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La responsabilità del direttore dei lavori per infortunio in un cantiere
Commento a cura di G. Porreca.
Una sentenza della Corte di Cassazione questa che fornisce utili chiarimenti a chi ancora confonde la figura del direttore dei lavori con quella del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, con il rischio di caricare all’una i compiti e gli obblighi dell’altra, e che interviene giustamente ad annullare una sentenza emessa da un Tribunale di condanna di un responsabile dei lavori al quale era stata contestata una violazione posta dal legislatore a carico del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e più precisamente quella di non aver redatto il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) relativo ad un cantiere edile. In questa stessa sentenza la Corte suprema ha colto, altresì, l’occasione per precisare e mettere in evidenza quali sono i compiti che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ha inteso specificatamente affidare alla figura del direttore dei lavori.
Il caso, la condanna e il ricorso in Cassazione
Il responsabile dei lavori di un cantiere edile, installato per la costruzione di un'abitazione rurale e relative pertinenze agricole, è stato condannato alla pena di 3000 euro di ammenda, oltre alle spese di giudizio, per il reato di cui all’art. 4, comma 1, ed all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 494/1996 per aver omesso di redigere durante la progettazione dell'opera il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale sostenendo di non essere, quale responsabile dei lavori, l'effettivo destinatario della norma in contestazione in quanto gli sarebbe stato addebitata la violazione di una norma, l’art. 4 del D. Lgs. n. 494/1996, che prevede un obbligo gravante, quale quello della redazione del PSC, non sul responsabile dei lavori ma sul coordinatore per la progettazione.
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’imputato. La stessa ha condiviso quanto sostenuto dalla difesa dello stesso, atteso che la norma violata (art. 4 del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", abrogato dall’art. 304 del D. Lgs. n. 81/2008), sotto la rubrica "Obblighi del coordinatore per la progettazione", prevedeva al comma primo che "Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1".
Tale previsione normativa, ha quindi sostenuto la suprema Corte, è stata replicata nel nuovo D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, recante "Attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che, infatti, all'art. 91, comma 1, sotto la rubrica "Obblighi del coordinatore per la progettazione", utilizza una formula identica alla norma abrogata, stabilendo che "Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV” il quale, al punto 2.1.3., a conferma della esclusività del compito, attribuisce inequivocabilmente al "coordinatore per la progettazione" il compito di indicare nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
La Sez. III ha messo in evidenza, altresì, la presenza di due sole eccezioni prevedendo, in primo luogo, l’art. 90 comma 11 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 non si applica quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo e che, pertanto, un committente che si trovasse in questa situazione non dovrà nominare il coordinatore per la progettazione non venendo meno comunque, anche in tal caso, gli obblighi di redazione del PSC e del Fascicolo dell'Opera che dovranno essere assolti dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La Corte di Cassazione ha quindi messo in evidenza, in secondo luogo, che nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 90, e cioè nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il compito di redigere il P.S.C. grava sul coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008.
La suprema Corte, a conferma di quanto appena detto, ha fatto presente altresì che l’art. 158 del D. Lgs. n. 81/2008, rubricato "Sanzioni per i coordinatori", così come sostituito dal D. Lgs. n. 106/2009, individua, al comma primo, quale soggetto attivo del reato, il "coordinatore per la progettazione" e cioè il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, secondo la definizione di cui all’art. 89, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, assoggettandolo, in particolare, alla pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (aumentata nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013, per effetto del D. L. n. 69 del 2013, c.d. decreto del fare), per la violazione dell'articolo 91, comma primo. Analogamente, ha aggiunto la suprema Corte, l'abrogata norma sanzionatoria, contenuta nel D. Lgs. n. 494/1996 individuava, al comma primo dell’art. 21, quale soggetto attivo del reato il "coordinatore per la progettazione", sanzionandolo con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
La Sez. III ha fatto, altresì, notare che il ricorrente è stato invece qualificato nel capo d'imputazione e ritenuto responsabile nella sua qualità di "responsabile dei lavori", figura individuata dall’art. 89, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 81/2008, (e, prima ancora, contemplata nell'abrogato D. Lgs. n. 494/1996, all'art. 2, comma 1, lett. c), come "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto" (definizione, oggi, più ampia e generica rispetto a quella contemplata dall'abrogato D. Lgs. n. 494 del 1996, che invece lo indicava come il "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera").
Al fine poi di rimarcare la differenza esistente tra le due figure sopraindicate, anche in termini di differenti posizioni di garanzia, la Sez. III ha ritenuto necessario inoltre rammentare che il D. Lgs. n. 81/2008, all’art. 90 comma 3, non solo prevede che "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione", ma anche che, solo se il committente o il responsabile dei lavori è in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Diversamente, ha affermato la Sez. III, le due figure devono restare separate e, quindi il responsabile dei lavori deve procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione.
Nulla muta, ha fatto quindi notare la Corte suprema, nemmeno nel caso in cui, come sembrerebbe desumersi dalla lettura della motivazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente avesse rivestito la qualifica di " direttore dei lavori” in quanto tale figura, sebbene non definita dalla normativa dettata dal D. Lgs. n. 81 del 2008, (e, prima ancora, dal D. Lgs. n. 494/1996), ha compiti in materia di sicurezza ben individuati normativamente anzitutto in tema di disarmo delle armature provvisorie di cui all'art. 142, comma 2, stabilendo la norma (art. 145 del D. Lgs. n. 81/2008) che tale disarmo deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione ed in secondo luogo quello di liquidare l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto (punto 4.1.6 dell’Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008).
Il direttore dei lavori, ha così concluso la Corte di Cassazione “per giurisprudenza costante, è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro”.
Per quanto sopra detto, quindi, la suprema Corte ha ritenuto di raccogliere la motivazione del ricorso e, difformemente dalla richiesta del P.G., ha annullata la sentenza senza rinvio per insussistenza del fatto, non essendo ascrivibile il reato al responsabile dei lavori (né, al direttore dei lavori), ma solo al coordinatore per la progettazione (o al coordinatore per l'esecuzione nei due casi in precedenza indicati), soggetto che non risulta, dall'impugnata sentenza, essere mai stato designato.
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Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0 | 14/07/2014 (07:18:44) |
Dalla lettura della sentenza si desume che quella annullata era scritta così male che non si capiva nemmeno se l'imputato era RL o DL, da cui la precisazione sul DL... Per non parlare dell'imputazione! Ma il pm? Ma gli upg?! |
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 14/07/2014 (09:01:01) |
L'assurdo è che il reato era chiaro: "mancata nomina del CSP/CSE". Ma troppi giudici non conoscono la legge nei dettagli e si ritengono comunque esperti tuttologi. Lo stesso vale per molti funzionari ispettivi: l'importante è dare una multa, non migliorare la sicurezza. |
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0 | 14/07/2014 (10:09:30) |
E' incredibile, anzi è possibile solo in questo paese, con questo sitema giudiziario, che il Direttore dei Lavori sia stato condannato per un reato a lui chiaramente non imputabile e che siano arrivati fino all'ultimo grado del processo per chiarire, con una sentenza della Corte di Cassazione, la non colpevolezza perché il fatto non susssiste. Ed è confortante sapere che le umiliazioni, le spese e il tempo perso non saranno mai restituiti dai giudici che hanno perseguito un professionista, per un reato inesistente, solo per la loro inequivocabile incopetenza. |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 14/07/2014 (11:11:33) |
condividendo tutti gli interventi , penso che anche il committente o responsabile dei lavori possono essere sanzionati per la mancata predisposizione/redazione del PSC e del Fascicolo Tecnico , visto il dettame che ci offre l'art. 91/ DLgvo 81/08 , il quale pone l'obbligo di farlo redigere e di verificare la congruità degli stessi .In sintesi vige l'obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori oltre che del coordinatore in fase di progettazione la redazione del PSC e FT . |
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 14/07/2014 (11:47:36) |
L'obbligo per il RL (diretto o nominato) è di "nominare il CSP/CSE, non di redigere il PSC. I giudici di grado inferiore hanno sbagliato proprio l'imputazione (mancata redazione del PSC) e la Cassazione non ha potuto fare altro che annullare. In caso di infortunio (sia in sede civile che penale) si potrebbe ricominciare la causa con l'accusa corretta: ma qui si trattava di violazione della 81/08 e quindi tutto finisce qui. Vorrei aggiungere che nessuno paga per i costi inutilmente sostenuti etc etc |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 15/07/2014 (11:45:54) |
E’ chiaro che intendevo che il committente ho responsabile dei lavori non devono fare il Psc o Fascicolo Tecnico , ma la mancata redazione è trasmissione degli stessi , quando incorre , è presupposto di applicazione delle sanzioni di cui all’ art. 157 è di sospensione l’efficacia del titolo abilitativo, infatti leggendo il combinato art. 90,c.1 , 92, c. 2 e art.101. c.1 ,è chiaro l’intento del legislatore di responsabilizzarlo nel merito Vedasi ; Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; il combinato : Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). Sanzioni Penali Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori • Art. 93, co. 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)] Articolo 101 - Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. Sanzioni Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori • Art. 101, co. 1, primo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 157, co. 1, lett. c)] inoltre Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Spero sia di contributo alla discussione . |