 ricettazione, art. 712 acquisto di cose di sospetta provenienza). Sono riferibili a specifiche norme tecniche applicabili a dettagliate tipologie di lavori, come le leggi per le strutture in conglomerato cementizio armato e in acciaio, la normativa sismica, a determinate norme regionali, comunali e a particolari accordi contrattuali sottoscritti tra il committente e il direttore dei lavori. Intervengono, in fine, a dipanare eventuali dubbi sulle responsabilità del direttore dei lavori, gli orientamenti giurisprudenziali. E’ la Corte di Cassazione civile a stabilire, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, che “il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impegno di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllare l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferire al committente” (Cassazione civile sentenza n. 15124/2001, n. 15255/2005, n. 16361/2007).
Alla figura professionale del direttore dei lavori non devono essere, invece, attribuiti obblighi o responsabilità in merito all’applicazione e al rispetto delle vigenti norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori riferite, per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), successivamente integrato con il D.Lgs. n. 106/2009.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere” e precisa “la Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere” (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza n. 12993/1999, n. 49462/2003, n. 44844/2010, n. 24119/2011).

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/04/2015 (11:28:01)
Provo a rispondere all’arch. Moro.

Nel codice penale esistono due articoli il 41 (concorso di cause) e il 113 (cooperazione nel delitto colposo) che spiegano con chiarezza che in caso di un reato d’evento (da non confondersi con un reato di puro pericolo), anche se c’è un CSE, gravato di obblighi propri, il comportamento omissivo del direttore dei lavori per il committente si “affianca” a quello del CSE (un’occhiata anche a questa recente sentenza può aiutare: Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2014, n. 18459).

Quello che Moro cita riguardo la Cassazione Civile è assolutamente condivisibile ….. solo che si riferisce ai reati di puro pericolo e cioè alla violazione delle norme prevenzionali (D. Lgs. n° 81/2008 e compagnia bella) contenute nel nostro fin troppo ampio corpo normativo e non certo ai reati d’evento.

Questi ultimi sono i cosiddetti “reati comuni” e cioè quei reati (delitti) che possono essere commessi da “chiunque …..” purché questi s’inserisca nel nesso di causalità efficiente con l’evento.

Quindi, è vero che il Direttore dei lavori per il committente non ha alcun obbligo a suo carico all’interno della normativa prevenzionale ma ciò non vuol dire che sia esente da eventuali responsabilità in caso di grave infortunio in cantiere.

Come detto prima, l’inserimento nel nesso di causalità efficiente con l’evento, non si realizza solo con l’ingerenza (le sentenze della Cassazione Penale citate da Moro) ma anche con un’omissione (le sentenze che ho citato prima).

Quindi se io come direttore dei lavori per il committente, a fronte di una situazione di pericolo palesemente riconoscibile, non faccio nulla, pur avendo il potere come la sospensione dei lavori e la richiesta di regolarizzazione e, addirittura, tollero nel tempo tale situazione, in caso d’evento sarò chiamato a risponderne con il CSE e le altre figure dell’impresa.
Questo è pacifico ed è confermato da diverse pronunce della Cassazione Penale.

Per quanto riguarda la “regola dell’arte”, pur mancando di una definizione normativa, il suo significato giuridico ed i suoi contenuti derivano dalle norme sui contratti e sulle obbligazioni. In qualunque contratto d’appalto con il suo capitolato tecnico ci si trova scritto, tra l’altro, che il lavoro deve essere eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, secondo determinate modalità e secondo i prezzi pattuiti.

Da ricordare, poi, che il PSC con i costi della sicurezza, è parte integrante del contratto di appalto (art. 100 comma 2 del D. Lgs. n° 81/2008).

Ma il direttore dei lavori per il committente non ha tra le sue obbligazioni quelle di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica”?

Vogliamo sostenere che 200 metri di scavo a sezione obbligata in un terreno con scadenti caratteristiche geomeccaniche e con profondità 3 metri non armato, sia un lavoro eseguito “a regola d’arte” e sul quale il direttore dei lavori non ha alcuna responsabilità?
Questo lo si può chiedere ad un collega della provincia di Lecce che è stato condannato in concorso (con RL e CSE) per omicidio colposo plurimo a causa del seppellimento di due lavoratori all’interno dello scavo.

Queste considerazioni nascono da quasi tre decenni di attività sul campo espletati anche come Consulente Tecnico di Parte nei procedimenti penali a carico, oltre che per i CSE, anche di direttori dei lavori per il committente.

Infine un’ultima considerazione.
E’ vero che su Puntosicuro, in alcuni casi, ci sono interventi che fan passare delle opportunità di miglioramento per obblighi di legge (coesistenza DUVRI e PSC nello stesso appalto, obbligo di registrare gli infortuni mancati, confusione tra direttore di cantiere e direttore dei lavori, ecc.) ma non è questo il caso del direttore dei lavori per il committente perché è importante che i colleghi sappiano che esistono, ahinoi, anche dei profili di responsabilità nei casi citati, in modo da adottare le conseguenti "contromisure".
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
28/04/2015 (13:14:05)
Il contratto di appalto e il capitolato di appalto sono documenti che riguardano le obbligazioni tra il committente e l'impresa affidataria o esecutrice. Non vedo alcun nesso con le responsabilità (per farla breve) del direttore dei lavori.
La sentenza da lei citata della Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2014, n. 18459, non riguarda il direttore dei lavori.
Per tornare all'inizio della discussione vorrei ricordare che stiamo commentando un giudizio della Corte di Cassazione - "Penale" e non civile - Sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015, che ha dichiarato che il direttore dei lavori non assume automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/04/2015 (16:02:30)
Moro,
non voglio fare polemiche e quindi, gli interventi che ho fatto mirano solo a dare una visione completa del problema “responsabilità del direttore dei lavori per il committente”, che non si concretizza esclusivamente nel caso in cui faccia “ingerenza”.
C’è anche l’altro caso.

Poi, se non ci chiariamo sul fatto che il direttore dei lavori per il committente è colui che deve verificare che i lavori vengano eseguiti secondo quanto pattuito contrattualmente e secondo le regole dell’arte, non ne veniamo fuori.
Questo perché è lui che ha l’incarico di verificare che quanto sopra (il contratto) venga rispettato dall’appaltatore.

Non è perché c’è il CSE, che lui se ne può disinteressare completamente e far finta di niente…., perché così operando, va inserirsi nel nesso di causalità efficiente nell’evento

Ed è proprio per questo motivo che se non espleta compiutamente la propria attività professionale, come nell’esempio che ho fatto per uno scavo non eseguito a regola d’arte, viene chiamato a risponderne.

Il caso che Lei continua a citare (Cassazione Penale n° 4611/2015) riguarda una delle due situazioni, l'ingerenza (come questa sentenza ce ne sono state molte altre – la prima è del 1978) per cui un direttore dei lavori per il committente viene chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria ….. ma non è certo l’unica situazione per cui questa figura può essere coinvolta in procedimento giudiziario per infortunio sul alavoro (ex 589 e 590 cp)

Infatti, ci sono molte altre pronunce della Cassazione Penale che censurano le omissioni e l’immobilismo del direttore dei lavori per il committente riguardo il suo mancato intervento e/o la tolleranza continuata nel tempo nei confronti di una situazione di pericolo senza adozione di alcun provvedimento volto a risolverla.
Se m’ingerisco pago dazio …… ma se non mi ingerisco e però mi giro dall’altra parte e tollero nel tempo una situazione di palese pericolo, pago dazio lo stesso al verificarsi di un evento, insieme ad altri soggetti.
L’unica differenza, rispetto ad un altro soggetto come, ad esempio, il CSE che è gravato da obblighi propri (cioè gli obblighi dell’art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008), è la mancanza delle aggravanti previste, ad esempio, dal comma 2 dell’art. 589 cp.

Questo dice la Cassazione Penale in altre sentenze che costituiscono il “lato B” del problema.

Poi Lei afferma che la sentenza n° 18459/2014 non riguarda il direttore dei lavori per il committente.
A questo punto devo pensare che ha letto troppo velocemente la sentenza della Cassazione Penale.

Dico questo per due motivi:

1) il direttore dei lavori per il committente è stato condannato in primo grado, in appello e in cassazione (par. 8 della sentenza);

2) il sottoscritto era il Consulente Tecnico di Parte del direttore dei lavori per il committente nel processo (e con la difesa non siamo riusciti a venirne fuori).
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
28/04/2015 (16:16:26)
Dott. Moro, provo a dare un ulteriore contributo nella speranza di trovare un punto di incontro.
Ha fatto bene a riportare La discussione al punto di partenza, questo offre la possibilità di chiarire meglio i nostri punti di vista.
La sentenza cui stiamo discutendo, ha chiarito quanto da Lei sostenuto e su questo mi pare che tutti siamo d’accordo. Il problema è nel concordare sul fatto che secondo il Suo punto di vista, a quanto pare, il D.L. in caso di infortunio in cantiere in nessun caso sarebbe chiamato a risponderne (tranne l’ingerenza …); mentre dall’atra parte, le tesi che anche il sottoscritto sostiene sarebbe quella che comunque il D.L. dei lavori risponderà in qualche maniera (e questo non significa che verrà condannato …).
Ora, provo ad affrontare la discussione da altri punti di vista: 1) quello del committente; 2) quello della P.G. ad evento tragico accaduto.
Sul primo caso, dal momento che un committente incarica un professionista, dovrebbe essere pacifico che il professionista contrae una obbligazione di competenze (avendone i requisiti tecnici-professionali) tali da garantire l’assolvimento delle mansioni assegnate con la diligenza necessaria ed utile alla corretta esecuzione dell’opera. Chiaramente da questo assunto, ne consegue che il professionista dovrà stilare un verbale di apertura lavori, redigere periodici verbali circa l’andamento dei lavori, documentazione fotografica, lo stesso farà a conclusione lavori, recarsi in cantiere per controllare i lavori, controllare la conformità delle opere al progetto, controllare che i costi restino nei capitoli previsti, ecc, ecc.. Pertanto, dal punto di vista del committente che ha scelto il D.L., ha o non ha il “diritto” a veder realizzare il proprio progetto all’interno della sua proprietà senza rischi e pericoli in materia di SSL? Certamente si, ma allora come possiamo affermare che in tutta questa obbligazione il D.L. in caso di infortuni nulla avrebbe da rispondere? Difficile a mio avviso sostenere il contrario, personalmente il nesso lo vedo ma non voglio insistere più di tanto.
Sul secondo caso, sotto l’aspetto della P.G. che “deve” interviene ad evento tragico accaduto. Intervenuti sul posto, effettuato il Soccorso Tecnico Urgente contestualmente alla messa in sicurezza del contesto per la privata e pubblica incolumità, predisposto tutte le operazioni atte alla delimitazione dell’area che viene comunque posta sotto sequestro, si inizia così ad effettuare i rilievi tecnici necessari utili alle indagini quali: chi è il committente? Chi c’era sul posto? A che titolo era presente in posto? Era a conoscenza dell’esecuzione di quei lavori? Chi ha disposto quei lavori con quella maestranza e quei mezzi? Quali misure adottate ai fini delle SSL? Esiste un contratto d’appalto con relative norme tecniche? Ci sono state omissioni colpose di cautele e difese contro infortuni sul lavoro (c.p., art. 451)? Vi è stata omessa predisposizione del documento della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al d.lgs 81.08? Si raccolgono dichiarazioni spontanee tra tutti i presenti. Si raccolgono reperti utili ai fini dell’indagine, ecc. ecc. Siamo certi che in tutto questo il D.L. non possa in nessun caso essere chiamato a rispondere a prescindere o meno dell’ingerenza?
Dott. Moro, Lei ha precisato che qui non si discute l’aspetto morale, bene, non mi pare che stavamo discutendo dell’aspetto morale, mi pare invece che l’aspetto sia sostanziale ance in termini di prevenzione il che vuol dire che, se avessimo evitato rischi, non saremmo entrati in tribunale a magari nessuno si sarebbe infortunato, non crede?
Altra questione, sappiamo tutti che nel ns. paese esiste la giurisdizione civile e quella penale, entrambi possono servirsi di tre gradi di giudizio. Ora, come nel caso ns. soffermandoci sulla giurisdizione penale, per reati di maggiore gravità che non possono essere di competenza del giudice di pace né della Corte d’Assise, dobbiamo passare attraverso i tribunali, poi eventualmente ricorrere in Corte d’Appello, infine alla Suprema Corte. Quest’ultima, non entrerà nel merito dei fatti ma solo sul rigoroso rispetto del diritto … Sul punto, è vero che nella fattispecie la Suprema Corte ha chiarito che il D.L. non assume “automaticamente” la responsabilità per la SSL, ma come possiamo affermare che lo esclude soffermandoci ancora in tema di diritto? Ogni storia, ogni sentenza, sono uniche. Ci possono essere orientamenti analoghi o meno, ma non credo possiamo generalizzare. La responsabilità, una volta assunto un incarico, tutta o in parte, si assume ed ognuno risponde - nel concreto - del proprio agire. In ultimo, mi permetto anche di sottolineare l’acuto scritto da Catanoso il quale, ha ben distinto tra “reati di pericolo e quindi violazioni previdenziali” rispetto ai “reati d’evento”, questa differenza non mi pare di poco conto …
Spero di trovarmi d’accordo con Lei. Cordialità.
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
28/04/2015 (17:18:58)
Vi ringrazio per il supporto e continuo a scrivere per chiarezza e non per avere l'ultima parola.
Avv. Scarpino lei fa un passaggio pindarico per attribuire delle responsabilità al D.L. che non hanno alcun fondamento quando afferma:
"ne consegue che il professionista dovrà stilare un verbale di apertura lavori, redigere periodici verbali circa l’andamento dei lavori, documentazione fotografica, lo stesso farà a conclusione lavori, recarsi in cantiere per controllare i lavori, controllare la conformità delle opere al progetto, controllare che i costi restino nei capitoli previsti, ecc, ecc..
Pertanto, dal punto di vista del committente che ha scelto il D.L., ha o non ha il “diritto” a veder realizzare il proprio progetto all’interno della sua proprietà senza rischi e pericoli in materia di SSL?"

Il committente ha il diritto di vedere realizzata l'opera a regola d'arte incaricando un direttore dei lavori, ma in riferimento alla sicurezza ha incaricato per quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 un coordinatore per la progettazione e per la realizzazione dell'opera.

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/04/2015 (17:59:57)
Moro,
quello che stiamo cercando di spiegare è che:

- il direttore dei lavori per il committente (DLC) può essere coinvolto sia se “s’ingerisce” sia se non fa nulla di fronte ad una situazione di pericolo palesemente evidente;

- l’ingerenza non è l’unica causa che può costituire nesso di causalità efficiente con l’evento ma c’è anche il comportamento omissivo del DLC;
- il DLC non ha obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e non gli si può comminare una sanzione per reati di “puro pericolo” come per il CSE (violazione art. 92/81);

- Il DLC non risponde solo per ciò che previsto dal TU dell’edilizia (DPR n° 380/2001) e per articoli del Codice Penale quali il 434 (crollo), 449 (danno), 676 (rovina edifici) e 677 (omissione esecuzione lavori in edifici che minacciano rovina);

- L’art. 113 del cp prevede la cooperazione colposa nei reati d’evento;

- il DLC può rispondere in concorso con altri soggetti (RL, CSE, datore di lavoro impresa, ecc.) in caso d’infortunio sul lavoro (artt. 589 ee 590 cp) in quanto reati comuni e sulla base della sussistenza di un nesso di causalità efficiente.

- il fatto che ci sia un CSE non vuol dire che, automaticamente, il DLC si debba totalmente disinteressare di ciò che succede in cantiere visto che rientra tra i suoi obblighi verificare che i lavori vengano eseguiti in conformità al contratto e nel rispetto delle regole dell’arte;

- così come ci sono sentenze della Cassazione Penale che evidenziano che il DLC è co-responsabile se “s’ingerisce”, ci sono sentenze della Cassazione Penale che dicono che è co-responsabile se omette di intervenire o, peggio, tollera nel tempo, situazioni di pericolo facilmente percepibili.

Quindi, si raccomanda ai colleghi che fanno i DLC di tenere in debito conto gli orientamenti della Cassazione Penale anche in riferimento alle possibili condotte omissive e non solo d'ingerenza che assumono, in caso d’evento, rilevanza penale.

Tutto qua.
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
28/04/2015 (18:46:41)
Mi associo con le sue raccomandazioni, delle quali faccio tesoro.
Ho visto condannare proffessionisti perchè il bicchiere era mezzo pieno e altri assolti perchè il bicchiere era mezzo vuoto.

Tuttavia, giuridicamente non posso condividere l'opinione (anche della Cassazione) che le responsabilità attribuite al D.L., che ha obbligazioni di mezzi e non di risultati, riguardino la sicurezza, adducendo l'onere dell'esecuzione alla regola dell'arte che per quanto stabilito dalle leggi in vigore non ha alcun nesso con la sicurezza.
A questo punto per essere sintetico corro il rischio di ripetermi.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/04/2015 (19:12:03)
Moro,
purtroppo le cose in Italia funzionano così.

Dipende con che Giudice Monocratico capiti, che avvocato ti scegli, che strategia difensiva adotti… e via dicendo.
Buona parte delle probabilità di uscirne ce le si gioca nel primo grado di giudizio.

Quando si arriva in Cassazione con già due sentenze sfavorevoli sulle spalle, è praticamente impossibile venirne fuori salvo raririssimi casi.

Negli altri Paesi dove ho lavorato c’è un approccio più pragmatico se non calvinista anche su questi aspetti.
Hanno anche loro problemi ma almeno non ci si perde dietro cavilli ed interpretazioni che variano in funzione del Tribunale dove capiti.

Nei Paesi anglosassoni, ad esempio, conta quel che si scrive prima nel Gentlemen’s Agrimeent e poi nel contratto, compresa la sicurezza.

All’inizio degli anni ‘90, in un cantiere in USA, la sicurezza sul lavoro era gestita dalla stessa direzione lavori della US Army Corps of Engineers in quanto era un’opera che interessava la sicurezza nazionale e l’impegno al rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro, era sancita all’interno del contratto con uno specifico Annex.

Comunque questa discussione sul DLC non è cosa nuova.
Nel 2001, propria nella sua città a Bologna, in occasione di un convegno di Ambiente Lavoro ne discussi animatamente con un altro relatore, funzionario della locale ASL, anche lui fortemente convinto della rigida “separazione” degli ambiti funzionali tra DLC e CSE ma con particolare accanimento da parte sua sul CSE che, secondo la sua visione, doveva essere un soggetto che tutto doveva sapere, tutto doveva vedere, tutto doveva controllare e su tutto doveva intervenire..... in sintesi una condotta penalmente inesigibile ... come confermato dalla Cassazione Penale 10 anni dopo con la sentenza n° 1490/2010.

Sempre disponibile per confronti costruttivi.

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