La prevenzione incendi nelle recenti sentenze di Cassazione Penale
Nella selezione di pronunce di legittimità che si propone di seguito (come sempre senza pretese di esaustività) procederemo in ordine cronologico a partire dalle sentenze più recenti fino alle più risalenti, considerando l’arco temporale degli ultimi 3 anni.
Morte di un tiratore a causa di un incendio all’interno di un Poligono di Tiro: responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per la mancata valutazione del rischio incendio, per l’omessa attuazione del piano di evacuazione e di altre misure di prevenzione incendi
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 28 luglio 2020 n.22691, la Suprema Corte ha confermato la condanna di “M.L. e R.B. responsabili dei reati di omicidio colposo e di cooperazione colposa nella causazione di incendio” all’interno di un poligono di tiro.
In particolare, gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di omicidio colposo e di incendio colposo in quanto, rispettivamente, “cooperando tra loro, M.L., in qualità di Presidente del Tiro a Segno Nazionale, sezione […] Datore di lavoro ai sensi dell’art.2), lett.B) del D.Lgs.n.81/2008; R.B., in qualità di Direttore di Tiro/Commissario di Tiro del Poligono sito in […] Dirigente ai sensi dell’art.2, lett.D), del D.Lgs.n.81/2008 cagionavano la morte di P.P., tiratore del sopraccitato Poligono […] per colpa, ed, in particolare, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per inosservanza delle norme di cui alla “Direttiva Tecnica per i poligoni chiusi a cielo aperto - di seguito DT/P2- ed. 2006”, approvata dal Comandante delle scuole dell’Esercito, e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e “cagionavano un incendio all’interno del Poligono”.
Nello specifico, il datore di lavoro M.L. non aveva osservato tale Direttiva “nella parte relativa all’agibilità, consentendo l’accesso al Poligono nonostante l’agibilità fosse scaduta” e non aveva osservato le prescrizioni “relative agli elementi costitutivi e caratteristiche strutturali”.
Inoltre aveva violato la medesima Direttiva “per non aver attuato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria volta all’eliminazione dei residui da sparo” nonché “per non aver attuato un piano di evacuazione”.
Infine “non aveva osservato le disposizioni dell’art.17, comma 1, Lett.A, e dell’art.28 D.lgs.81/2008 avendo omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischinella specie di quello relativo all’incendio e di non aver osservato le disposizioni di cui agli artt.15 e 18 D.lgs.81/2008 per non aver adottato le misure necessarie e adeguate alla prevenzione degli incendi […] e all’evacuazione dei luoghi in caso d’incendio.”
Lo stesso M.L., in sede di esame, aveva dichiarato che “la sicurezza riguardava essenzialmente il maneggio delle armi.”
Per quanto riguarda il Direttore di Tiro R.B., egli “non aveva provveduto ad assicurare la pulizia dalle polveri prima dell’accesso all’area di tiro e non l’aveva pretesa”.
Inoltre, “nessuno si era preoccupato di allontanare i tiratori dalla zona, lasciando all’iniziativa dei singoli il da farsi”.
L’apposizione di cartelli di divieto di accensione di fuochi quale unica misura adottata
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 27 settembre 2019 n.39745, la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro V.N. per aver causato ad A.C.C., lesioni gravi “consistenti in ustioni sul volto ed ai polsi, all’esito di un incendio verificatosi per la mancata adozione delle misure idonee a prevenire tale pericolo o, comunque, a mitigarne i rischi, tramite, ad esempio, l’utilizzo di attrezzature idonee - incendio determinato dal contatto tra il gas delle bombole di GPL svuotate dal lavoratore ed un fuoco accesso nelle vicinanze”.
La sentenza specifica che, “premesso che il rischio incendio è intrinseco nella lavorazione di sostanze infiammabili, è emerso che occasionalmente venivano accesi fuochi all’interno di quei luoghi” e che “l’unica misura di prevenzione adottata dall’azienda fu quella di apporre alcuni cartelli che vietavano di accendere fuochi”.
Secondo la Cassazione, “se da un lato, è di tutta evidenza l’inidoneità di tale insufficiente misura antinfortunistica, dall’altro, la presenza di quei segnali dimostra inequivocabilmente che il rischio di verificazione dell’evento ... era non solo prevedibile, ma era stato realmente previsto.”
Dunque l’imputato “aveva l’obbligo di impedirlo e per neutralizzarlo avrebbe dovuto semplicemente attenersi alle prescrizioni imposte dall’art.46 del T.U. n.81 del 2008 e controllare, personalmente o per mezzo di idoneo personale appositamente incaricato, che quel tipo di fuochi (utilizzati dai lavoratori anche allo scopo di riscaldarsi nelle gelide giornate invernali) non venissero accesi”.
Attrezzature e applicazione del principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile in materia di prevenzione incendi
In Cassazione Penale, Sez.IV, 17 giugno 2019 n.26570, la Corte ha confermato la responsabilità (ai soli effetti civili essendo il reato estinto per prescrizione) del dirigente R.L. per avere “cagionato lesioni personali gravi a L.M., consistite in ustioni di II e III grado in varie parti del corpo.”
In particolare, L.M. “rimaneva degente in ospedale per oltre tre mesi nel corso dei quali subiva cinque interventi chirurgici ricostruttivi”.
Nello specifico, era accaduto che la persona offesa “L.M., dipendente della società E. S.p.a., nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, si recava con un furgone dotato di idonea attrezzatura di analisi (cosiddetto “laboratorio mobile”) presso l’abitazione dei signori M. e G. al fine di procedere alla revisione decennale del serbatoio di GPL ad uso domestico, che era interrato nel giardino dell’abitazione dei proprietari di casa”, revisione a seguito della quale egli “riavvolgeva all’interno del furgone la manichetta utilizzata per l’analisi, piena di GPL in fase liquida.”
Dunque, “nel compiere tale operazione, dal rubinetto posto al termine del bocchettone del tubo, fuoriusciva improvvisamente il GPL - senza che la persona offesa riuscisse a fermarlo chiudendo il rubinetto - si formava quindi una nube di condensa che repentinamente prendeva fuoco ed avvolgeva con le fiamme il corpo di L.M.”
All’imputato è stato addebitato di “non aver provveduto a sostituire il rubinetto della manichetta con un mezzo in grado di ridurre “alla fonte” il rischio incombente sul lavoratore, mediante adeguamento dell’attrezzatura, secondo le migliori conoscenze tecniche in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico, evitando un rischio che gli era noto, avendolo espressamente previsto al punto 18 del documento distribuito ai dipendenti”.
La sentenza precisa che “egli stesso, inoltre, aveva redatto la procedura operativa da seguire nelle operazioni di pressurizzazione”.
I Giudici hanno condiviso “le osservazioni del perito, Ing. P., secondo cui l’apposizione di una seconda valvola di sicurezza sulla manichetta, ovvero di un tappo cieco alla sua estremità o, comunque, di un sistema di tenuta, avrebbe evitato l’evento, escludendo il rischio della fuoriuscita del gas.”
Va sottolineato che la Cassazione non ha ritenuto fondata l’argomentazione della difesa secondo cui “non esistono disposizioni che prevedano l’obbligo di adottare determinati tipi di valvole in relazione all’impianto di cui si tratta” dal momento che “nel d.m. del 14.5.04 (sulla regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi) è previsto che sia sufficiente l’installazione di un’unica valvola per le tubazioni flessibili utilizzate per il riempimento di depositi di GPL di oltre 50 tonnellate (ovvero di capienza molto maggiore rispetto a quello per cui si procede).”
Secondo la Corte, infatti, trova qui applicazione “il principio che il rispetto delle cautele previste ex lege non esaurisce tutti gli obblighi di colui che riveste la qualifica datoriale e dei soggetti che ricoprano una posizione di garanzia nella gestione del rischio”; un principio che “è stato affermato proprio con riferimento all’impiego di macchinari che avevano superato positivamente il vaglio di controllo degli organi competenti e che si erano rivelati poi pericolosi”.
Dunque “il fatto che la disposizione invocata dalla difesa preveda la esistenza di una sola valvola a volantino, non vuol dire che non possa essere necessario un ulteriore sistema di controllo delle fughe di gas, anche in relazione al tipo di attività che in concreto doveva essere svolta dall’operaio ed ai luoghi nei quali essa veniva espletata.”
Pertanto, “il fatto che l’apparecchiatura fosse dotata del certificato di conformità o che tale tipo di apparecchiatura sia adoperata anche dall’Ispels, non è dirimente ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente R.L.”
La formazione del lavoratore in relazione al rischio specifico di incendio
Con Cassazione Penale, Sez. Feriale, 5 ottobre 2018 n.44301, la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro E.M.P. per aver cagionato lesioni gravi al dipendente A.M. (ustioni agli arti inferiori con inabilità di 105 giorni), per “violazione dell’art.255, comma 1, lett.b), 17, comma 1, lett.a), e 28, comma 1, lett.b), d.lgs.81/2008, per la sottovalutazione del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili e per la mancata adozione di adeguate misure organizzative e procedurali, con il divieto di utilizzo del solvente Frekote 44 NC in prossimità della zona di lavoro ove veniva utilizzata la smerigliatrice, e dell’art.37, comma 1, d.lgs.81/2008 per l’inadempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in tema del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili nell’ambito delle mansioni svolte.”
In particolare, “nel corso impartito al A.M. non era stato affrontato il tema dei profili di rischio connessi all’uso del solvente in questione e su questo accertamento [la Corte d’Appello, n.d.r.] ha eretto la propria valutazione in termini di colpa di tale omissione dell’imprenditore.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Corte di Cassazione Penale, Sez. Feriale – Sentenza n. 44301 del 05 ottobre 2018 - Incendio provocato da una smerigliatrice collocata in prossimità di una latta con del solvente. Sottovalutazione del rischio specifico di incendio
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