
Misure di protezione antincendio: esodo e compartimentazione

Roma, 10 Feb – Come ricordato in molti nostri articoli sul tema della prevenzione incendi, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con la nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022, ha pubblicato alcuni materiali didattici per i corsi di formazione degli addetti antincendio.
Ci siamo, ad esempio, soffermati con alcuni articoli sulla prima dispensa (le dispense sono tre). La “Dispensa per corsi 1-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento)” è stata predisposta quale “supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 1-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022, al fine di riunire in forma organica tutte quelle informazioni e quei dati che possono servire per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di livello 1-FOR, ai sensi del D.M. 2/9/2021”
E, in particolare, le dispense per i corsi di livello 1 “sono state elaborate con riferimento alle misure previste per i ‘luoghi a basso rischio di incendio’, in conformità al decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021”.
Dopo aver già accennato al modulo 1 (con informazioni di base sull’incendio e la prevenzione incendi) della dispensa, iniziamo oggi a presentare alcuni temi del modulo 2 (protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio) con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Formazione antincendio: basso rischio di incendio e misure di protezione
- Formazione antincendio e misure di protezione: compartimentazione
- Formazione antincendio e misure di protezione: esodo
Formazione antincendio: basso rischio di incendio e misure di protezione
In apertura del modulo 2 si ricorda che l’allegato I al D.M. 3 settembre 2021 stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed “indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”.
In particolare – come indicato nel DM 3 settembre 2024 - sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo 100 occupanti (per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
b) con superficie lorda complessiva 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
…….
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Si indica poi che le “principali misure di protezione antincendio nelle attività a basso rischio di incendio sono le seguenti:
- Compartimentazione
- Esodo
- Rilevazione ed allarme
- Controllo di fumo e calore
- Controllo dell’incendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”.
Formazione antincendio e misure di protezione: compartimentazione
Ci soffermiamo oggi su due di queste misure di protezione, partendo dalla compartimentazione.
Con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, si indica che la finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti:
- verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell’attività o di diversa tipologia;
- all’interno della stessa attività.
E la compartimentazione è realizzata mediante:
- compartimenti antincendio, ubicati all’interno della stessa opera da costruzione;
- interposizione di distanze di separazione, tra opere da costruzione o altri bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.
Il compartimento antincendio (o compartimento) è parte dell’opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l’intera opera da costruzione”.
Formazione antincendio e misure di protezione: esodo
Veniamo, infine, all’esodo.
Sempre con riferimento al DM 3 agosto 2015 ( Codice di prevenzione incendi) si indica che la finalità del sistema d’esodo è di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.
E il sistema di esodo deve assicurare la prestazione richiesta a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco.
Riprendiamo qualche definizione:
- Sistema d’esodo: insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano (una nota ricorda che gli occupanti raggiungono l’incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti dell’incendio).
- Luogo sicuro: luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell’attività.
- Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato.
Riguardo poi alle caratteristiche del sistema d’esodo si indica che si considera luogo sicuro per l’attività “almeno una delle seguenti opzioni:
- La pubblica via
- Ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione dell’incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione (fumo, gas, calore, fiamme), in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo”.
Mentre si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto “che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senza rientrare nel compartimento in esame”.
Si indica poi che:
- “tutte le superfici non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
- il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo”.
Si segnala poi che le porte installate lungo le vie d’esodo “devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti”. E l’apertura delle porte “non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d’esodo”.
Il documento presenta anche informazioni sulla segnaletica d’esodo ed orientamento.
Riprendiamo dal documento un’immagine esplicativa:
Si indica che il sistema di esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) “deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Ciò normalmente è conseguito attraverso segnaletica standardizzata. La segnaletica d’esodo deve essere adeguata alla complessità dell’attività e consentire l’orientamento degli occupanti. A tal fine devono essere installate in ogni piano dell’attività apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. “Voi siete qui”) ed il layout del sistema d’esodo (es. vie d’esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, …)”.
Rimandiamo alla lettura integrale della dispensa che riguardo al sistema di esodo (e con riferimento al contenuto del DM 3 settembre 2021) si sofferma anche su:
- Illuminazione di sicurezza
- Progettazione del sistema d’esodo
- Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
RTM
Scarica la normativa di riferimento:

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