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Se le misure generali di tutela vengono omesse: quali responsabilità?
Come noto, l’art.15 del D.Lgs.81/08 elenca “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Questa norma indica ai datori di lavoro i principi e i criteri cui debbano attenersi e ispirarsi nella programmazione e nella predisposizione di un idoneo sistema e ambiente di lavoro, sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico.
Trattandosi di una norma di natura programmatica, essa non è sanzionata in maniera diretta dal Testo Unico in caso di sua violazione, come invece accade per la gran parte delle norme contenute nel decreto, che hanno natura precettiva.
Ciò però non significa che l’adozione delle misure elencate dall’articolo 15 non rappresenti un vero e proprio obbligo giuridico la cui violazione non possa condurre ad una responsabilità colposa in caso di infortunio o malattia professionale.
Infatti, quando il codice penale (all’art.43) definisce la cosiddetta “colpa specifica”, ovvero l’“inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”, esso non richiede - come requisito della stessa - il fatto che tali leggi, regolamenti etc. siano necessariamente disposizioni sanzionate o addirittura sanzionate penalmente.
In sostanza, la violazione dell’art.15 del D.Lgs.81/08 da parte di un soggetto apicale, può a tutti gli effetti condurre ad una responsabilità colposa a suo carico in caso di reati di evento.
Tanto è vero che la giurisprudenza della Corte di Cassazione offre un’ampia panoramica di sentenze in cui datori di lavoro, dirigenti e delegati sono stati condannati per i reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi con violazione di norme di salute e sicurezza, a fronte dei quali il profilo di colpa specifica contestato a tali soggetti era rappresentato proprio dalla violazione dell’art.15 del D.Lgs.81/08 sulle misure generali di tutela.
Vediamo una selezione di queste sentenze.
Partiamo da una pronuncia relativa ad un caso in cui è stata contestata l’omissione delle misure della “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” e della “riduzione dei rischi alla fonte” (art.15 c.1 lettere c) ed e) del D.Lgs.81/08).
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 1 marzo 2019 n.8945, la Corte ha confermato la responsabilità di G.E., quale “procuratore speciale con delega in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per conto della N.G.V. s.p.a.”, per “aver cagionato alla dipendente M.E. lesioni personali per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”.
All’imputato era stato addebitato di aver omesso di “rivalutare globalmente la procedura di montaggio delle cosiddette «cup station», con particolare attenzione alle fasi di rivettatura e/o ripassatura dei fori, al fine di ridurre il rischio connesso a tale procedura.”
In particolare, era accaduto che M.E., “operaia alle linee di montaggio, era intenta a fare i cups station, ossia degli sgancia-bicchieri che si montano nei distributori di caffè, incastrando due alla volta dei pezzi di lamiera mediante rivettatura con una pistola ad aria.”
La lavoratrice “si era ferita mettendo la mano sinistra dietro la cup station e afferrando la stessa nella parte più alta, affinché non sfuggisse il pezzo, mentre con la mano destra usava il trapano; la lavoratrice non aveva usato il tavolo per vincolare il pezzo in quanto sprovvisto del piano di gomma, idoneo a rallentarne lo scivolamento”.
Al G.E., quale delegato in materia di salute e sicurezza, si rimproverava “di non aver verificato la modalità concreta delle lavorazioni al fine di accertare se vi fossero rischi per la sicurezza dei lavoratori, per cui questi ultimi impiegavano il trapano in un lavoro pericoloso che determinava l’avvicinamento della punta dell’attrezzo alla mano con la quale il lavoratore teneva il pezzo senza aver seguito alcun corso formativo.”
La Cassazione ricorda che “all’imputato era contestata, in primo luogo, la violazione dell’obbligo di eliminazione del rischio ovvero, ove ciò non fosse possibile, di riduzione al minimo del medesimo rischio in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art.15, comma 1, lett.c) T.U. n.81/2008).”
Infatti, risultava accertato che, “nell’ambito della procedura di «rivettatura» delle lamiere, si rendeva a volte necessario l’uso del trapano per ampliare i fori nei quali bloccare i rivetti e che tale operazione necessitava di mano esperta, secondo le istruzioni d’uso di tale attrezzo.”
Era poi emerso che “la necessità di allineare i fori si era intensificata da quando la foratura delle lamiere era stata esternalizzata ed i lavoratori erano consapevoli del fatto che potesse capitare di usare il trapano anche trenta o quaranta volte al giorno; il rischio connesso all’utilizzo di tale attrezzo era legato […] alla tendenza dell’operatore a portare la mano che tiene il pezzo in prossimità della zona della foratura, onde reggere meglio alla controspinta del trapano.”
E’ interessante il passaggio in cui la Corte replica all’argomentazione difensiva dell’imputato secondo la quale egli non avrebbe violato la norma cautelare che prevede che “le parti del corpo dei lavoratori non devono e non possono entrare in contatto con organi in movimento delle macchine lavoratrici (AII.V punto n.6 come richiamato dall’art.70, comma 2, T.U. n.81/2008) posto che, in relazione all’attrezzo in uso alla lavoratrice infortunata, non vi è alcuna possibilità per il produttore né per l’utilizzatore di impedire in via assoluta che il lavoratore tocchi accidentalmente la punta mobile del trapano.”
Secondo la Cassazione, tale motivo di ricorso è infondato, “giacché il punto n.6.5 dispone che «Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo», in coerenza con la citata previsione dell’art.15 T.U. n.81/2008.”
A parere della Corte, la sentenza d’appello ha adeguatamente dimostrato che “i rischi connessi all’attrezzatura di lavoro non erano stati ridotti alla fonte, come sarebbe stato possibile fare e secondo quanto fu fatto successivamente all’infortunio escludendo la terziarizzazione del lavoro di foratura, ampliando le dimensioni dei fori, migliorando l’attrezzo alternativo al trapano costituito dal punteruolo, organizzando un corso per l’uso del trapano, ponendo il rivestimento in gomma sul piano di lavoro.”
Analizziamo ora una interessante sentenza ( Cassazione Penale, Sez.IV, 17 giugno 2019 n.26570) relativa ad un caso in cui sono state contestate all’imputato plurime violazioni dell’art.15 del D.Lgs.81/08: ovvero “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”, “la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro”, l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, “la riduzione dei rischi alla fonte” e “la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” (art.15 c.1 lettere a), b), c), e), f) D.Lgs.81/08).
In particolare, la Corte ha riconosciuto la responsabilità - ai fini civili, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione - di R.L. per il reato di lesioni personali colpose.
In particolare, “era contestato al R.L. di avere, in concorso con R.G. - deceduta nei corso della celebrazione del processo - nella sua qualità di dirigente per la sicurezza della Soc. E. s.p.a., per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica [art.15 co.1 lett.a), b), c), e), f); 18 lett. z); 182, 192, 223, 225 d. lgs.n.81 del 9 aprile 2008], cagionato lesioni personali gravi a L.M., consistite in ustioni di II e III grado in varie parti del corpo”.
Era accaduto che “il L.M., dipendente della società E. S.p.a., nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, si recava con un furgone dotato di idonea attrezzatura di analisi (cosiddetto “laboratorio mobile”) presso l’abitazione dei signori M. e G. al fine di procedere alla revisione decennale del serbatoio di GPL ad uso domestico, che era interrato nel giardino dell’abitazione dei proprietari di casa.”
Dopo aver eseguito la revisione, egli “riavvolgeva all’interno del furgone la manichetta utilizzata per l’analisi, piena di GPL in fase liquida.”
Ma, “nel compiere tale operazione, dal rubinetto posto al termine del bocchettone del tubo, fuoriusciva improvvisamente il GPL - senza che la persona offesa riuscisse a fermarlo chiudendo il rubinetto - si formava quindi una nube di condensa che repentinamente prendeva fuoco ed avvolgeva con le fiamme il corpo di L.M.”
All’imputato R.L. è stato addebitato di “non aver provveduto a sostituire il rubinetto della manichetta con un mezzo in grado di ridurre “alla fonte” il rischio incombente sui lavoratore, mediante adeguamento dell’attrezzatura, secondo le migliori conoscenze tecniche in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico, evitando un rischio che gli era noto, avendolo espressamente previsto al punto 18 del documento distribuito ai dipendenti, concernente le operazioni che l’addetto alla pressurizzazione avrebbe dovuto compiere una volta raggiunto il serbatoio da verificare.”
La sentenza specifica, inoltre, che l’imputato stesso “aveva redatto la procedura operativa da seguire nelle operazioni di pressurizzazione che, come già detto, prescriveva di prestare attenzione a non trascinare l’estremità delle manichette lungo il terreno in fase di riavvolgimento.”
Peraltro, “i giudici condividevano le osservazioni del perito, Ing. P., secondo cui l’apposizione di una seconda valvola di sicurezza sulla manichetta, ovvero di un tappo cieco alla sua estremità o, comunque, di un sistema di tenuta, avrebbe evitato l’evento, escludendo il rischio della fuoriuscita del gas.”
Nel confermare la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione richiama gli “orientamenti stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali deve essere previsto ogni rischio a cui si espone il lavoratore nei corso dell’attività che egli è chiamato a svolgere; devono essere approntate da parte del datore di lavoro e, più in generale, da parte di coloro che rivestono una posizione di garanzia, i rimedi di sicurezza che garantiscano la maggiore tutela possibile della salute dei lavoratore; si deve fare luogo al rafforzamento delle misure di sicurezza in ogni momento ove l’attività evidenzi possibili pericoli”.
Infatti, come ricordato dalla Corte, “il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
A fronte all’argomentazione difensiva secondo cui “la conformità dell’impianto alle previsioni di settore” si ricaverebbe dal “richiamo a disposizioni che non impongono l’adozione di cautele supplementari rispetto a quelle già presenti sull’apparecchiatura in esame”, la Cassazione è perentoria nel ribadire che “tale circostanza, tuttavia, non può essere addotta come ragione di esonero di responsabilità”.
Ciò in quanto - come chiarito dalla Corte - “il rispetto delle cautele previste ex lege non esaurisce tutti gli obblighi di colui che riveste la qualifica datoriale e dei soggetti che ricoprano una posizione di garanzia nella gestione del rischio.”
In particolare, “il principio è stato affermato proprio con riferimento all’impiego di macchinari che avevano superato positivamente il vaglio di controllo degli organi competenti e che si erano rivelati poi pericolosi”.
Di conseguenza, nello specifico, “il fatto che la disposizione invocata dalla difesa preveda la esistenza di una sola valvola a volantino, non vuol dire che non possa essere necessario un ulteriore sistema di controllo delle fughe di gas, anche in relazione al tipo di attività che in concreto doveva essere svolta dall’operaio ed ai luoghi nei quali essa veniva espletata.”
Pertanto, “il fatto che l’apparecchiatura fosse dotata del certificato di conformità o che tale tipo di apparecchiatura sia adoperata anche dall’Ispels, non è dirimente ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente R.L.”
In conclusione, nel caso di specie, “la fonte del pericolo era ben nota alla E., essendo previsto nel documento elaborato dal R.L., in cui erano state stabilite le procedure da seguire per effettuare la pressurizzazione, di prestare attenzione a non trascinare l’estremità delle manichette, che avrebbe potuto determinare la rotazione dei volantini con rilascio incontrollato della fase liquida.”
Concludiamo questa breve disamina, che come sempre non pretende di essere esaustiva sull’argomento, con una pronuncia in cui è stata contestata l’omissione delle misure della “valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza” e della “programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro” (art.15 c.1 lettere a) e b) D.Lgs.81/08).
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 18 settembre 2019 n.38583, la Corte ha confermato la condanna di G., quale datore di lavoro della G. Autotrasporti s.r.l., per il reato di omicidio colposo in danno dell’autotrasportatore V.G., “trovato morto in uno dei due piazzali [di cui disponeva la Società, n.d.r.] (adibito alla sosta degli autocarri) con il corpo straziato e circondato da otto cani di taglia medio-grossa”.
Risultava accertato che “il decesso, in base a quanto ritenuto dai giudici di merito, era dovuto al fatto che il V.G. era stato sbranato dai cani, che da tempo stazionavano presso l’area attigua, affidati in via di fatto alle cure di tale T.R.”, la quale “viveva all’interno di una roulotte da tempo in sosta in detta area, assieme al compagno C.G. (collaboratore della ditta del G.DL.)”.
La sentenza specifica che “la loro presenza - come pure quella dei cani - era nota all’imputato, il quale aveva permesso loro di usufruire con apposito allacciamento dell’energia elettrica erogata a favore della società.”
Dunque, “al G.DL. viene rimproverato di non avere impedito l’accaduto nonostante egli sapesse della presenza dei cani, costituenti pericolo per le persone presenti o di passaggio nelle due aree utilizzate dalla sua società, e di non avere garantito condizioni di sicurezza all’interno di dette aree, così ponendo in essere un fattore causale decisivo per il decesso del V.G.”
Al ricorrente G. “si rimprovera di avere cagionato, per colpa generica (e per violazione dell’art.15, D.Lgs.n.81/2008 sopra citato), la morte dell’autotrasportatore V.G.”.
La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello, secondo cui l’imputato G., “nella sua più volte ricordata qualità, era responsabile della sicurezza per le persone presenti o in transito nell’area utilizzata dalla sua società (costituita dai due piazzali di cui si è detto) e, non curandosi della persistente e notoria presenza dei suddetti animali, costituenti notorio pericolo per chiunque si trovasse per qualsivoglia motivo nella suddetta area, ha certamente agito in modo quanto meno negligente ed ha altresì posto in essere una violazione degli obblighi datoriali, di portata generale, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all’art.15, d.lgs.n.81/2008 (cfr. Sez.4, Sentenza n.45808 del 27/06/2017, Rv.271079)”.
Obblighi, questi, che “il datore di lavoro ha nei confronti di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale”.
Di conseguenza, “in estrema sintesi, con tale violazione, riferita a un pericolo a lui noto (il cui concretizzarsi era perciò certamente prevedibile) e non adeguatamente fronteggiato, il G. ha creato le condizioni perché si verificasse l’aggressione ai danni del V.G. ad opera dei cani presenti in uno dei piazzali della ditta comunicante con quello ove avvenne il tragico episodio.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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