Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La Cassazione sui criteri di validità della verifica tecnico-professionale

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

27/02/2012

È sufficiente ai fini della verifica tecnico-professionale della ditta appaltatrice da parte del committente, l’accertamento della sua iscrizione alla camera di commercio se a seguito di tale controllo emerge che la stessa non ha dipendenti? Di G.Porreca.


Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36612 del 11 ottobre 2011 (u. p. 7 giugno 2011) -  Pres. Zecca – Est. Foti – P.M. Geraci - Ric. S. M. e D. B. C. parte civile. 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione penale è la verifica tecnico-professionale a carico del committente nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali lo stesso deve appaltare dei lavori da svolgere nell’ambito della propria azienda. Richiamando le disposizioni di legge secondo le quali tale verifica consiste nel controllare l’iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa e dei lavoratori autonomi ai quali affidare i lavori nonché nell’acquisire dichiarazioni relative al numero dei dipendenti, alla regolarità contributiva ed al rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato, la suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che la stessa verifica tecnico-professionale si deve ritenere assolta da parte del committente nel caso di lavori di modesta entità ed allorquando dalla verifica emerga che l’impresa è iscritta regolarmente alla Camera di Commercio e risulti altresì dalla visura dalla stessa rilasciata che l’impresa non abbia dipendenti.
 


Pubblicità
MegaItaliaMedia

Il fatto e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha ritenuto l’amministratore di una società, committente di alcuni lavori di posa in opera di lastre di copertura sul tetto di un capannone industriale di proprietà della stessa società, nonché il titolare di una ditta individuale incaricata di svolgere tali lavori ed ancora il datore di lavoro di una ditta alla quale parte dei lavori erano stati da questa subappaltati, colpevoli del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un lavoratore rimasto infortunato mentre prestava la propria attività per conto della ditta subappaltatrice, e li ha condannati a pene diverse nonché al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile.
 
Secondo il Tribunale i citati imputati avevano cagionata la morte del lavoratore, intervenuta per arresto circolatorio conseguente a gravissimo politrauma da precipitazione, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e nella violazione di alcune norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Era accaduto, infatti, che l’infortunato, mentre era intento a posare delle lastre di copertura del tetto posto ad un'altezza di circa nove metri dal suolo, aveva appoggiato uno o entrambi i piedi su di una lastra appena posata la quale, sotto il peso del lavoratore, si era infranta per cui l’operaio era precipitato al suolo riportando delle ferite rivelatesi mortali.
 
La responsabilità dell'incidente era stata attribuita ai tre imputati nella cui condotta erano stati rilevati profili di colpa specifica per avere il committente violato l’articolo 3 comma 8 del D. Lgs. n. 494/1996, in quanto aveva affidato alla ditta appaltatrice i lavori di sistemazione della copertura del capannone senza averne preventivamente verificato la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da svolgere e senza avere chiesto informazioni relative ai dipendenti occupati, nonché il titolare della ditta appaltatrice per aver violato l’articolo 70 del D.P.R. n. 164/1956, per non avere realizzato, prima di iniziare i lavori, le opere provvisionali idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, nonché l'articolo 10 dello stesso D.P.R., per non avere disposto l'uso di cinture di sicurezza, e gli articoli 21 e 22 del D. Lgs. n. 626/1994, per non avere fornito al lavoratore adeguata formazione e per non averlo informato dei rischi connessi con il lavoro da svolgere. Al datore di lavoro dell’infortunato era stata attribuita la responsabilità per la violazione degli stessi articoli contestati al titolare della ditta appaltatrice.
 
La Corte d'Appello ha successivamente assolto il committente da ogni addebito per non avere commesso il fatto, eliminando la condanna al risarcimento del danno allo stesso inflitta dal primo giudice, ed ha invece  confermata la sentenza inflitta ai restanti imputati. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i profili di colpa addebitati al committente ritenendo che lo stesso non fosse tenuto a predisporre cautele antinfortunistiche, né a controllare che le avesse predisposte la ditta esecutrice dei lavori. A giudizio della stessa Corte di Appello, infatti, la legge impone a carico del committente solo l'onere di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa incaricata dei lavori e di chiedere alla stessa le dichiarazioni relative al numero dei dipendenti, alla regolarità contributiva ed al contratto collettivo di lavoro applicato. Detta verifica non esigeva, secondo la stessa Corte di Appello particolari interventi, né era necessaria la predisposizione di un contratto scritto, poiché il lavoro in questione era di modesta entità per cui la documentata iscrizione della ditta appaltatrice all'albo delle imprese artigiane forniva sufficienti garanzie di idoneità dell'impresa stessa.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello hanno proposto ricorso sia l’appaltatore che il datore di lavoro dell’infortunato nonché la parte civile con riferimento all'assoluzione del committente ed alla eliminazione della condanna dello stesso al risarcimento del danno. Per quanto riguarda la posizione del committente, in particolare, la parte civile ha tenuto a precisare che secondo l'impianto normativo di cui al citato D. Lgs. n. 494/1996, il committente è tenuto ad osservare in prima persona gli obblighi previsti dall'articolo 3, a meno che non provveda a nominare un responsabile dei lavori, e che la verifica di cui al comma 8 del citato articolo non ha carattere meramente formale ma deve tendere al concreto accertamento dell'affidabilità dell'impresa alla quale sono affidati i lavori. La suddetta verifica, infatti, ha carattere sostanziale e comporta che il committente deve accertare che l'appaltatore abbia a disposizione, tra l'altro, sufficienti attrezzature e mezzi d'opera, strumenti di prevenzione individuali e collettivi, nonché un'adeguata organizzazione aziendale capace di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, valutazioni queste che, secondo la parte civile ricorrente, sono state del tutto omesse dalla Corte di Appello che avrebbe perciò erroneamente interpretato la norma di legge sopra citata.
 
La parte civile ha sostenuto, altresì, che dalle stesse dichiarazioni del committente sarebbe emerso che lo stesso non aveva effettuato alcuna verifica dell'idoneità tecnica della ditta appaltatrice attraverso l'ausilio della visura camerale e, conseguentemente, attraverso la verifica della iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato ed era emerso inoltre ma che si era rivolto alla ditta subappaltatrice senza effettuare alcuna indagine e solo perché lo stesso gli aveva assicurato di essere in grado di effettuare i lavori richiesti.
 
La Corte di Cassazione ha rigettati i ricorsi perché ritenuti infondati  e con riferimento, in particolare, alle responsabilità del committente ha sostenuto che a questi non poteva addebitarsi alcun violazione alle disposizioni di legge. “Giustamente”, ha affermato la Corte di Cassazione, “la corte territoriale ha sostenuto che, secondo il disposto del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 3, comma 8, al committente non spettava alcun obbligo di predisposizione di cautele antinfortunistiche, né di controllare il rispetto, da parte della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, della relativa normativa, bensì solo di verificare l'idoneità tecnico-professionale della stessa ditta incaricata, anche attraverso l'iscrizione della medesima alla camera di commercio, industria ed artigianato”, verifica che del resto era stata puntualmente eseguita.
 
La modestia dei lavori affidati”, ha concluso la suprema Corte, “e l'iscrizione alla predetta camera della ditta (appaltatrice), forniva sufficienti garanzie, secondo il condivisibile giudizio del giudice del gravame, circa l'idoneità della stessa di eseguire regolarmente i lavori affidati, mentre non vi era alcuna necessità di richiedere le dichiarazioni relative all'organico dei dipendenti, al contratto collettivo applicato ed alla regolarità contributiva, poiché dalla visura camerale del (omissis) era emerso che la stessa ditta non aveva dipendenti”.
 
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!