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Gli obblighi del committente per i lavori in cantieri edili

Gli obblighi del committente per i lavori in cantieri edili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Committenti di lavori edili

25/03/2015

Un documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si sofferma sugli obblighi del committente per i lavori in cantieri edili. I requisiti tecnico professionali, i piani di sicurezza, la nomina dei coordinatori e il responsabile dei lavori.

Udine, 25 Mar – Il sito della  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riporta un ampio spazio dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro. In questo  spazio sono riportati i piani regionali di prevenzione e alcuni documenti elaborati per migliorare la tutela della salute e sicurezza in vari comparti lavorativi.
Ci soffermiamo oggi sul comparto edile e riportiamo integralmente il testo di un documento, prodotto dai Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende regionali per i Servizi Sanitari (ASS), relativo ai principali obblighi del committente per i lavori in cantieri edili. 

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Principali obblighi del committente per i lavori in cantieri edili 
 
NOTA INFORMATIVA
 
L’entrata in vigore della c.d. Direttiva Cantieri ha introdotto, come elemento principale di novità, la responsabilizzazione del committente, in quanto detentore del potere decisionale e di spesa.
 
Numerosi sono i compiti previsti nella normativa suddetta i principali dei quali, vale a dire la verifica dell’idoneità tecnica-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, la nomina dei coordinatori per la sicurezza, sono descritti nella nota che segue.
Per una conoscenza completa di tutti gli obblighi, che esulano della finalità di questo documento si suggerisce di fare riferimenti ai professionisti di fiducia del settore.
 
Il D.Lgs 81/2008 c.d. “ Testo Unico per la sicurezza del lavoro”, all’art. 90 comma 9, dispone che il committente affidi i lavori di realizzazione dell’opera solo ad imprese e lavoratori autonomi idonei dal punto di vista tecnico e professionale.”
 
La definizione dei requisiti tecnico professionali delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi viene demandata dal decreto ad un successivo atto della Commissione Consultiva, da emanarsi per mezzo di un Decreto del Presidente della Repubblica entro il mese di agosto 2010.
 
Nel frattempo, attenendosi alle specifiche previsioni del Titolo IV, il committente dovrà richiedere almeno, così come precisato dall’allegato n. XVII:
Per le imprese
- Certificazione d’iscrizione dell’impresa alla CCIAA, DURC, documento di valutazione dei rischi o relativa autocertificazione se l’impresa occupa meno di 10 addetti.
- Dichiarazione dell’impresa di non sottostare a provvedimenti interdittivi o sospensivi dell’attività.
Per i lavoratori autonomi
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
 
NB: Per lavori < 200 u/giorno senza rischi particolari di cui all’Allegato XI, bastano certificazione CCIAA e DURC con autocertificazione per tutto il resto.
Possono infine essere opportunamente richiesti in visione, come clausola contrattuale, oltre al documento di valutazione dei rischi, eventuali piani di sicurezza o piani di lavoro redatti dalla appaltatrice secondo norme specifiche: es. Piano Operativo di Sicurezza (POS), Piano di Rimozione Materiali Contenenti Amianto.
 
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 dispone inoltre che il committente, nel caso l’opera - nella sua completezza - debba essere realizzata tramite l’intervento di più imprese, nomini il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE).
 
Compito del CSP è quello di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo Tecnico dell’Opera, che rispettivamente si configurano come l’atto di programmazione dei lavori ed il “manuale d’uso” dell’opera finita.
 
Tra i compiti principali del CSE è quello di accertare, con opportune azioni di controllo, l’adempimento delle previsioni del PSC e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) da parte delle varie imprese presenti sul cantiere. Inoltre il CSE ha l’obbligo di proporre al committente la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente, direttamente accertato.
 
Il committente può incaricare un Responsabile Lavori che verifichi l’operato dei coordinatori in fase progettuale ed in fase esecutiva, individuandolo eventualmente nelle figure del progettista e del direttore lavori. Resta comunque in capo al committente l’obbligo di designare un Responsabile del Lavori competente e di verificarne l’operato ( ad es. richiedendo periodiche comunicazioni delle sue attività in ordine agli incarichi conferitigli).
 
 
 
Tabella di sintesi degli obblighi:
 

 
 
 
 
 
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Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
25/03/2015 (11:05:25)
...sì ma non viene detto che in Camera di Commercio può iscriversi chiunque, nel ramo dell'edilizia, altro che comprovata esperienza...

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