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Sicurezza nei cantieri: ascensori e piattaforme di lavoro auto-sollevanti

Sicurezza nei cantieri: ascensori e piattaforme di lavoro auto-sollevanti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

16/02/2026

Un vademecum sulla prevenzione in edilizia degli infortuni nei lavori in quota si sofferma sugli ascensori di cantiere e le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne – PLAC. Normativa, caratteristiche, sicurezza, installazione e verifiche.

Sicurezza nei cantieri: ascensori e piattaforme di lavoro auto-sollevanti

Un vademecum sulla prevenzione in edilizia degli infortuni nei lavori in quota si sofferma sugli ascensori di cantiere e le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne – PLAC. Normativa, caratteristiche, sicurezza, installazione e verifiche.

Genova, 16 Feb – Ci siamo soffermati, in questi anni, sul contenuto di un interessante vademecum che, pubblicato dalla  Regione Liguria, ha permesso non solo di analizzare alcune criticità che affliggono il settore edile, ma anche di individuare e favorire idonee iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

 

Il documento, dal titolo “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, è il frutto di un approfondito ed intenso lavoro realizzato da un Tavolo tecnico in materia edile, costituito nell’ambito di una riunione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lavoro che ha permesso di raccogliere indicazioni e buone pratiche “in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto”.

 

Attraverso i contenuti del vademecum regionale ci siamo già soffermati, su PuntoSicuro, su vari temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro nei cantieri:

  • stabilità ponteggi e verifiche
  • sistemi di protezione individuale anticaduta
  • parapetto dell’ultimo impalcato
  • ascensore e castello di tiro
  • mantovane parasassi
  • reti di sicurezza

 

Oggi continuiamo la raccolta di utili informazioni per la prevenzione in ambito edile soffermandoci sul tema degli ascensori di cantiere e delle piattaforme di lavoro PLAC.

 

Questi gli argomenti su cui si sofferma l’articolo:

  • Ascensori di cantiere e piattaforme PLAC: caratteristiche e normativa
  • Ascensori di cantiere e piattaforme PLAC: installazione
  • Ascensori di cantiere e piattaforme PLAC: spazi, manutenzione e verifiche


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Ascensori di cantiere e piattaforme PLAC: caratteristiche e normativa

Nel capitolo 6 del vademecum si ricorda che gli ascensori di cantiere e le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne (PLAC) sono “attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (cd. Direttiva Macchine), recepita in Italia con il D. Lgs. 17/2010”. 

 

In particolari tali piattaforme di lavoro auto-sollevanti - PLAC “rientravano già nel campo di applicazione della prima Direttiva Macchine (98/37/CE) e pertanto quelle messe in servizio dopo il 21.09.1996 devono essere conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e marcate CE”. 

 

Invece gli ascensori di cantiere – continua il vademecum – erano “esclusi dal campo di applicazione della prima Direttiva Macchine (98/37/CE) e, pertanto, devono essere conformi ai RES e marcati CE quando messi in servizio dopo il 06.03.2010”. E le attrezzature messe in servizio prima dell’assoggettamento alle disposizioni comunitarie devono essere conformi all’Allegato V del Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico).

 

Riguardo alle caratteristiche e l’utilizzo si indica che:

  • gli ascensori di cantiere “sono attrezzature, temporaneamente installate, che trasportano persone e materiali fra piani definiti di un edificio”;
  • le PLAC sono “attrezzature concepite per essere utilizzate, nei lavori in quota, dai lavoratori posizionati sulla piattaforma stessa. L’imbarco e lo sbarco avvengono, di norma, dal suolo. L’eventuale utilizzo quale mezzo di accesso in quota deve essere previsto dal fabbricante”.

 

Ascensori di cantiere e piattaforme PLAC: installazione

Parliamo ora di installazione.

 

Si segnala che l’installazione di ascensori di cantiere e PLAC deve essere eseguita “conformemente alle istruzioni del fabbricante da parte di lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione ed addestramento adeguati”. 

 

In particolare, l’installatore dell’attrezzatura deve “provvedere preliminarmente al montaggio:

  • alla ricognizione dello stato dei luoghi e delle strutture cui vincolare l’attrezzatura, al fine di verificare la congruità degli spazi disponibili rispetto a quanto previsto dalle istruzioni del fabbricante, e le caratteristiche e l’idoneità delle strutture cui ancorarsi (distanze di sicurezza; recinzione di base; posizione degli ancoraggi; ecc.).
  • alla verifica del piano di posa; ovvero ad assicurarsi che le azioni trasmesse dal basamento siano sopportabili, con adeguato margine di sicurezza, dal piano di appoggio dello stesso. Per far ciò è necessario:
    • conoscere le azioni massime trasmesse dal basamento al piano di appoggio, desumendone il valore dal manuale di istruzioni;
    • conoscere la resistenza del piano di appoggio. A tal riguardo è necessario che sia effettuata una preliminare ricognizione finalizzata a verificare eventuali condizioni di posa particolari (presenza di solette a copertura di intercapedini; presenza di griglie e tombini; posa su terrazze; presenza di materiali incoerenti, ecc.), per le quali può essere necessario l’intervento di un professionista abilitato che attesti la capacità portante delle superfici.
  • alla verifica delle caratteristiche tipologiche e di resistenza della struttura di supporto (calcestruzzo; pietrame; laterizio; ecc.), cui ancorare l’attrezzatura, provvedendo, quindi, a:
    • scegliere un ancorante adatto alla struttura di supporto;
    • determinare mediante valutazioni analitiche (secondo norma tecnica ed istruzioni del fabbricante) e/o mediante prove di estrazione in campo la resistenza dell’ancoraggio, e conseguentemente, la capacità dello stesso a sopportare, con adeguato margine di sicurezza, le azioni previste, come desumibili dalle istruzioni.

 

Si indica poi che l’installatore, ultimato il montaggio dell’attrezzatura, “effettua i controlli iniziali previsti dalle istruzioni e redige un’attestazione di corretta installazione della macchina, in conformità alle istruzioni del fabbricante, che consegna, unitamente al manuale di uso e manutenzione ed alla dichiarazione di conformità, al datore di lavoro utilizzatore”.

 

Ascensori di cantiere e piattaforme PLAC: spazi, manutenzione e verifiche

Il vademecum ricorda poi che per la protezione a terra dell'area di movimento della cabina o della piattaforma di carico dell'ascensore “è installata una recinzione di base dotata di cancello, munito di interblocco elettromeccanico che ne impedisca l'apertura se cabina o piattaforma non sono fermi e posizionati al suolo”. E ove stabilito dal fabbricante nelle istruzioni, “in luogo della recinzione con cancello interbloccato, può essere previsto un dispositivo anticollisione, sensibile alla pressione, posto al di sotto della piattaforma, con funzione di arresto della macchina qualora, durante la discesa, urti un ostacolo. In tali casi, deve essere, comunque, valutata la necessità di prevedere una delimitazione dell'area in applicazione dell'art. 110 D.Lgs. 81/2008”.

 

Particolare attenzione deve essere poi osservata nella protezione della via di corsa dell'ascensore, “con riguardo al rischio – lungo tutto lo sviluppo verticale – di indebite interferenze sia con l'attività di cantiere sia con attività estranee, nonché di urto contro ostacoli e parti fisse da parte delle persone a bordo della piattaforma. Anche in questo caso devono essere osservate le istruzioni del fabbricante (distanze di sicurezza, protezioni fisse, ecc.)”.

 

Facciamo, infine, un breve cenno alla manutenzione, controllo e verifiche periodiche.

 

Il vademecum ricorda che essendo gli ascensori di cantiere e le PLAC attrezzature da lavoro comprese nell'Allegato VII del Testo Unico, sono pertanto “soggette all'obbligo di comunicazione di messa in servizio all'INAIL e di verifica periodica, volta a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, secondo la disciplina del D.M. 11.04.2011”.

In particolare, la frequenza delle verifiche per gli ascensori “è annuale, mentre per le PLAC è biennale”. Inoltre per la prima verifica “il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, mentre le successive sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL/ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati”.

 

Si sottolinea poi che, “fermo restando l'obbligo di verifica periodica”, il datore di lavoro utilizzatore deve provvedere alla manutenzione dell'attrezzatura “per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché ai controlli periodici e straordinari da parte di persona competente ai sensi del comma 8 dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del vademecum che non solo riporta ulteriori dettagli, ma contiene immagini esplicative e i vari riferimenti bibliografici per facilitare ulteriori approfondimenti.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.

 



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