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Interpello: le visite preventive alla ripresa del rapporto di lavoro
Roma, 22 Nov – La Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro – è intervenuta altre volte, ad esempio con l’ Interpello n. 1/2013, per fare chiarezza sul tema della visita medica preventiva.
La visita medica preventiva è compresa nella sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e normata dal D.Lgs. 81/2008 (art. 41), cioè l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al luogo di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Sorveglianza sanitaria che comprende diverse tipologie di visite e tra queste la visita medica preventiva per stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli permettono di essere esposto ai rischi correlati alla sua mansione e al luogo di lavoro. E ricordiamo che con il D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto “ decreto correttivo”, nel D.Lgs. 81/2008 è stata introdotta la possibilità di visite preventive in fase preassuntiva, prima cioè che si siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
Quando un lavoratore, dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, viene riassunto per mansioni uguali, necessita una nuova visita preventiva?
Per rispondere a questa domanda interviene l’Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre 2013 con cui la Commissione per gli interpelli risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo.
Presentiamo nel dettaglio il quesito.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
In particolare si chiede di sapere “se la previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva."
A questo proposito la Commissione fa presente che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è “effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l'obiettivo di “constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”.
E il successivo comma prevede una "visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica" la cui periodicità, "qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno".
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni conclusive.
La Commissione “ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”.
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Rispondi Autore: Carmelo Licitra - likes: 0 | 23/11/2013 (18:02:36) |
A fronte di quanto espresso dalla commissione per gli interpelli, mi sorge spontanea una domanda: come si può stabilire se nel periodo intercorso di assenza dal posto di lavoro , il lavoratore è stato in buona salute? e se nel periodo intercorso ha avuto un grave problema di salute e riprende l'attività senza controllo, in questo caso se il problema di salute presente peggiora o peggio diventa causa di danno ad altri ne risponde il committente o meglio identificato con il datore di lavoro. Spero che la commissione rivaluti la visita medica preventiva al rientro dopo assenza per motivi di salute che tra l'altro è già considerata a richiesta del datore di lavoro se si superano i 60 giorni di assenza consecutiva. Oppure permettetemi un pizzico di ironia, fra poco sarà superfluo effettuare la sorveglianza sanitaria e quindi la prevenzione della salute dei lavoratori. |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 25/11/2013 (10:19:40) |
Sig. Licitra, devo contraddirla. La visita al rientro da assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute è un obbligo a carico del Medico Competente ai sensi del D.Lgs.81/08, artt. 41, comma 2, lett. e-ter) e 25, comma 1, lett. b), quest'ultimo sanzionato penalmente in base all'art. 58, comma 1, lett. b). Comunque, è sanzionabile penalmente anche il Datore di Lavoro sulla base dell'art. 18, comma 1, lett. g) in quanto deve richiedere al medico il rispetto della normativa. Bisogna stare attenti perché in materia di sorveglianza sanitaria ci sono parecchie irregolarità. Buon lavoro! |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 25/11/2013 (10:25:02) |
Dimenticavo: comunque il discorso del sig. Licitra è sensato. Il lavoratore potrebbe aver lavorato per pochi mesi presso un altro Datore di Lavoro (magari anche in nero) esponendosi, ad esempio, a picchi di rumore intensi e riportare danni uditivi. Buon lavoro! |
Rispondi Autore: Edda Morandini - likes: 0 | 06/01/2014 (14:37:52) |
Ma se si è stati depressi causa l ambiente di lavoro. ..perché farlo rientrare nello stesso ambito e poi valutati dal medico del lavoro....non si può chidere un permesso o ferie e fare così la visita... |