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Lavori in quota in edilizia: ascensore del cantiere e castello di tiro

Lavori in quota in edilizia: ascensore del cantiere e castello di tiro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

18/10/2024

Un vademecum sulla prevenzione in edilizia degli infortuni nei lavori in quota si sofferma sui castelli di tiro e sulla presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio. Le indicazioni normative.

Genova, 18 Ott – Per migliorare la sicurezza e prevenire le cadute dall’alto nei lavori in quota nel comparto costruzioni è importante, per chi opera in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, conoscere accuratamente quanto indicato dalle indicazioni normative, dagli standard tecnici e dai vari documenti di buona prassi prodotti in questi anni.

 

Per favorire una corretta conoscenza di tutti questi aspetti, e favorire una corretta analisi, valutazione e scelta delle misure di prevenzione/protezione, è stato pubblicato dalla Regione Liguria nel 2023 il “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”.

 

Sul documento, risultato di un Tavolo tecnico in materia edile, ci siamo già soffermati in passato parlando di ponteggi, di protezione individuale anticaduta e di parapetti.

 

L’articolo di oggi, sempre partendo dal contenuto del vademecum, si sofferma, invece, sui seguenti argomenti:

 

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Vademecum regionale sui lavori in quota: la presenza di ascensori

Il paragrafo 1.8 del documento regionale si sofferma sulla presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio.

 

Si indica che l'ancoraggio dell'ascensore del cantiere “deve essere realizzato in conformità alle istruzioni del fabbricante. Perciò, l'ascensore può essere vincolato al ponteggio solo se ciò è previsto dal fabbricante dell’ascensore o piattaforma. In tali casi il ponteggio deve essere progettato da ingegnere o architetto abilitati” in applicazione dell'art. 133 (Progetto) D.Lgs. 81/2008 per “resistere alle azioni trasmesse dall'ascensore”.

 

In tal caso – continua il documento – “l'installatore dell'ascensore fornisce al progettista del ponteggio il manuale di istruzioni dell'attrezzatura, affinché il professionista, ingegnere o architetto, possa applicare al calcolo di resistenza e stabilità del ponteggio le azioni derivanti dal vincolo previste dal fabbricante dell’ascensore o piattaforma”.

 

Si segnala poi che nel progetto sono individuate “le modifiche allo schema di ponteggio necessarie, con particolare riguardo all'irrigidimento locale in corrispondenza del vincolo ed alla previsione di ancoraggi supplementari. L'installatore, dopo aver ricevuto copia del progetto del ponteggio ed il disegno esecutivo, procede al montaggio dell'ascensore, avendo cura, per quanto di competenza, di rispettare le indicazioni sull'ancoraggio dell'attrezzatura dettate dal progettista. Di ciò deve essere dato atto nella dichiarazione di corretta installazione”.

 

Vademecum regionale sui lavori in quota: il castello di tiro

Il documento si sofferma anche sui castelli di tiro, volumi che si sviluppano verticalmente e che sono destinati in modo particolare a permettere il flusso del materiale edile, consentendone il sollevamento e la discesa.

 

Si segnala che per l'installazione del castello di tiro devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 3 (Trasporto dei materiali) dell’Allegato XVIII del D. Lgs. 81/2008, che “prevede, fra l'altro, la progettazione dello stesso in applicazione dell'art. 133 D. Lgs. 81/2008”.

 

In particolare si indica che il punto 3.3 dell’Allegato “ammette che gli apparecchi di tiro siano installati direttamente sui montanti del ponteggio, purché gli stessi siano rafforzati e controventati adeguatamente, al fine di garantire stabilità e sicurezza nei riguardi delle maggiori sollecitazioni derivanti dal sollevamento”. E la relativa configurazione, oggetto di specifica progettazione, “deve essere comunque conforme ai requisiti del citato punto 3 dell'Allegato XVIII D. Lgs. 81/2008, che prevede, tra l'altro, che il numero dei montanti cui sono applicati gli elevatori deve essere ampiamente sufficiente e non minore di due” ( Circolare Ministero del Lavoro n. 29/2010).

 

Riprendiamo il contenuto del punto 3.3.1, con riferimento al montaggio degli elevatori, in cui si indica che ‘i montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti’.

 

Il vademecum ricorda poi che laddove siano impiegati argani a mano per altezze superiori a 5 metri, “gli stessi devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico”. Inoltre, i ganci impiegati nel sollevamento “devono essere dotati di dispositivo contro lo sgancio accidentale del carico e devono essere utilizzati accessori specifici, scelti in base ai carichi da sollevare”.

 

Si ricorda, a questo proposito, che gli accessori di sollevamento “rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (cd. Direttiva Macchine) e pertanto, ove siano stati costruiti dopo l’entrata in vigore di tale disposizione, recano la marcatura CE”.

Segnaliamo, a questo proposito, che dalla data di riferimento del 20 gennaio 2027 il nuovo regolamento (UE) 2023/1230 sostituirà la direttiva Macchine 2006/42/CE attualmente in vigore.

Il documento indica poi che “non è possibile l’autocostruzione di accessori di sollevamento al di fuori delle procedure della Direttiva”.

 

Altre indicazioni tratte dal vademecum:

  • “la temporanea rimozione del parapetto esterno o di parti di esso per necessità legate alla movimentazione dei materiali rende indispensabile l'adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci (art. 111 c. 6 D. Lgs. 81/2008), come l'assicurazione in trattenuta del lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali (imbragatura, cordini, moschettoni, ecc.) a parti stabili dell'opera provvisionale ovvero a linea vita”;
  • “i correnti a protezione verso l’esterno devono presentare almeno due vincoli”.

 

Infine, “resta fermo l'obbligo di delimitazione e interdizione dell'area al di sotto della linea di tiro, nonché l'eventuale protezione della stessa con riguardo al rischio – lungo tutto lo sviluppo verticale – di indebite interferenze sia con l'attività di cantiere sia con attività estranee”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori dettagli per migliorare la prevenzione, e che ricorda anche alcune delle fonti bibliografiche:

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.

 


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