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Verifiche periodiche: ascensori e impianti di sollevamento

Verifiche periodiche: ascensori e impianti di sollevamento
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

28/02/2014

Informazioni relative alle attività di verifica degli ascensori e degli impianti di sollevamento. La titolarità delle verifiche, la normativa, le modalità di messa in esercizio, l’obbligo di verifica, l’indagine supplementare e la modulistica.

Verifiche periodiche: ascensori e impianti di sollevamento

Informazioni relative alle attività di verifica degli ascensori e degli impianti di sollevamento. La titolarità delle verifiche, la normativa, le modalità di messa in esercizio, l’obbligo di verifica, l’indagine supplementare e la modulistica.

 
Milano, 28 Feb –Il tema della  titolarità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima è stato più volte affrontato da PuntoSicuro con riferimento a quanto indicato dalla legge n. 98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013: “le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da  soggetti pubblici o privati abilitati” (modifica art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/2008).

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Riguardo in particolare alla tipologia e modalità di verifiche periodiche condotte dalle ASL, molte Aziende sanitarie locali riportano sui rispettivi siti precise indicazioni per le aziende.
 
È il caso, ad esempio, dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano in merito alle verifiche degli ascensori e degli impianti di sollevamento.
 
Riguardo agli ascensori, si segnala che il settore Sicurezza degli ascensori “effettua le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 162/99 e s.m.i. e di piattaforme elevatrici per disabili in conformità alla Circolare M.I.C.A. 157296 del 14.05.1997. L’effettuazione delle verifiche avviene tramite specifico incarico alla A.S.L. di Milano dal proprietario/legale rappresentante dell’impianto”.
 
Oltre a riportare tariffe, indirizzi, indicazioni normative e modulistica necessaria, sulla pagina web sono presenti alcune risposte alle “domande poste frequentemente”, la Frequently Asked Questions (FAQ).
 
Ne riprendiamo alcune.
 
Quali sono le modalità per la messa in esercizio di un ascensore?
“Dall’entrata in vigore del D.P.R.30 aprile 1999 n. 162, per poter installare un nuovo ascensore in un edificio pubblico o privato a scopi ed uso privato, anche se accessibile al pubblico, non è più necessario richiedere la licenza di esercizio al Comune ove è installato l’ascensore, ed il collaudo tecnico degli impianti all’ex ISPESL. Per i nuovi impianti ora è sufficiente inviare al Comune competente per territorio, una comunicazione prima della messa in servizio dell’impianto. A tale comunicazione dovrà essere allegata copia della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata da un organismo notificato autorizzato con decreto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione e dell’organismo pubblico o privato che si vuole incaricare per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Entro 10 giorni dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto, il proprietario deve inviarne la comunicazione al Comune competente per territorio. Quest’ultimo ha invece 20 giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione, per assegnare un numero di matricola all’impianto. Lo stesso Comune comunicherà tale numero al proprietario e all’organismo competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. La ditta di installazione ha l’obbligo di apporre il marchio CE alla cabina dell’ascensore ed una targa contenente la matricola dell’impianto, il nominativo del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, il nominativo della ditta installatrice, la portata e la capienza dell’impianto”.
 
Ci soffermiamo poi sulla sicurezza degli impianti di sollevamento.
 
Per quanto riguarda l’Asl di Milano la “S.s. Verifiche Impianti di sollevamento effettua le verifiche periodiche in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. delle attrezzature di lavoro di cui nell’All. VII ed in conformità alle modalità di cui al D.M. 11 aprile 2011”.
 
Dopo aver riportato le indicazioni normative più recenti, in merito al fatto che le ASL non hanno più esclusività come titolari della funzione per le verifiche periodiche, anche in questo caso sono riportate le risposte alle FAQ.
 
Queste alcune domande e risposte presenti:
- “per quali apparecchi di sollevamento occorre l'obbligo di denuncia e di verifica periodica? L'obbligo di denuncia e di verifica periodica occorre per tutte le attrezzature di lavoro in elenco di cui nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08 s.m.i.”;
- “cosa occorre fare se si demolisce, vende o si pone fuori servizio una attrezzatura di lavoro? Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la demolizione, la vendita o la messa fuori servizio, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011 allegato II al punto 5.3.3 e per conoscenza alla ASL territorialmente competente, allegando il libretto ex ENPI/ISPESL”;
- “che cosa si intende per indagine supplementare? Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell’utilizzo di attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza (D.M. 11 aprile 2011 allegato II comma 2 punto c)”;
- quali attrezzature di lavoro devono essere sottoposte ad indagine supplementare? Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari (D.M. 11 aprile 2011 allegato II comma 3.2.3).
 
Si ricorda inoltre che per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche (D.M. 11 aprile 2011 allegato II punto 5.1.3).
 
Concludiamo elencando la modulistica presente sul sito dell’ASL Milano:
- Incarico per l’effettuazione delle verifiche periodiche ascensori (art. 13 D.P.R. 29.4.99 n° 162);
- Richiesta duplicato del libretto ascensori;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per duplicato libretto ascensori;
- Istanza di verifica periodica apparecchi di sollevamento;
- Richiesta duplicato libretto apparecchi di sollevamento;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per duplicato libretto apparecchi di sollevamento;
- Fac-simile dichiarazione idoneità piani di appoggio gru;
- Fac-simile dichiarazione corretta installazione gru - Datore di lavoro;
- Fac-simile dichiarazione corretto montaggio gru – Installatore.
 
 
Lo spazio web dell’ASL Milano dedicato alle verifiche degli ascensori e degli impianti di sollevamento.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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