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Sicurezza in cantiere e Allegato XV del D.Lgs. 81/2008: il rischio rumore
Milano, 01 Set – L’allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008 prevede che, “nel piano di sicurezza e coordinamento sia presente una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, alle scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive”.
Inoltre in riferimento “all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, alle prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni”.
A ricordarlo, fornendo informazioni generali sia sull’allegato XV del Testo Unico che su alcuni specifici rischi è il documento regionale, approvato dalla Regione Lombardia con la Deliberazione n. 3679/2024, “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”. Un documento rivolto al mondo delle grandi opere che fornisce utili indicazioni per la sicurezza in cantiere.
Per avere qualche informazione sulle “Indicazioni circa l’igiene del lavoro e tutela della salute” (allegato IV delle linee di indirizzo) affrontiamo, partendo dal testo del documento, i seguenti argomenti:
- La sicurezza in cantiere e l’allegato XV del D.Lgs. 81/2008
- La sicurezza in cantiere, l’allegato XV e il rischio rumore
- La sicurezza in cantiere, il rischio rumore e la prevenzione
La sicurezza in cantiere e l’allegato XV del D.Lgs. 81/2008
Riguardo all’allegato XV del D.Lgs 81/2008 si indica che, in riferimento alle lavorazioni, “il coordinatore per la progettazione deve suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, se necessario, in sottofasi di lavoro, ed effettuare l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa”. E i rischi di cui coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve tener conto nella sua disamina sono “sia rischi per la sicurezza sia rischi per la salute quali, ad esempio: insalubrità dell’aria nei lavori in galleria, rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura, rischio rumore, rischio dall’uso di sostanze chimiche”. E riguardo alla analisi dell’area di cantiere, “è necessario che si tenga conto della presenza di polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi”.
Infine – continua il documento frutto dei lavori della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico Costruzioni di Regione Lombardia istituito con DGR 6869/2022 – “è previsto che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento vengano indicati l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune e i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi”.
In riferimento alla specifica attività e alle singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa, nel Piano Operativo di Sicurezza, tra le varie informazioni, è, inoltre, “necessario che venga indicato, ove previsto, il nominativo del medico competente, vengano descritte le attività di cantiere, le modalità organizzative e i turni di lavoro, l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza, l’esito del rapporto di valutazione del rumore, l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati, nonché le modalità di gestione delle emergenze in cantiere con i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori”.
La sicurezza in cantiere, l’allegato XV e il rischio rumore
Tra i rischi per la salute affrontati nel documento regionale c’è il rischio rumore.
Si indica che l’esposizione prolungata a rumore “può avere effetti sulla salute di tipo:
- uditivo, quale l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva.
- extra uditivo, sull’apparato cardiovascolare (ipertensione, incremento del rischio di infarto), il sistema nervoso centrale con insorgenza di fatica mentale, diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo. Altri effetti sono: l’indebolimento delle difese immunitarie e problemi gastrointestinali”.
Inoltre, la presenza di rumore “può causare un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro”.
Si ricorda poi che il D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di “effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute. L’esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere riportato anche nel POS dell’azienda, relativamente alle lavorazioni svolte in cantiere”.
La sicurezza in cantiere, il rischio rumore e la prevenzione
Il documento indica che sulla base dell’esito della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve individuare “delle misure utili a ridurre l’esposizione a rischio rumore per i lavoratori, dando la priorità alla adozione di misure di eliminazione del rischio alla fonte”. E solo qualora ciò non fosse possibile, “il datore di lavoro deve mettere in atto tutte le misure utili a ridurre al minimo il rischio stesso, ad esempio, con:
- l’adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, che emettano il minor rumore possibile;
- la progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- una adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro;
- l’adozione di misure tecniche per il contenimento (schermature, sistemi di isolamento, manutenzione programmata delle attrezzature di lavoro);
- l’attuazione di misure organizzative con limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e adozione di periodi di riposo acustico”.
In ogni caso – continua il documento - è obbligatorio “elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione al rumore al superamento dei valori superiori di azione”
Se poi i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro fornisce “i dispositivi di protezione individuali per l’udito e vigila sul loro utilizzo, secondo i seguenti criteri:
- per esposizione al rumore superiore ad 80 dB (A) (valore superiore di azione) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
- per esposizione al rumore pari o superiore ad 85 dB (A (valore inferiore di azione) il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito.
Il datore di lavoro sceglie poi i dispositivi di protezione individuale dell’udito previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale dell’allegato IV delle linee di indirizzo lombarde che forniscono ulteriori informazioni sui livelli di esposizione, sui valori limite di esposizione e sui valori superiori e inferiori di esposizione.
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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