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Sulla tutela dei lavoratori dal rischio di aggressione degli animali

Sulla tutela dei lavoratori dal rischio di aggressione degli animali
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

09/01/2020

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul caso di un autotrasportatore sbranato dai cani nel piazzale di sosta degli autocarri. Un pericolo noto e non adeguatamente fronteggiato dal datore di lavoro.

 
  1. L’incidente e la sentenza
  2. I principi giuridici fondamentali della sentenza
  3. La tutela dei lavoratori dal rischio aggressione anche animale
  4. Esposti al rischio aggressione animale
  5. Indicazione operative della ASL di Viterbo

 

1. L’incidente e la sentenza

La tragedia si consumò il 28 febbraio del 2012 in un piazzale di Biscottino, una frazione di Collesalvetti al confine tra le province di Livorno e Pisa. Una morte orribile per il conducente di un camion che aveva parcheggiato il mezzo nel piazzale di un'azienda ignaro del pericolo letale, di natura animale, che incombeva: sbranato da un branco di otto cani che ridussero il suo corpo in brandelli.

A trovare il cadavere fu la donna delle pulizie dell'azienda, intorno alle 10.30 di quel tragico martedì mattina: il corpo giaceva riverso a terra e la decina di cani era ancora attorno all'uomo. Il corpo è stato trascinato dai cani dal rimorchio fino a una recinzione. L'intervento di un’ambulanza si è rivelato inutile. Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le cause del decesso, per comprendere se il camionista sia morto per l'aggressione o se per un malore. Guastella riportava morsi in varie parti del corpo, in particolare alle gambe, che sono state trovate scarnificate.

 

La vittima è il camionista di Alcamo Vito Guastella, di 50 anni, sposato e padre di due figli. Per quella sconvolgente tragedia la sentenza in esame è quella finale e definitiva.

 

La Suprema Corte ha confermato la condanna dell’imprenditore alcamese Giuseppe Di Leo.

Confermati dalla Cassazione i due anni di reclusione per omicidio colposo a Giuseppe Daniele Di Leo, 37 anni, legale rappresentante dell’omonima ditta di trasporti proprietaria del terreno. Un anno e sei mesi la condanna inflitta nel giudizio di merito a Rodica Trofin, 56, la donna di origine romena che viveva dentro la roulotte sistemata (abusivamente) nel piazzale e si occupava di badare al branco di cani.



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In primo grado, presso il Tribunale di Livorno, il giudice nella sentenza ha dunque sposato in pieno - a dire il vero comminando pene più alte rispetto a quelle richieste - la ricostruzione del pubblico ministero Gianfranco Petralia che nella sua requisitoria aveva parlato - descrivendo la morte dell’autotrasportatore - di «una tragedia della superficialità» e ancora di «una morte da terzo mondo». E per quello che riguarda gli imputati si era domandato: «Che cosa hanno fatto per impedire che ciò accadesse?». Nulla, è stata la risposta a cui è arrivato il pm.

 

Per i carabinieri tutti sapevano, a cominciare dal proprietario del terreno, che gravitavano nel piazzale alcuni cani che venivano nutriti dalla donna e in un certo senso facevano da guardiani.

Forse proprio verso l’estremità del piazzale ha cercato di correre Vito Guastella quando è stato aggredito la prima volta da uno degli animali. Una corsa tragica e inutile che si è fermata dopo pochi metri.

Gli animali sono da considerarsi come non randagi perchè ''per legge, appartenenti al proprietario del terreno nel quale abitualmente dimoravano'': lo riferisce l'Asl. Il personale dell'ufficio veterinario dell'Asl, precisa la nota, ha catturato 7 degli 8 cani che presumibilmente componevano il branco che ha sferrato l'attacco. Sono cani meticci di media-grossa taglia simili a dobermann.

Non a caso, proprio ai margini del piazzale, erano state fissate dei bastoni di legno nel caso in cui gli animali - come era già accaduto - avessero avuto comportamenti aggressivi.

 

Il giudice di merito aveva anche disposto un maxi risarcimento danni da quasi un milione di euro nei confronti dei parenti della vittima: la moglie, il figlio, i genitori e le sorelle dello stesso autotrasportatore originario dalla provincia di Alcamo, in Sicilia. La cassazione lo ha confermato, a titolo di provvisionale.

 

Hanno espresso soddisfazione gli avvocati di parte civile: Baldassare Lauria, che, con gli avvocati Laura Ancona e Antonino Sugamele, hanno assistito la famiglia, e hanno dichiarato: “I processi hanno dimostrato la colpa dell’imputato nella messa in sicurezza del sito teatro dell’evento, una storia triste per tutti che si conclude con una condanna definitiva che fa giustizia”.

La moglie Vincenza Salato e i due figli del Guastella sono stati assistiti dall’avvocato Nino Sugamele. Le due sorelle da Saro Lauria e Laura Ancona. «Sono contenta - dice ancora la donna tra le lacrime - perché il Tribunale ha accertato la verità dei fatti, ma mio marito non c'è più e nessuno me lo potrà ridare indietro. In questi quattro anni - prosegue la vedova che non ha mai saltato un’udienza - abbiamo vissuto in una sofferenza continua. In una mancanza incolmabile che ha tolto la gioia a tutta la nostra famiglia».

 

Vito Guastella era conosciuto come un grande lavoratore e molto legato alla famiglia, guidava un grosso camion con il quale percorreva lunghi chilometraggi per le strade italiane. Il 28 febbraio 2012 aveva chiesto la cortesia di poter parcheggiare il rimorchio nel piazzale della ditta Di Leo, in modo da non lasciare il carico incustodito in qualche parcheggio del porto. Ma il pericolo in agguato non riguardava il carico, ma il suo imminente tragico destino.

 

Guastella aveva appena terminato la retromarcia con la motrice per agganciare il rimorchio e stava collegando altri cavi prima di lasciare il piazzale. A quel punto sarebbero entrati in azione gli otto cani. Il camionista è rimasto sorpreso a tal punto che le sue ciabatte sono state ritrovate dai soccorritori composte e parallele di fianco alla motrice, dove verosimilmente l’autista se le era sfilate per salire ad agganciare gli ultimi cavi del camion.

Vito Guastella si stava preparando a ripartire, quando il branco di otto cani lo ha attaccato e sbranato, senza dargli il tempo e la possibilità di difendersi e potersi mettere in salvo.

Fu una dipendente di una ditta di pulizie della Di Leo ad aver notato il camion di Guastella fermo e con il motore acceso: salito sulla motrice dal lato passeggero e a intravide il branco che ancora si stava accanendo sul corpo dello sfortunato camionista. Quando arrivarono carabinieri e 118 Guastella era già morto. E ora è arrivata la condanna definitiva.

 

2. I principi giuridici fondamentali della sentenza

Questi i principi giuridici fondamentali della sentenza della Cassazione Penale n. 38583 del 18 settembre 2019.

Il Datore di lavoro, pur al corrente della situazione [presenza di otto cani, che da tempo stazionavano presso l'area attigua all’azienda, e mantenuti dalla moglie di un collaboratore aziendale], dopo avere assunto le iniziative da lui riferite [a suo dire lamentato, proibendo alla (signora) e al (marito) di nutrire gli animali, mettendo a disposizione della [signora] il fax della ditta per la richiesta di affido e sollecitando un dipendente a presentare denuncia al Comune], non ha comunque verificato in alcun modo se esse avessero avuto seguito, e se la situazione fosse mutata o meno. Ed è di tutta evidenza che egli, nella sua più volte ricordata qualità, era responsabile della sicurezza per le persone presenti o in transito nell'area utilizzata dalla sua società (costituita dai due piazzali di cui si è detto) e, non curandosi della persistente e notoria presenza dei suddetti animali, costituenti notorio pericolo per chiunque si trovasse per qualsivoglia motivo nella suddetta area, ha certamente agito in modo quanto meno negligente ed ha altresì posto in essere una violazione degli obblighi datoriali, di portata generale, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15, d.lgs. n. 81/2008 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 45808 del 27/06/2017, Rv. 271079): obblighi che, come noto, il datore di lavoro ha nei confronti di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'Impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 266129); con la conseguenza che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la violazione degli obblighi suddetti ha determinato la concretizzazione di un rischio governato dal [datore di lavoro] nella sua qualità.

In estrema sintesi, con tale violazione, riferita a un pericolo a lui noto (il cui concretizzarsi era perciò certamente prevedibile) e non adeguatamente fronteggiato, il [datore di lavoro] ha creato le condizioni perché si verificasse l'aggressione ai danni del [l’autotrasportatore] ad opera dei cani presenti in uno dei piazzali della ditta comunicante con quello ove avvenne il tragico episodio.

 

In tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale in favore della vittima di infortunio sul lavoro, nei cui confronti sia stata già disposta rendita Inail, la quale non risarcisce i danni morali conseguenti al reato. La predetta provvisionale, stante il carattere di provvisorietà, non pregiudica in alcun modo la liquidazione definitiva del danno e, pertanto, non è suscettibile di censura, in ordine al quantum, in sede di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 16541 del 30/11/1990, Vico F., Rv. 186107).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

 

Deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323).

Il diritto alla controprova, come quello alla prova diretta, soggiace ai limiti costituiti dalla rilevanza e alla pertinenza, nel senso che non può tradursi nel diritto all'assunzione di prove manifestamente superflue o irrilevanti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31883 del 30/06/2016, Di Rocco, Rv. 267483); ciò non significa peraltro che la parte richiedente vanti una sorta di diritto potestativo all'assunzione delle prove contrarie, dovendo pur sempre demandarsi alla Corte di merito la valutazione di cui all'art. 190 cod.proc.pen. anche in sede di richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 48645 del 06/11/2014, G. e altro, Rv. 261256).

 

La consulenza in materia medico-legale rientra fra gli atti non ripetibili che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen. e sono, pertanto, utilizzabili, per pacifica giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dall'esame del consulente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8082 del 11/02/2010, Visentin, Rv. 246328; Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 21/12/1995 - dep. 30/01/1996, BelIinghieri e altro, Rv. 204060): di tal che, già sotto questo profilo, risulta evidente che quella di sottoporre il consulente ad esame non è un'imposizione del codice, ma una scelta che sfugge a qualsiasi automatismo e la cui mancata adozione non inficia di per sé il rispetto del contraddittorio.

 

L'accertamento tecnico irripetibile svolto dal consulente è caratterizzato da una forma di contraddittorio, che può manifestarsi o attraverso l'obbligo di avviso al difensore, oppure attraverso la facoltà di formulare riserva di promuovere incidente probatorio, facoltà che - come testualmente affermato dall'art. 360, comma 4, cod.proc.pen. – è attribuita alla «persona sottoposta alle indagini».

 

Le testimonianze indirette implicano l'obbligo di citazione della fonte di prova diretta, sanzionato a pena di inutilizzabilità della testimonianza de relato nel caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte.

L'illogicità [della sentenza impugnata] va riferita alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271636); mentre, quanto alla contraddittorietà, non é sufficiente a configurarla il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresì necessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivo impianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risulti tale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez. 1, Sentenza n. 5718 del 19/12/2013, dep. 2014, Mondi, Rv. 259409).

 

Fattispecie

In primo luogo che il datore di lavoro - quale titolare della Giuseppe Di Leo Autotrasporti e, come tale, di disponente dell'area ove insistevano i due piazzali di fatto tra loro comunicanti - era a conoscenza della più o meno costante presenza dei cani all'interno della suddetta area e del fatto che di essi si occupava [la moglie di un suo collaboratore], che dava loro da mangiare (come da lui ammesso in sede d'esame); ed anzi di tale presenza egli si era a suo dire lamentato, proibendo alla [signora] e al [marito] di nutrire gli animali, mettendo a disposizione della [signora] il fax della ditta per la richiesta di affido e sollecitando un dipendente a presentare denuncia al Comune (denuncia della quale non si é peraltro trovato riscontro agli atti dell'amministrazione comunale). A fronte di ciò, la Corte distrettuale ha riportato con dovizia di particolari (pp. 37 - 40 sentenza impugnata) gli elementi che rendevano nota ed evidente la pericolosità dei suddetti animali, di taglia medio-grossa, e la loro tendenza all'aggressività (descritta in particolare dal teste Daly, che di un'aggressione fu vittima nel 2011 anche se senza conseguenze lesive, e dal teste operante, che ha riferito di un'aggressione dei cani a una pattuglia di servizio il 24 febbraio 2012, ossia quattro giorni prima del tragico episodio per cui si procede).

 

3. La tutela dei lavoratori dal rischio aggressione anche animale

Occorre ricordare che in linea generale le misure generali di tutela dei lavoratori dettate dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (tecnica, organizzativa, procedurale) di cui all’articolo 2087 del codice civile riguardano qualunque pericolo, ed obbligano a prevenire qualunque rischio, incluso quello di possibile aggressione anche da parte di animali, e non solo di umani, soprattutto quando tale rischio, come nel caso di specie, sia ben noto e conosciuto.

 

La violazione dell’ articolo 2087 del Codice Civile da parte del datore di lavoro “viene in considerazione con riguardo all’omissione di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante”.

 

E, “rispetto a tali misure “innominate””, le regole sulla ripartizione dell’onere della prova prevedono che - anche in materia di misure di prevenzione dalle aggressioni ai lavoratori - gravi sul “datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 gennaio 2016 n. 34).

 

4. Esposti al rischio aggressione animale

Tra le mansioni maggiormente esposte al rischio aggressione da parte di animali abbiamo non solo chi opera sistematicamente e professionalmente con animali e le professioni sanitarie veterinarie, ma anche letturisti del gas; addetti al pronto intervento; operai polivalenti dedicati a interventi di allaccio/chiusura contatori (soprattutto per morosità).

In altri termini, tutti operatori che si recano presso l’utente finale e, nello specifico, presso il domicilio.
In tali contesti è obbligatoria una valutazione specifica sul rischio aggressione animale, con relative procedure e modulo operativo di segnalazione.

In particolare: “Gli operatori esposti al contatto ed all’eventuale aggressione da parte di animali devono possedere una adeguata consapevolezza sui corretti comportamenti da tenere nei confronti degli animali e conoscere i fondamenti dell'etologia (la scienza che studia i comportamenti degli animali rispetto all’ambiente che li circonda).        

Gli operatori devono essere equipaggiati con attrezzi e dispositivi specifici in funzione delle azioni che devono compiere. Tra le attrezzature di lavoro più utilizzate è necessario segnalare i dispositivi a “frustone” e le “trappole cattura cani”, dispositivi ora in dotazione agli operatori del settore in grado di catturare l’animale senza crear danno all’animale o mettere a rischio l’operatore.
Per quanto riguarda in particolare la protezione dalle morsicature di cani randagi, ha particolare rilevanza la protezione dell’avambraccio con dispositivo adeguato.         

Altra fonte di potenziali “aggressioni” da animali sono gli equini ed i bovini durante le attività di allevamento. La fase dove è maggiore tale rischio è quella di movimentazione del bestiame, oltre alla mungitura, nonché durante visite e i controlli negli allevamenti da parte degli operatori preposti.

Per quanto riguarda questi ultimi casi sarà importante verificare, prima di ogni intervento sull’animale, che lo stesso sia in posizione tale da impedirne i movimenti potenzialmente dannosi (calci con i posteriori, morsicature e spostamento del corpo verso l’operatore con possibile schiacciamento verso barriere fisse)” [“ Il rischio aggressioni da animali: accorgimenti per la gestione del rischio”, dott. Marco Carena].

 

In Canada il Sindacato dei portalettere e le Poste canadesi hanno predisposto corsi di formazione sulle modalità per evitare il contatto con gli animali.

Ai postini canadesi sono state fornite bombolette spray al peperoncino, misura da taluni criticata perché “non risolve il problema, anzi se non hanno un risultato immediato di neutralizzazione dell’animale aggressore, rischiano di peggiorare la situazione”. Ma la critica a mio parere non coglie il segno, la sentenza in esame dimostra che qualunque misura è meglio del nulla.

 

Ai proprietari di cani viene richiesto di chiudere i cani prima di aprire al postino o al fattorino. Se i proprietari non collaborano le Poste sospendono il servizio di consegna.

 

5. Indicazione operative della ASL di Viterbo

 

AGGRESSIONI DA ANIMALI

Una particolare forma di aggressioni cui possono incorrere alcune categorie di operatori sanitari sono quelle prodotte da animali.

Le mansioni che possono essere esposte a tale tipo di rischio sono quelle dei veterinari addetti al controllo e alle visite di animali e gli operatori di loro supporto ed i cosiddetti “accalappiacani” che svolgono la funzione di cattura di randagi (prevalentemente cani, ma possono anche essere oggetto di cattura altre specie, come ad esempio i gatti).

 

Esiste oggi una abbondante normativa sia nazionale che regionale sul controllo del randagismo per contenere il fenomeno delle morsicature da animali che mira da una parte a popolare la anagrafe canina regionale individuando i soggetti causa di episodi di morsicatura e dall’altra a favorire la crescita di una consapevolezza del modello comportamentale animale da parte dei proprietari finalizzato al miglioramento del rapporto uomo-animale che è spesso alla base degli episodi negativi di aggressione animale.

 

Gli operatori esposti al contatto ed all’eventuale aggressione da parte di animali devono possedere una adeguata consapevolezza sui corretti comportamenti da tenere nei confronti degli animali, conoscere i fondamenti della etologia (la scienza che studia i comportamenti degli animali rispetto all’ambiente che li circonda).

Per quanto riguarda il cane ad esempio, si deve tenere presente che discende geneticamente dal lupo e conserva alcuni modelli comportamentali tipici dei soggetti che vivono in branco con gerarchie ben delineate all’interno del branco da cui derivano comportamenti quali, ad esempio, il riconoscimento del “capo” e dei suoi “diritti” su tutti gli altri appartenenti e le modalità di “risposta” a soggetti terzi riconosciuti come possibili minacce per il branco stesso.

Gli operatori devono essere equipaggiati con attrezzi e dispositivi specifici in funzione delle azioni che devono compiere, come pure saranno dotati di dispositivi di protezione adeguati alle attività quali guanti, scarpe e scarponi, indumenti di protezione da freddo e pioggia per gli interventi in esterno.

 

Per quanto riguarda in particolare la protezione dalle morsicature di cani randagi ha particolare rilevanza la protezione dell’avambraccio con dispositivo adeguato alla protezione della compressione data dalle mascelle del cane.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 18 settembre 2019, n. 38583 - Autotrasportatore sbranato dai cani nel piazzale di sosta degli autocarri. Pericolo noto e non adeguatamente fronteggiato dal datore di lavoro.



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Rispondi Autore: Carlo rossi - likes: 0
09/01/2020 (08:31:14)
Finalmente una sentenza, seppur di un caso molto particolare, ben commentata! Complimenti
Rispondi Autore: Giovanna Marchiori - likes: 0
09/01/2020 (08:55:17)
Molto interessanti anche i suggerimenti sulla sicurezza che si evincono nella parte finale. Grazie!
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
09/01/2020 (09:48:50)
Mi sembra un po' difficile convincere un autista di autobotte (addetto alla consegna di gasolio in abitazioni spesso isolate) o i volontari del pronto soccorso di un'autoambulanza, ad utilizzare protezioni per gli avambracci! Credo che dovremmo essere un po' più realistici.
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0
10/01/2020 (23:35:31)
Ottima ed esauriente trattazione dell'argomento. Per estendere il campo di osservazione, nella vita di tutti i giorni si nota una crescente disinvoltura e maleducazione dei proprietari di cani anche nelle aree pubbliche e conseguenti maggiori rischi in termini di igiene e sicurezza. Esempi sono riscontrabili da tutti, tutti i giorni.

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