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Interpello sulle visite mediche per stagisti e tirocinanti minorenni

Interpello sulle visite mediche per stagisti e tirocinanti minorenni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

03/06/2013

La Commissione per gli interpelli offre indicazioni in merito all’eventuale obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi. I criteri per l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria.

Interpello sulle visite mediche per stagisti e tirocinanti minorenni

La Commissione per gli interpelli offre indicazioni in merito all’eventuale obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi. I criteri per l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria.

Roma, 3 Giu – PuntoSicuro si è soffermata più volte sugli obblighi di sicurezza per praticanti, stagisti e tirocinanti e sulla loro eventuale equiparazione ai lavoratori. E spesso gli articoli su questo tema - anche in relazione ai  chiarimenti del Ministero del Lavoro – hanno stimolato molti nostri lettori a lasciare interessanti commenti e raccontare personali esperienze.
 
Sul tema è intervenuta anche la Commissione Interpelli che si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’Interpello n. 1/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi”.

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La Commissione in particolare con questo parere formula un'unica risposta a tre diverse istanze di interpello:
- la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (FEDERCASSE) ha avanzato istanza di interpello in merito alla "corretta interpretazione della norma di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche". In particolare si chiede "se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell'ari 41 del D.Lgs. n. 81/2008";
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello  per sapere "se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali - dato che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), del D.Igs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l'art. 8”;
- sempre il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in merito ad un secondo quesito: "se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di ‘lavoratore minore’, tant'è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente ‘i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti’; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico".
 
A questo proposito la Commissione Interpelli sottolinea che “lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda. Il rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:
- soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage;
- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell' esperienza di stage;
- azienda ospitante”.
 
La legge 977/67 si applica invece “ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio)”. E ai sensi dell'art 8 della L. 977/67 – citato nelle istanze d’interpello – “gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno. I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso”.
 
Fatte queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, “i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008”.
 
L'equiparazione fatta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.
 
Al riguardo si osserva che, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
 
Da quanto richiamato si evince, in conclusione, che “l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per ‘l'adolescente stagista’ e ‘lo studente minorenne’ che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente”.
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2013 con risposta del 02 maggio 2013 al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Prot. 37/0007879/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: roberto bolzan immagine like - likes: 0
03/06/2013 (11:41:10)
Quindi, mentre stagisti e tirocinanti sono equiparati a lavoratori e devono essere formati (4 ore sicurezza generala e a seconda del rischio 4, 8, 12 sicurezza specifica)... ai fini della visita medica preassuntiva gli stagisti e chi fa tirocinio formativo non è soggetto in quanto equiparato a lavoratore ma senza rapporto di lavoro... giusto?
Autore: Riccardo Morsia
22/02/2016 (16:10:05)
Non proprio.... è equiparato ad un lavoratore a tutti gli effetti nei soli casi previsti dalla normativa vigente ovvero solo nei casi in cui lo stesso faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. In pratica se la formazione e l'informazione è applicata a "tappeto" (presumo anche per un discorso di prevenzione e di servizio fornito "intrinseco" alla formazione globale del futuro lavoratore) su tutti i tipi di stagisti e tirocinanti, la sorveglianza sanitaria è applicata quando lo stesso stagista è esposto a rischi per la salute. Esempio semplice semplice: tirocinante utilizzante Vdt superiori alle 20 ore settimanali --> soggetto a sorveglianza sanitaria, tirocinante utilizzante attrezzatura Vdt per ore al di sotto delle 20 a settimana ---> non soggetto a visita medica.
Rispondi Autore: Gianluca Cherubino immagine like - likes: 0
09/06/2013 (10:43:09)
A me sembra di interpretare diversamente. Mentre nel rapporto di lavoro la visita medica è obbligatoria per l'età, negli stage o nei tirocini la visita medica è prevista solo se ci sono rischi sanitari. Le due cose sono coerenti: infatti durante lo stage estivo, potrebbe essere che l'allievo venga adibito a mansioni dove i colleghi sono sottoposti a sorveglianza oppure no.
Autore: Riccardo Morsia
22/02/2016 (16:13:06)
Concordo al 100%.
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi immagine like - likes: 0
22/07/2013 (18:51:24)
Buona sera a tutti, volevo porvi il seguente quesito per avere uno scambio di opinioni in merito alle visite ai minori adolescenti.
In particolare mi ha telefonato un nuovo cliente chiedendomi una valutazione dei rischi per l’assunzione di un lavoratore minorenne.
IO gli ho detto che sicuramente ci vuole una visita e di farla (essendo minorenne) tramite il Servizio Sanitario Nazionale – ASL non essendoci, credo in quel tipo di attività, un Medico Competente nominato !
Però mi è venuto un DUBBIO, essendo la mansione del lavoratore minore: BAGNINO, secondo voi può essere assunto in questa mansione un minore dal momento che in base al Decreto 262/2000 All.1 - ci può anche essere e valutato un Rischio Biologico in questo tipo di attività, secondo voi oltre la visita può essere assunto un minore con questa mansione ???

Grazie per eventuali risposte e scambi di opinione !
Rispondi Autore: Giuseppe Franco immagine like - likes: 0
13/12/2016 (09:23:40)
Buongiorno.
Nel caso di studenti della Formazione Prof., sottoposti a Rischi potenziali, chi deve sopportare la spesa, relativa allla visita medica di idoneità !?
Grazie.
Giuseppe FRANCO
Rispondi Autore: Nepente cagliari immagine like - likes: 0
02/03/2017 (12:32:18)
Ma nel caso di attivazione della ss verso uno studente tirocinante, a chi spettano gli oneri? Alla scuola (e quindi al ministero della pi) all'azienda dove avverrà lo stage o al singolo? Nel caso dovesse spettare al singolo ciò è lecito?

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