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I quesiti sul decreto 81: l’idoneità tecnico professionale nel subappalto

 
Bari, 27 Giu - Sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
 
Quesito
In un cantiere edile la verifica dei requisiti tecnico professionali di una ditta subappaltatrice è a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che ha stipulato il contratto con la stessa e che rappresenta quindi il committente "di fatto" o del committente per la realizzazione dell'opera di cui all’articolo 90, comma 9, lettera a)?


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Risposta
Il dubbio espresso dal lettore nel quesito sorge per il fatto che nel testo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il termine “committente” a volte assume il significato di committente di cui all’articolo 90 comma 9 lettera a) inserito nel Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili e cioè il soggetto per il quale viene realizzata un’opera che richiede la installazione di un cantiere temporaneo o mobile ed i cui obblighi sono inseriti nell’articolo 90 dello stesso D. Lgs., soggetto che nel seguito per semplicità indicheremo come “committente dell’opera edile”, ed a volte si riferisce al committente datore di lavoro di cui all’articolo 26 di tale decreto e cioè quel datore di lavoro che affida ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi l’esecuzione di lavori, servizi e forniture da svolgere nell’ambito della propria azienda o unità produttiva, soggetto che nel seguito, per poterlo distinguere dal primo, indicheremo come “committente appaltante ex art. 26”.
 
Analoga osservazione può essere fatta per quanto riguarda l’espressione “impresa affidataria” che nell’articolo 89 comma 1 lettera i), inserito nel Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili, è definita come la “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi“ mentre in altra parte del testo dello stesso decreto legislativo non può che essere interpretata nel senso più letterale della parola di impresa alla quale sono stati affidati da un committente appaltante dei lavori o dei servizi o delle forniture e ciò sia nell’ambito che fuori dei cantieri temporanei o mobili.
 
Premesso quanto sopra è necessario ora, per poter dare una risposta al quesito formulato, richiamare le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerenti l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
 
L’obbligo della verifica tecnico-professionale per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili quale è quello oggetto del quesito formulato, sta nell’articolo 90 comma 9 lettera a) secondo il quale:
 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
    a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII
 
dove l’allegato XVII è quello nel quale sono stati riportati i requisiti minimi da prendere in considerazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale stessa e dove è chiaro che il committente in esso indicato non può che intendersi il committente dell’opera edile tant’è che il legislatore, in alternativa allo stesso, fa riferimento al responsabile dei lavori che il committente ha eventualmente designato.
 
E’ proprio allora nella lettura dell’allegato XVII sopra citato che possiamo individuare una risposta al quesito formulato. In tale allegato, infatti, nel punto 1 sono riportati i requisiti che devono possedere le imprese esecutrici e nel punto 2 quelli che devono possedere i lavoratori autonomi affinché possano essere considerati in possesso dell’idoneità tecnico professionale per svolgere i lavori nel cantiere. Nel punto 3 viene inoltre esplicitamente indicato che:
 
“3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri ci cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2”.
 
Sembra ovvio ora che il legislatore nel punto 3 di tale allegato XVII non abbia voluto indicare come impresa affidataria l’impresa affidataria così come definita nell’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso D. Lgs. e cioè sostanzialmente la prima impresa appaltatrice che ha firmato il contratto con il committente dell’opera edile, individuata comunemente come impresa madre del cantiere, ma che abbia voluto fare riferimento a qualsiasi impresa che nel cantiere provveda a sua volta a commettere e ad affidare ad altra impresa o lavoratore autonomo in subappalto o in subsubappalto parte dell’opera già ricevuta in appalto assumendo sostanzialmente in tal caso una posizione di subcommittente e di subsubcommittente. Questa interpretazione si ritiene essere la più corretta in quanto si verrebbe così a creare un sistema, come del resto la logica vuole, in base al quale qualsiasi impresa che chiama un’altra impresa è tenuta, in qualunque punto della cascata degli appalti avvenga il trasferimento, a controllare la idoneità tecnico professionale di chi ha chiamato seguendo gli stessi criteri di cui all’allegato XVII.
 
Una lettura del punto 3 dell’allegato XVII diversa di quella sopraindicata e mirante ad individuare quale impresa affidataria in esso indicata una impresa di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera i) e cioè la prima impresa che ha sottoscritto il contratto con il committente dell’opera edile, porterebbe infatti all’assurda ed inaccettabile situazione che la prima impresa appaltatrice, già controllata per quanto riguarda i requisiti di idoneità tecnico professionale dal committente dell’opera edile, è chiamata a controllare con gli stessi criteri la regolarità della sua o delle sue imprese subappaltatrici mentre a carico di queste ultime non graverebbe l’obbligo di fare altrettanto nei confronti di quelle che a loro volta hanno chiamato in cascata ad operare nel cantiere edile con le eventuali conseguenze che si possono facilmente immaginare.
 
 
 


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Rispondi Autore: esse - likes: 0
27/06/2012 (15:41:24)
Non sono pienamente d'accordo con l'ing. Porreca in quanto da una lettura del testo unico, tra l'altro riportato anche nell'articolo, ritengo che la verifica dei requisiti tecnico professionali di un'impresa esecutrice o di un lavoratore autonomo, spetti sia all'impresa affidataria, sia al committente o responsabile dei lavori, che mai è esentato dall'obbligo di vigilanza.
Rispondi Autore: Francesco Cardona - likes: 0
27/06/2012 (17:27:23)
Non concordo con l'interpretazione relativa all'obbligo dell'impresa affidataria di verificare l'ITP di tutte le imprese esecutrici (indipendentemente dal livello nella catena di subappalto).
Infatti ritengo che lo spirito della norma sia di focalizzare la responsabilità per la gestione della sicurezza dell'intera opera sul committente/RdL e sull'Impresa Affidataria(in quanto dovrebbero poter garantire un livello di organizzazione idoneo a tale scopo a differenza di molte imprese esecutrici che per loro natura non potrebbero efficacemente svolgere tale ruolo).
Tale intrerpretazione mi sembra peraltro confermata dall'art. 97 comma 2 che assegna anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli obblighi ex art. 26.
Rispondi Autore: Silvio Torre - likes: 0
27/06/2012 (18:06:49)
Concordo al cento per cento con la risposta del collega G. Porreca, aggiungerei solo che tutta la documentazione della "Verifica" va poi comunque trasmessa al Committente il quale è tenuto alla redazione e relativa trasmissione della Notifica Preliminare Aggiornata agli Organi di Vigilanza, ed alla redazione della dichiarazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera c) e conseguenti obblighi di trasmissione all'Amministrazione concedente di quanto previsto alla stessa lettera c).
Rispondi Autore: azzaro antonio - likes: 0
04/12/2013 (15:49:46)
Salve a tutti, sono un esperto in sicurezza sul lavoro nonchè Organo di controllo del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, in proposito ai questi posti e alle argomentazioni effettuate, avanzo alcuni chiarimenti che mi sembrano dovuti in quanto ho visto e vedo anche in giro, un pò di confusione con le descrizioni pertanto vorrei fare chiarezza sperando vi sia utile:
per Committente:
s'intende la persona per cui vengono svolte le opere di cantiere, non la singola opera ma l'intera opera di cantiere, ciò significa che di Committente in ogni cantiere ve ne è solo uno e non più di uno. Tale soggetto può essere un singolo cittadino, un ente pubblico o un Datore di Lavoro privato, es. (Datore di Lavoro che vuole ristrutturare la sua Azienda).
L'Impresa Affidataria è l'Appaltatore delle opere (nelle opere private ce ne possono essere più di uno in quelle pubbliche solo uno);
il sub-appaltatore è l''impresa incaricata a svolgere le opere sub-affidate dall'appaltatore (impresa esecutrice);
le imprese sub-appaltatrici che sub-appaltano i lavori ad altre Imprese esecutrici, non hanno l'obbligo di verificare perché tale obbligo non è in capo alle Imprese Sub-Appaltatrici ma solo alle Imprese Appaltatrici e ai Committenti (sempre da valutare se è possibile fare un sub-appalto da parte di un'Impresa Sub-appaltatrice, cioè un sub-appalto di un sub-appalto);

Spero di aver dato chiarezza dell'argomento nei corsi di formazione che ho espletato ho visto molta confusione in questo, lo stesso vale durante la vigilanza, per cui vi informo di questo sperando di fare una cosa utile alla collettività perchè di questi tempi ce n'è bisogno per far funzionare le cose.
Cordiali saluti a tutti.
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
17/10/2015 (11:52:17)
Ma se io committente non sono in grado di controllare i requisiti dell'impresa e mi affido al tecnico, è il tecnico che risponde delle eventuali mancanze iniziali e durante i lavori o no? C'è un contratto che obbliga il tecnico a garantire il committente in questo senso o no?
Rispondi Autore: Maurizio Venditti - likes: 0
26/02/2016 (12:49:05)
Concordo con quanto viene indicato nell'articolo e nelle diverse risposte, mi sorge un dubbio, con le nuove regole il committente pubblico non può richiedere per la verifica la copia del DURC che deve essere richiesta direttamente agli organi preposti.
Ma nella verifica dell'impresa affidataria (che non è soggetto pubblico) il DURC ai subappaltatori va richiesto?
Per quanto riguarda il Dubbio di Stefano si risolve nominando il tecnico Responsabile dei Lavori.
Rispondi Autore: serpotta vincenzo - likes: 0
11/03/2024 (13:57:10)
L'obbligo in esame sussiste anche per i lavori in economia affidati ad un muratore d'esperienza?

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